CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27506/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Le) il 5 maggio 1939; avverso la ordinanza n. 94/2025 SIGE del Tribunale di Lecce del 10 luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta in data 13 febbraio 2026 nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Mantova, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, agendo in guisa di Giudice della esecuzione penale, ha, con ordinanza del 16 luglio 2025, rigettato la istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse rivalutata la precedente decisione con la quale, il 18 gennaio del 2025, il medesimo giudice aveva rigettato la richiesta di declaratoria di estinzione, stante l'inutile decorso del tempo, della pena pecuniaria inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 28 ottobre 2014 del Tribunale di Lecce, riformata dalla Corte di appello salentina con sentenza del 14 novembre 2016, divenuta definitiva il successivo 27 ottobre 2017. Il Tribunale, dato atto delle ragioni che lo avevano indotto a rigettare la precedente richiesta e considerati i nuovi argomenti portati alla sua attenzione dalla ricorrente, ivi compreso il fatto che solo in data 30 luglio 2024 la Lilla aveva ricevuto la intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale a lei precedentemente notificata il 29 novembre 2022, ha osservato che, nella specie, a carico della ricorrente "veniva comminata (...recte: irrogata...) unitamente alla pena dell'ammenda" anche quella dell'arresto e che la sospensione della esecuzione di tali sanzioni era condizionalmente subordinata all'avvenuta demolizione delle opere abusive realizzate ed alla rimessione in pristino stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; essendo divenuta irrevocabile la sentenza di condanna il 27 ottobre 2017 il termine per eseguire le operstdi ripristino era invano scaduto in data 27 gennaio 2018; in data 25 gennaio 2023, cioè entro il quinquennio dallo spirare del termine concesso alla [OSCURATO:PERSONA] per adempiere alla condizione cui era subordinata la esecuzione delle sanzione cui la stessa era stata condannata, veniva posta in esecuzione la pena detentiva. Tanto considerato il Tribunale di Lecce, rilevato che, in caso di condanna congiunta, la pena pecuniaria è soggetta a prescrizione solo se si sia estinta per prescrizione anche la pena detentiva, ha rigettato la richiesta nuovamente formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto la esecuzione della pena detentiva aveva impedito la estinzione per prescrizione anche di quella pecuniaria. Avverso la descritta decisione ha interposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore fiduciario la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha articolato un unico, ancorché ampiamente argomentato) motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il travisamento dei fatti; in sostanza la ricorrente difesa ha eccepito che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale salentino, l'ordine di esecuzione della pena dell'arresto e della 2ammenda a carico della [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto solo in data 3 febbraio 2023, cioè successivamente alla avvenuta decorrenza, anche in base ai calcoli operati dal predetto organo giudiziario, del termine di prescrizione della pena stessa. Aggiungeva la ricorrente che i novanta giorni entro i quali doveva essere adempiuta la condizione cui era subordinata la sospensione condizionale della pena irrogata sarebbero scaduti non in data 27 gennaio 2018 come sostenuto dal Tribunale ma in data 25 gennaio 2018, di tal che l'esecuzione della pena detentiva a carico della [OSCURATO:PERSONA], introdotta da un ordine di esecuzione datato 31 gennaio 2023 e notificato alla donna solo il successivo 5 febbraio 2023, non poteva affermarsi idonea a "congelare" il termine prescrizionale della pena pecuniaria in quanto il predetto ordine di esecuzione era intervenuto quando già la pena detentiva era prescritta, né, infine, il fatto che sia stato dato corso, senza eccezioni da parte della condannata, ad una sanzione detentiva oramai prescritta poteva valere quale rinunzia a far valere la prescrizione di quella pecuniaria, stante la indisponibilità di tale vicenda estintiva. Con la memoria in replica del 13 febbraio 2026 la difesa della ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, ribadendo l'intervenuta prescrizione della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Osserva, infatti, il Collegio che, incontestata la circostanza che la condanna irrogata a carico della [OSCURATO:PERSONA] sia divenuta definitiva in data 27 ottobre 2017, il termine prescrizionale della pena a quella inflitta, cioè 4 mesi di arresto, ed € 33.000,00 di ammenda, ha iniziato a decorrere, visto il disposto della disposizione pertinente al caso in esame, cioè l'art. 172, comma quinto, cod. pen. (il quale prevede che se la esecuzione della pena è subordinata - come nel presente caso in cui la sospensione condizionale della pena era subordinata alla demolizione entro 90 giorni delle opere abusivamente realizzate - alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata), dal novantesimo giorno successivo alla intervenuta definitività della ricordata condanna, cioè effettivamente il 25 gennaio 2018 (e non il 27 gennaio 2018 come erroneamente sostenuto nella ordinanza ora in scrutinio); conseguentemente il termine prescrizionale della pena irrogata in danno della [OSCURATO:PERSONA], pari ad anni 5 3secondo la previsione di cui all'art. 173, comma primo, cod. pen., era destinato a spirare il successivo 25 gennaio 2023. Va, altresì, ribadito che, laddove sia stata emessa condanna per pena congiunta, cioè detentiva e pecuniaria, la esecuzione della prima, stante la logica unitarietà del trattamento sanzionatorio, determina la indifferenza della secondo al successivo trascorrere del tempo; come è stato, infatti, rilevato, in termini che qui si intendono pienamente condivisi, ove siano inflitte congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, la possibilità di prescrizione della seconda è collegata soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto; pertanto la pena dell'ammenda si prescrive se è prescritta la pena congiunta dell'arresto mentre, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l'esecuzione della pena dell'arresto sia iniziata nel termine previsto (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 luglio 1998, n. 1605, rv 211345). Ritiene, infatti, in tale senso la Corte di dovere superare il diverso orientamento espresso in altra occasione da questa Corte allorché, proprio avendo considerato criticamente il ricordato precedente giurisprudenziale, ebbe a stabilire che "una volta espiata la pena detentiva, i destini della pena detentiva e della pena pecuniaria si dividono e le vicende della pena pecuniaria riprenderanno ad essere disciplinate nei termini specificamente previsti per ciascuna di esse"; nella occasione la Corte precisò, infatti, che il ritenere "che la decorrenza del termine di prescrizione della pena pecuniaria cominci a decorrere dalla cessazione dell'espiazione della pena detentiva (...) varrebbe a configurare l'espiazione della pena detentiva come una causa interruttiva (...) della prescrizione della pena pecuniaria e nel codice non c'è traccia di una causa del genere (Corte di cassazione, Sezione I penale 13 novembre 2006, n. 37442, rv 235086). Una tale impostazione, che peraltro già è stata in altra occasione contrastata dalla successiva giurisprudenza della Corte (si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 maggio 2013, n. 19736, rv 255326), non tiene conto della circostanza che la espressione della volontà punitiva dello Stato, esercitata attraverso l'ordine di esecuzione della pena, non è frazionabile, di tal che, una volta che tale volontà sia stata messa in atto attraverso l'emissione dell'ordine di esecuzione della pena (e ciò tanto più ove la pena sia, ancorché in parte, effettivamente eseguita), non vi è più margine per la successiva estinzione di quest'ultima, essendo le successive vicende connesse solamente alla realizzazione di tale volontà punitiva ma non più alla sua legittima esercitabilità. 4Va, tuttavia, segnalato che nel caso che interessa risulta che effettivamente l'ordine di espiazione della pena detentiva irrogata a carico della [OSCURATO:PERSONA], pena che per effetto della istanza presentata dalla condannata in data 3 dicembre 2020, risulta essere stata espiata nella forma della detenzione domiciliare giusta ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Lecce in data 12 ottobre 2022, era stato emesso dalla competente Procura della Repubblica di Lecce in data 31 gennaio 2023; cioè - considerato che la richiesta presentata dalla donna di modifica del regime di espiazione della pena non costituisce fattore interruttivo o sospensivo della decorrenza del termine prescrizionale della pena, atteso che (come dianzi già accennato) il decorso di questo termine non è suscettibile né di interruzione né di sospensione (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 giugno 2024, n. 22515, rv 286582; Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 aprile 2017, n. 17228, rv 269981) - quando, oramai, il termine in questione era spirato. Nondimeno il rilievo dianzi esposto non è tale da condurre all'accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], posto che. sia pure per altro motivo, in ogni caso pianamente ricavabile dal testo della ordinanza censurata l'impugnazione presentata dalla ricorrente risulta, tuttavia, infondata. Invero, la ricorrente ha trascurato di considerare (e tanto meno di confutare) la circostanza che il Tribunale di Lecce abbia dato atto del fatto che già in data 29 novembre 2022, quindi ampiamente prima lo spirare del termine di prescrizione della pena a quella inflitta, fosse stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] la cartella esattoriale n. 059 2021 00034555 62 000 con la quale le era stato intimato, a titolo di pena pecuniaria a lei a suo tempo inflitta, il pagamento della somma, evidentemente comprensiva degli oneri accessori, di € 34.985,88. Tale evento, costituente il momento iniziale della esecuzione della pena irrogatale (non rilevando il fatto che lo stesso sia stato seguito, in data 30 luglio 2024, dalla notificazione di una intimazione di pagamento, essendo questo secondo un atto successivo all'esercizio della volontà di dare esecuzione alla condanna), in quanto intervenuto anteriormente alla scadenza del termine prescrizionale della pena, rende legittimo il provvedimento con il quale il Tribunale salentino, quale giudice della esecuzione, ha rigettato, avendo escluso che il relativo termine fosse maturato, la istanza volta a far dichiarare la prescrizione della predetta pena pecuniaria. Infatti, come è stato osservato dalla Corte di legittimità, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto 5impeditivo del fenomeno estintivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima (Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 luglio 2020, n. 22312, rv 279453, nella quale è stato individuato quale momento di cessazione dell'eventuale decorso della prescrizione proprio la notifica della cartella esattoriale; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 giugno 2024, n. 22515, rv 286582, nella quale il momento in cui deve intendersi inequivocabilmente esternata la volontà dello Stato dì riscuotere la sanzione pecuniaria va individuato già con la iscrizione a ruolo della somma rappresentativa di essa). La mancata contestazione di tale dato di fatto, cioè la notificazione della cartella esattoriale, con il quale è stata evidenziata la intervenuta tempestiva cessazione della decorrenza del termine prescrizionale della pena pecuniaria inflitta alla ricorrente, rende chiaramente infondata la sua pretesa volta alla affermazione della illegittimità per violazione di legge della ordinanza impugnata. Alla predetta pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZ1ONE AL; 3 Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi, 22 LUG, 2026 6