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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:2
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995O0403 - IT Avis juridique important | 61995O0403 Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 15 gennaio 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso - Dipendente - Procedura di assunzione - Articolo 45 dello Statuto - Motivazione - Risarcimento del danno - Ricorso manifestamente irricevibile e infondato. - [OSCURATO:PERSONA]403/95 P. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00027 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto [Statuto della Corte di giustizia CE, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] 2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, secondo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

3 Dal combinato disposto dell'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura risulta che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza del Tribunale di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto specificamente dedotti a sostegno di tale domanda.

Non risponde a tale requisito il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa. 4 Qualora siano stati respinti tutti gli altri motivi addotti in un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale, il motivo relativo alla condanna alle spese dev'essere dichiarato irricevibile, in applicazione dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995O0403 - IT Avis juridique important | 61995O0403 Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 15 gennaio 1998. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso - Dipendente - Procedura di assunzione - Articolo 45 dello Statuto - Motivazione - Risarcimento del danno - Ricorso manifestamente irricevibile e infondato. - [OSCURATO:PERSONA]403/95 P. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00027 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto [Statuto della Corte di giustizia CE, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] 2 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] 3 Dal combinato disposto dell'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura risulta che un ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza del Tribunale di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto specificamente dedotti a sostegno di tale domanda. Non risponde a tale requisito il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa. 4 Qualora siano stati respinti tutti gli altri motivi addotti in un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale, il motivo relativo alla condanna alle spese dev'essere dichiarato irricevibile, in applicazione dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris