CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 34976/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 dicembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, pronunciata il 16 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta che, per disattenderle, ha adeguatamente analizzato le doglianze difensive oggetto di appello, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]