CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 29221/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 110 RUSSO Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (cocaina, hashish e marijuana) e lo aveva condannato alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 17.600 di multa con la riduzione per la scelta del rito. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche giu- stificate dalla non particolare rilevanza ponderale della sostanza stupefa- cente del tipo cocaina in relazione alla quale era stata determinata la pena base del computo del complessivo trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato, nonché ripropositivi di analoghe censure che la corte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione non manifesta- mente illogica o contraddittoria. 3.1 In particolare la corte distrettuale ha correttamente escluso il ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, sia in ragione della assenza di profili di meritevolezza, sia in ragione del comportamento del reo succes- sivo al reato per avere violato le prescrizioni imposte relative alla esecuzione di misura cautelare in essere. Il ragionamento sviluppato dal giudice distret- tuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giu- stificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell'imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare nieritevolezza e d'altro canto ha valorizzato la personalità dell'imputato gravato da precedenti pe- nali. A tale proposito il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172; sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv282693). Il giudice distrettuale si è pienamente conformato a tali principi con argo- menti privi di lacune logico giuridiche. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]