CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 37988/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la responsabilità dell'imputata per il reato di evasione, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello sviluppate sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto che con congrua motivazione la Corte di appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche escludendone, tuttavia, la prevalenza sulle aggravanti in considerazione del fatto che quella per la quale si procede è la quinta evasione commessa dall'imputata in cinque mesi; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente