CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2019
Cassazione n. 21029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ché dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappr. e dif. dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. p resso il suo studio professionale, in Vallo della Lucania (SA) , [OSCURATO:PERSONA], n. 50, come da procura in calce all’atto -ricorrente - RG 24051/2019-g.est. m.ferro Pag. 2 di 8 Contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA] -intimato- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], elett. d om. presso il suo studio professionale, in Agropoli (SA), alla via Piave, n. 52, come da procura in calce all’atto -controricorrente- per la c assazione del la sentenza Corte d’Appello Salerno, 28.06.2019, n. 911/2019,in R.G. 336/2019, Rep. 851/2019; viste le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. TERMOINFISSI di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] . e il suo socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] impugnanola sentenza Corte d’Appello Salerno,28.06.2019, n. 911/2019, in R.G. 336/2019 che ne ha rigettato il reclamo inoltrato ai sensi dell’art. 18 l.f. avverso la rispettiva sentenza di fallimento resa dal Tribunale di Vallo della Lucania (sent. n.3/2019); 2. l a corte d’appello ha premesso che: a) [OSCURATO:PERSONA] s.r . l. aveva propostoinnanzi al T ribunale di Vallo della Lucania istanza di RG 24051/2019-g.est. m.ferro Pag. 3 di 8 fallimento della Termoinfissi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e in estensione, ai sensi dell’art. 147 l.f., del socio accomandatario amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] per crediti erariali riferibili ai periodi di imposta 2010-2011-2012 per un importo complessivo di euro 52.266,79; b) Termoinfissi aveva resistito eccependo vizi della notificae dei titoli azionati e delle ingiunzioni fiscali per omessa indicazione dei ruoli, l’insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento; c) il tribunale ne aveva rigettato tutte le eccezioni,in particolare risultando i debiti azionati, nonché un attivo per il 2016 di oltre 430 mila € e , con esecuzioni infruttuose e cessazione dell’attività, l’insolvenza, senza però una formale messa in liquidazione, così e per l’effetto dichiarandone il fallimento; 3. sul reclamo, l a corte d’appello ha ritenuto che: a) non si può sostenere l’avvenuta cessazione dell’attività della società fallita per via della mera cancellazione (dalla fine del 2015) della stessa dall’Albo delle Imprese artigiane, essendo a tal fine richiesta,invece, la cancellazione dal Registro delle Imprese (non avvenuta nella specie), non potendos i perciò sostenere la natura indebita della dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 10 l.f. e tanto più che risultava coltivato il contenzioso tributario almeno fino a febbraio 2017; b) la dedotta nullità della notifica dei titoli esecutivi e delle ingiunzioni fiscali è priva di fondamento probatorio, dato che , non essendo prevista l’immanenza nel processo di atti e documenti prodotti in fasi precedente, la reclamante avrebbe dovuto allegare i documenti contestati, attività non svolta; c) l’insussistenza dei requisiti dimensionali non si rinviene nella produzione della fallita, inconferente rispetto all’oggetto del giudizio; d) l’insussistenza del requisito dell’insolvenza risulta affermata in modo generico e comunque non dimostrata dai documenti prodotti; RG 24051/2019-g.est. m.ferro Pag. 4 di 8 4. la ricorrente deduce quattro motivi: a) l’omesso esame d i un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, essendosi la corte d’appello dichiarata priva del potere di valutare la questione relativa alla irregolarità della notificazionedi un titolo esecutivo, non avendo il reclamante adempiuto l’onere (che trova fonte nell’inoperatività del principio di immanenza) di allegazione degli atti contestati, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 138, 139, 141 c.p.c.; b) l’omesso esame parimenti del fatto relativo alla nullità delle ingiunzioni fiscali e alla mancanza del titolo esecutivo, essendosi la corte dichiarata priva del potere di valutare la questione per non avere il reclamante adempiuto all’onere di allegazione dei documenti contestati; c) la violazione e falsa applicazione dell’art.5 l.f. per avere la corte d’appello dichiarato superati i limiti dimensionali richiesti dalla l.f., negato l’inattività della Termoinfissi ed aver accertato l’insolvenza della stessa; d) la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere lacorte d’appello violato il principio della soccombenza quanto alle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. i l primo motivo consta di due profili, il primo relativo all’omesso esame su un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti, il secondo riguardante l’interpretazione delle norme in materia di notificazioni alle persone giuridiche; esso va trattato insieme al secondo motivo, per evidente connessione; 2. la complessiva censura è inammissibile , per plurime ragioni ; questa Corte ha più volte affermato che, per quanto al reclamo fallimentare non si applichi il principio dispositivo, è pur vero che la natura devolutiva della procedura non trasforma il giudice in organo della prova, perché i poteri officiosi attengono esclusivamente all’apprezzamento autonomo dei documenti e degli elementi RG 24051/2019-g.est. m.ferro Pag. 5 di 8 acquisiti, indipendentemente dalle allegazioni delle parti, ma senza essere diretti a colmare le lacunedelle stesse parti( C ass. 625/2016; Cass. 25188/2017; Cass. 6991/2019); il reclamante non è dunque sollevato dall’onere di produrre anche nel giudizio di reclamo i documenti che intende contestare; ne deriva che correttamente la corte d’appello non ha valutato la questione relativa all’irregolarità della notificazionedei titoli , dato che l’odierno ricorrente non aveva in quella sede adempiuto allo specifico onere di allegazione e documentazione su di esso gravante; 3. in vero , dando atto che l’istanza di fall imento recava una complessiva esposizione debitoria fiscale per poco più di 52 mila € , il giudice di merito per un verso non ha sottaciuto la circostanza che un primo debito risultava definito in sede di contenzioso avanti al competente giudice specialeed in senso negativo per il contribuente, mentre la doglianza su altro debito di egual natura implicava proprio, per rovesciare la delibazione sommaria fattane dal tribunale, una documentata e più radicale contestazione del debito in sé inteso, circostanza non ricompresa nelle ragioni di reclamo, per come riportate dallo stesso ricorrente, con assorbimento dunque del secondo profilo;infatti, è orientamento consolidato di questa Corte che«l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno opiù creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante(Cass. 30827/2018); 4. va poi ricordato, sul punto e a comprova dell’ onere del reclamante di corroborare la sua difesa attivamente e però di procedere alla indicazione specifica dei “documenti prodotti” (art.18 co.2 n. 4) l.f.), che « la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale RG 24051/2019-g.est. m.ferro Pag. 6 di 8 fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione» (Cass.23494/2020); proprio in tali limiti specifici possono inquadrarsi i mezzi di prova di cui il reclamante s’intende avvalere; 5. i l terzo motivo è inammissibile ; innanzitutto esso pecca di non specificità, avendo assommato la censura relativa a circostanze disomogenee e con contestazioni confusorie rispetto all’apprezzamento di merito di ciascuna; con riguardo ai limiti dimensionali, all’inattività della società e all’insolvenza della stessa la ricorrente non fa altro che ribadire le argomentazioni (la CTR aveva deciso un ricorso che poteva ricomprendere, al più, una pretesa creditoria di euro 30.000,00; la cessione dell’azienda avvenuta in data 24.09.2015 dovrebbe dimostrare l’inattività della società; in ragione del patrimonio immobiliare della società questa non potrebbe essere definita insolvente, semmai il mancato pagamento dei debiti tributari andrebbe considerato come un inadempimento occasionale) su cui aveva già fondato il reclamo, affermando che la corte d’appello sarebbe dovuta giungere a conclusioni opposte rispetto a quelle in concreto adottate; 6. in sostanza , la ricorrente chiede a q uesta Corte di effettuare una nuova e alternativa valutaz ione di merito, pacificamente inammissibile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 7921/2011; Cass. 3562/2013), né sussiste un vizio all’altezza dell’art.360 co.1 n.5 c.p.c., avendo i giudici di merito scrutinato tutti i fatti sintomatici dell’insolvenza (tra cui l’inattività aziendale, i pignoramenti negativi) e l’esorbitanza rispetto alle soglie dell’art.1 l.f. (su cui il ricorso è RG 24051/2019-g.est. m.ferro Pag. 7 di 8 carente ovvero generico), non essendo ammissibile altra e diversa censura (Cass. s.u. 8053/2014); s ul punto giova richiamare anche la recente pronuncia ove si afferma che « l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; che, in riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4» (Cass. 4787/2020); 7. anche la contrapposizione di una liquidazione sostanziale, che genererebbe l’applicazione del criterio patrimonialistico nell’esame dell’insolvenza, non si raffronta con la puntuale ratio decidendi della sentenza, ove essa ha negato che la messa in liquidazione con atto formale ed iscritto al registro delle imprese sia aggirabile, mentre la dedotta valutazione eccedente dell’attivo non riposa su elementi più specifici di realistica rappresentazione al giudice di merito e già non considerati, ma negativamente;manca inoltre un reale confronto di temi e prospettazioni giuridiche alternative, nemmeno indicate se non in termini generici; l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co.1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di «raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, RG 24051/2019-g.est. m.ferro Pag. 8 di 8 al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»(Cass. s.u. 23745/2020); 8. il quarto motivo è inammissibile , posto che la soccomben za in sede di reclamo ha di per sé giustificato la condanna alle spese, ai sensi dell’art.91 c.p.c., né il principio applicato appare superabile esaminando la lapidaria affermazione opposta , sprovvista di qualsivogliaapparato argomentativo critico ; il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; da ciò consegue, oltre alla condanna del ricorrente alle spese, nella misura derivante dall’applicazione del principio della soccombenza, e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre ad euro 2 00 per rimborso, alla misura forfettaria del 15% sul compenso e agli accessori di legge; aisensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ovedovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]