CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/3/2021, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 13/5/2020 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di tre mesi di reclusione e 600 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio dì motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sul tema qui riproposto, unico oggetto di gravame, ha evidenziato che: a) la pena base detentiva era stata individuata nel minino edittale, mentre quella pecuniaria se ne era discostata in maniera lievissima; b) erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la cui portata riduttiva, peraltro, era stata contenuta, data la non episodicità della violazione ed i precedenti penali. Dal che, una sanzione congrua, che - con argomento del tutto logico e adeguatamente sviluppato - la sentenza ha ritenuto "pienamente allineata" all'entità dei fatti in esame; una motivazione, peraltro, con la quale il ricorso non si confronta affatto, muovendo solo censure di merito (quanto alle modalità della condotta e alle condizioni del soggetto), non consentite, che neppure citano i passi della sentenza impugnata. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] en