Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 36381/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 75/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Rocca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

320. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 2. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, depositata in data 21.5.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, chiedendo la liquidazione del compenso per la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un giudizio instaurato nei confronti del Comune di Falcone.

Oggetto: spese processuali amministrative Ha resistito la società, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del credito.

All’esito il tribunale, ritenuta la propria competenza, ha affermato che la somma richiesta era aderente in ciascuna delle voci ai criteri di legge e del tutto congrua in relazione all’attività svolta , riconoscendo a tale titolo l’importo di € 18.117,31, oltre accessori.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla Geom. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso affidato ad un unico motivo.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., e il Presidente ha quindi fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., dolendosi che il Tribunale abbia accolto la domanda senza nulla statuire sull’eccezione di prescrizione del credito professionale.

Il motivo è fondato.

L’avvenuta proposizione dell’eccezione di prescrizione del credito risulta dal provvedimento impugnato (ordinanza pag. 2).

Nel pronunciare sulle spettanze del compenso il Tribunale si è limitato a ritenere provata l’attività e congrua la somma richiesta, omettendo del tutto la decisione sull’eccezione, che non può implicitamente disattesa per effetto dell’accoglimento dell’opposizione, non rinvenendosi nella decisione alcuna affermazione –diversa dal mero accoglimento della domanda – che implicasse l’accertamento del mancato decorso della prescrizione.

La pronuncia implicita sulle domande o sulle eccezioni – che esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c., - non si ricollega alle statuizioni enunciate in dispositivo, ma va riscontrata alla luce dell’impianto logico- argomentativo della decisione, dovendo essa contenere affermazioni che si pongano in inconciliabile contrasto con l’accoglimento dell’eccezione (Cass. 24155/2017; Cass.17166/2022).

E’ accolto il primo motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 75/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso in dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Rocca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 320. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 2. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, depositata in data 21.5.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.9.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, chiedendo la liquidazione del compenso per la difesa della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in un giudizio instaurato nei confronti del Comune di Falcone. Oggetto: spese processuali amministrative Ha resistito la società, eccependo, tra l’altro, la prescrizione del credito. All’esito il tribunale, ritenuta la propria competenza, ha affermato che la somma richiesta era aderente in ciascuna delle voci ai criteri di legge e del tutto congrua in relazione all’attività svolta , riconoscendo a tale titolo l’importo di € 18.117,31, oltre accessori. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dalla Geom. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso affidato ad un unico motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., e il Presidente ha quindi fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., dolendosi che il Tribunale abbia accolto la domanda senza nulla statuire sull’eccezione di prescrizione del credito professionale. Il motivo è fondato. L’avvenuta proposizione dell’eccezione di prescrizione del credito risulta dal provvedimento impugnato (ordinanza pag. 2). Nel pronunciare sulle spettanze del compenso il Tribunale si è limitato a ritenere provata l’attività e congrua la somma richiesta, omettendo del tutto la decisione sull’eccezione, che non può implicitamente disattesa per effetto dell’accoglimento dell’opposizione, non rinvenendosi nella decisione alcuna affermazione –diversa dal mero accoglimento della domanda – che implicasse l’accertamento del mancato decorso della prescrizione. La pronuncia implicita sulle domande o sulle eccezioni – che esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c., - non si ricollega alle statuizioni enunciate in dispositivo, ma va riscontrata alla luce dell’impianto logico- argomentativo della decisione, dovendo essa contenere affermazioni che si pongano in inconciliabile contrasto con l’accoglimento dell’eccezione (Cass. 24155/2017; Cass.17166/2022). E’ accolto il primo motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Su
Sentenza Cassazione n. 36381/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris