CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 novembre 2022 dalla Corte di appello di Torino, che — per quanto qui di interesse — ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - dopo aver litigato con [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento del corrispettivo dovutogli da quest'ultimo per l'acquisto di sostanza stupefacente - si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (fidanzata dell'Assogna) e si sarebbe impossessato di un personal computer di proprietà dell'Assogna. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale. Lamenta la mancata valutazione da parte della Corte territoriale del motivo aggiunto, con il quale era stata chiesta l'applicazione di una delle sanzioni sostitutive previste dal d.lgs. n. 150 del 2022. Sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto prendere in considerazione il motivo aggiunto, nonostante il decreto non fosse ancora entrato in vigore, poiché il provvedimento legislativo era stato già promulgato e la posticipazione della sua entrata in vigore non poteva risolversi in senso sfavorevole all'imputato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato una memoria scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.La Corte territoriale, invero, ha correttamente rilevato che per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sarebbe stata necessaria l'astratta azionabilità in sede giudiziale del credito vantato, che, nel caso in esame, era da escludere, atteso che esso era attinente al mancato pagamento di una cessione di sostanze stupefacenti (cfr. Sez. 5, n. 13997 del 22/02/2021, Borghesi, Rv. 280815). Aveva, inoltre, rilevato che il reato di cui all'art. 392 cod. pen. non poteva configurarsi, atteso che l'imputato si era impossessato di un oggetto differente da quello che avrebbe ottenuto se si fosse rivolto all'autorità giudiziaria (cfr. Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, Angellotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, il motivo si presenta intrinsecamente generico poiché non illustra i termini esatti della richiesta contenuta nel motivo di appello aggiunto, limitandosi a contestare la mancata applicazione della riforma. Il motivo, inoltre, è manifestamente infondato, atteso che le norme in questione, contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022, nel momento del giudizio di appello, non erano ancora entrata in vigore, in virtù del decreto-legge n. 162 del 2022. Il d.lgs. n. 150 del 2022, ha visto la propria vacatio legis esaurirsi in data 10 novembre 2022, ma, prima della scadenza di tale data, è stato emanato il decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore nella medesima data), che, all'art. 6, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, l'art. 99-bis, in forza del quale lo stesso decreto legislativo è entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Ne consegue che alla data della deliberazione della sentenza impugnata le disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2022, non erano entrate in vigore. La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente ritenuto di non dover prendere in considerazione il motivo con il quale si chiedeva l'applicazione di sanzioni che, nel momento della decisione, non erano ancora previste dalla legge. Al riguardo, deve ritenersi infondata qualsiasi soluzione interpretativa che porti a ritenere applicabili, anche nel periodo di "prolungata vacatio legis", le norme penali sostanziali più favorevoli previste dal d.lgs. n. 150 del 2022, sul presupposto che, anche durante il periodo di vacatio legis, tali norme producano effetti in bonam partem. Tali interpretazioni, infatti, si pongono in contrasto con l'univoco tenore dell'art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell'art. 73, terzo comma, Cost., dai quali risulta che «il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore», nonché con la volontà del legislatore, chiaramente espressa nel decreto-legge n.162 del 2022, di differire l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 45104 del 4 novembre 2022, Cipolla, n.m.). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00