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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 17617/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROpà-uc-) E7n7ígb---à1~% udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe.

All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Crotone del 16 novembre 2022, Santoro e Porto sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull'accoglimento di alcuni motivi di appello con rinuncia a quelli concernenti la responsabilità ed essendo stata applicata dalla Corte la pena concordata: anni uno, mesi dieci di reclusione ed C 5555,00 di multa per Santoro; anni uno, mesi otto di reclusione ed C 5.000,00 di multa per Porto.

Considerato che i ricorrenti deducono vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità.

Rilevato che quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27738101).

Ritenuto che l'inammissibilità dei ricorsi possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, i ricorrenti debbano essere condannati anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila per ciascuno di loro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROpà-uc-) E7n7ígb---à1~% udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Crotone del 16 novembre 2022, Santoro e Porto sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull'accoglimento di alcuni motivi di appello con rinuncia a quelli concernenti la responsabilità ed essendo stata applicata dalla Corte la pena concordata: anni uno, mesi dieci di reclusione ed C 5555,00 di multa per Santoro; anni uno, mesi otto di reclusione ed C 5.000,00 di multa per Porto. Considerato che i ricorrenti deducono vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità. Rilevato che quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27738101). Ritenuto che l'inammissibilità dei ricorsi possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, i ricorrenti debbano essere condannati anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila per ciascuno di loro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere
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