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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18248/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12237 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] leva rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Eugenia M. Santoro, elettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] de Pasqua, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 352/11/18, depositata in data 6 febbraio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] leva avverso la sentenza n. 577/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento n.

TVS011002205 con il quale l'Amministrazione aveva assoggettato a tassazione separata, ai fini Irpef, per l'anno 2009, la plusvalenza di euro 40.000,00, realizzata a seguito di cessione, per euro 293.495,96, di suoli edificabili nel Comune di Andria, in applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b) del d.PR n. 131 del 1986 (TUIR); -la CTR riconducendo la fattispecie de qua all'ipotesi di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986, ha considerato il terreno oggetto di compravendita lottizzato, essendo, a suo avviso, a tale fine, sufficiente che l'autorità comunale competente avesse provveduto ad emettere la necessaria autorizzazione e non essendo necessaria un'apposita convenzione urbanistica né l'esecuzione di fatto delle opere di urbanizzazione sul terreno; la CTR ha poi affermato che "sebbene [avesse] riservato un'elevata attenzione alle eccezioni proposte dall'Ufficio appellante, non [ era] riuscita ad individuare nell'atto di appello, perché inesistenti, idonei puntuali riferimenti nonché prove - in riferimento all'articolo 2697 - onere della prova - c.c., capaci di scalfire le motivazioni che corredano la sentenza gravata"; -il contribuente resiste con controricorso; -il contribuente ha depositato in giudizio domanda di definizione agevolata presentata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con mod., dalla legge n. 136 del 2018; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il contribuente ha depositato memoria alla quale si è allegato mod.

F24 del 2 aprile 2019 relativo al pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 67 comma 1 lett. a) e b) e 68 commi 10 e 2° DPR n. 917/1986, per avere la CTR erroneamente ritenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. a) cit., la lottizzazione dei terreni oggetto di compravendita, anche in mancanza della convenzione urbanistica cui l'autorizzazione alla lottizzazione doveva considerarsi subordinata; - il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 e 53 D.Lgs. n. 546/1992, per avere la CTR omesso di pronunziarsi in ordine alla censura dell'Ufficio concernente la prova dell'ammontare del valore finale (di euro 300.000,00) posto a base di calcolo della plusvalenza accertata, trovando, ad avviso di quest'ultima, l'infedeltà del corrispettivo dichiarato per la cessione del bene immobile de quo fondamento, oltre che nel riferimento al valore di mercato definito ai fini dell'imposta di registro, anche nella perizia giurata di stima del suolo redatta dall'arch.

Galentino, nella quale si rilevava che alla data del luglio 2003 e quindi prima dell'atto di cessione che aveva generato la contestata plusvalenza, il più probabile valore di mercato del suolo di proprietà del contribuente fosse pari a euro 300.000,00; - il contribuente ha depositato in giudizio domanda, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, tempestivamente presentata di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.

TVS01100220, ai fini Irpef, per l'anno 2009, nonché, con la memoria in prossimità dell'udienza, Mod F24 del versamento di quanto dovuto, effettuato in data 2 aprile 2019, in una unica rata di euro 4.325,00; - tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, « In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd.

"pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12].

In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]» (da ultimo, Cass. n. 21463/21); -rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione (entro il 31 luglio 2020), il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere essendo stato documentato il pagamento integrale; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12237 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] leva rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to Eugenia M. Santoro, elettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] de Pasqua, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 352/11/18, depositata in data 6 febbraio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] leva avverso la sentenza n. 577/04/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento n. TVS011002205 con il quale l'Amministrazione aveva assoggettato a tassazione separata, ai fini Irpef, per l'anno 2009, la plusvalenza di euro 40.000,00, realizzata a seguito di cessione, per euro 293.495,96, di suoli edificabili nel Comune di Andria, in applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b) del d.PR n. 131 del 1986 (TUIR); -la CTR riconducendo la fattispecie de qua all'ipotesi di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986, ha considerato il terreno oggetto di compravendita lottizzato, essendo, a suo avviso, a tale fine, sufficiente che l'autorità comunale competente avesse provveduto ad emettere la necessaria autorizzazione e non essendo necessaria un'apposita convenzione urbanistica né l'esecuzione di fatto delle opere di urbanizzazione sul terreno; la CTR ha poi affermato che "sebbene [avesse] riservato un'elevata attenzione alle eccezioni proposte dall'Ufficio appellante, non [ era] riuscita ad individuare nell'atto di appello, perché inesistenti, idonei puntuali riferimenti nonché prove - in riferimento all'articolo 2697 - onere della prova - c.c., capaci di scalfire le motivazioni che corredano la sentenza gravata"; -il contribuente resiste con controricorso; -il contribuente ha depositato in giudizio domanda di definizione agevolata presentata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con mod., dalla legge n. 136 del 2018; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il contribuente ha depositato memoria alla quale si è allegato mod. F24 del 2 aprile 2019 relativo al pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 67 comma 1 lett. a) e b) e 68 commi 10 e 2° DPR n. 917/1986, per avere la CTR erroneamente ritenuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. a) cit., la lottizzazione dei terreni oggetto di compravendita, anche in mancanza della convenzione urbanistica cui l'autorizzazione alla lottizzazione doveva considerarsi subordinata; - il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 e 53 D.Lgs. n. 546/1992, per avere la CTR omesso di pronunziarsi in ordine alla censura dell'Ufficio concernente la prova dell'ammontare del valore finale (di euro 300.000,00) posto a base di calcolo della plusvalenza accertata, trovando, ad avviso di quest'ultima, l'infedeltà del corrispettivo dichiarato per la cessione del bene immobile de quo fondamento, oltre che nel riferimento al valore di mercato definito ai fini dell'imposta di registro, anche nella perizia giurata di stima del suolo redatta dall'arch. Galentino, nella quale si rilevava che alla data del luglio 2003 e quindi prima dell'atto di cessione che aveva generato la contestata plusvalenza, il più probabile valore di mercato del suolo di proprietà del contribuente fosse pari a euro 300.000,00; - il contribuente ha depositato in giudizio domanda, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, tempestivamente presentata di definizione agevolata della controversia avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TVS01100220, ai fini Irpef, per l'anno 2009, nonché, con la memoria in prossimità dell'udienza, Mod F24 del versamento di quanto dovuto, effettuato in data 2 aprile 2019, in una unica rata di euro 4.325,00; - tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, « In tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione acceleratoria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]» (da ultimo, Cass. n. 21463/21); -rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione (entro il 31 luglio 2020), il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere essendo stato documentato il pagamento integrale; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma,
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