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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10588/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato dalla recidiva, reiterata, infra-quinquennale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo, comunque inedito, e quindi non consentito in questa sede, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen - posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse formulato specifiche doglianze in ordine all'aumento di pena applicatogli per la recidiva contestata -, è, in ogni caso, manifestamente infondato, poiché formulato senza tener conto che, mentre il comma 3 dell'art. 99 cod. pen. stabilisce l'aumento di pena da applicare in caso di recidiva semplice integrata dalla commissione di un nuovo reato che rivesta almeno due delle caratteristiche elencate nel comma 2, il comma 4 stabilisce l'aumento di pena da applicare, rispettivamente, a chi sia già recidivo e commetta un altro reato e a chi sia già recidivo e commetta un nuovo reato che abbia una delle caratteristiche di cui al comma 2; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] galla MAA4 Ami.nAlaMv4A1 [OSCURATO:PERSONA] CA2):CHI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto aggravato dalla recidiva, reiterata, infra-quinquennale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo, comunque inedito, e quindi non consentito in questa sede, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen - posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse formulato specifiche doglianze in ordine all'aumento di pena applicatogli per la recidiva contestata -, è, in ogni caso, manifestamente infondato, poiché formulato senza tener conto che, mentre il comma 3 dell'art. 99 cod. pen. stabilisce l'aumento di pena da applicare in caso di recidiva semplice integrata dalla commissione di un nuovo reato che rivesta almeno due delle caratteristiche elencate nel comma 2, il comma 4 stabilisce l'aumento di pena da applicare, rispettivamente, a chi sia già recidivo e commetta un altro reato e a chi sia già recidivo e commetta un nuovo reato che abbia una delle caratteristiche di cui al comma 2; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] galla MAA4 Ami.nAlaMv4A1 [OSCURATO:PERSONA] CA2):CHI
Sentenza Cassazione n. 10588/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris