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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31429/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15802-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 959/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 15802 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- R.G. ril 15802/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. dela Calabria, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] av- verso avviso di accertamento Irpef e Irap per l'annualità 2009, emesso ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 600/73, ha rigettato l'appello dell'Ufficio.

La CTP, nell'accogliere il ricorso del contribuente, ha statuito che "nel caso di ,,.pecie, il contribuente, ha assolto in maniera adeguata agli oneri proba- tori ad esso facenti carico avendo dimostrato, mediante la produzione di idonea documentazione, l'inattendibilità della ricostruzione in via sintetica dei reddito operata dall'Ufficio e la disponibilità del denaro sufficiente e necessario a far fronte alle spese, relativamente all'anno 2009".

La CTR, dopo aver richiamato giurisprudenza in materia, confermava la decisione di primo grado, ritenendo assolto l'onere della prova contraria a carico del contribuente, avendo il contribuente allegato ogni elemento utile per superare la presunzione posta a base dell'accertamento sintetico, pro- ducendo i dati finanziari concreti, idonei a dimostrare che nel periodo in contestazione "il volume delle entrate è stato superiore alle uscite, attra- verso l'indicazione della provenienza dei redditi conseguiti e, pertanto, da !la specifica capacità contributiva". contribuente si cost;kuisce con controricorso.

Cznsiderato che: i.

Con il primo motivo l'Ufficio deduce nullità della sentenza per motiva- zione apparente - violazione art. 132, comma 2 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. - per avere la CTR motivato attraverso una mera adesione acritica alla decisione di primo grado, ovvero "per relationem", senza che sia possibile desumere le ragioni concrete del rigetto dell'appello.

2. Il motivo è infondato.

3. in ossequio ai principi di questa Corte si ribadisce che "la sentenza d'ap- pello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gra- vame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame".

4. Nel caso di specie, risulta che la CTR non si è limitata a richiamare la pronuncia di prime cure, ma ha adottato una motivazione che, attra- verso una sequenza di passaggi logici chiari e precisi, ha individuato la questione di diritto controversa, riportando i motivi di appello e valu- tando le prove offerte, individuando partitamente gli elementi probatori della controversia e ritenendoli decisivi, allorquando, con riferimento alla specifica questione della idoneità della prova documentale offerta dalla parte deducente, al fine di contrastare la presunzione dell'Ufficio ritenendo assolto l'onere della prova contraria a carico del contribuente, che ha prodotto i dati finanziari concreti, "necessari alla dimostrazione che nel periodo in contestazione il volume delle entrate è stato supe- riore alle uscite, attraverso l'indicazione della provenienza dei redditi conseguiti e, pertanto, della specifica capacità contributiva" (cfr. Cass.20883 del 05/08/2019).

5. Con il secondo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applica- zione dell'art. 38 DPR 600/1973 in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., non avendo la CTR spiegato concretamente in che cosa consi- stesse l'assolvimento dell'onere della prova contraria, posto dall'art. 38 del DPR 600/1973 a carico del contribuente.

6. Preso atto che la CTR ha confermato la decisione di primo grado che aveva esaminato la documentazione atta a superare la presunzione di maggio reddito, dando conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, la censura è infondata.In particolare, la documentazione prodotta è stata ritenuta idonea, in entrambi i gradi di merito, a dimostrare l'inattendibilità della ricostru- zione sintetica del reddito per l'anno 2009, la cui da parte dell'Ufficio (in C 114.288,00) a fronte di quello dichiarato (pari ad C 81.659,00), • preso delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare ed in particolare del coniuge convivente, sufficienti a far fronte alle spese sostenute nell'anno d'imposta che ci occupa.

Questa Corte, (Cass. n. 8746/2018) ha statuito che in tema di accerta- mento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sintetica- mente il reddito complessivo netto, il contribuente non deve dimostrare "nesso eziologico tra spese effettuate e disponibilità finanziarie", ov- vero che proprio le disponibilità finanziarie siano state utilizzate per so- stenere le spese poste a fondamento dell'accertamento, come erronea- mente sostenuto dall'Ufficio nell'atto di controdeduzioni, ma ha unica- mente l'onere di documentare la disponibilità delle risorse finanziarie e la durata del loro possesso (cfr. Cass. n. 25104 del 2014, Cass. n. 3804 del 2017 e Cass. n. 20477 del 2017).

E' stato statuito (Cass. N. 30355 del 2019) - con riferimento alla deter- minazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometro) che la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla com- plessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la pre- sunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fonda- mento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega.

Il prin- cipio è stato ribadito da Cass. n. 14060/2020, secondo cui, qualora emerga la disponibilità all'interno del nucleo familiare di ulteriori redditi, contribuente deve dimostrare l'entità degli stessi e la durata nel tempo del loro possesso, pur non essendo tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, at- tesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica (cfr. in senso conforme anche Cass. n. 12613/2018, n. 8746/2018 e n. 20477/2017).

Dal momento che la CTR si è attenuta agli indicati principi, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla preno- tazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 1 3 , comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 4.100,00, oltre €. 200,000 per esborsi, spese ge-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15802-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 959/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 31/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15802 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- R.G. ril 15802/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. dela Calabria, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] av- verso avviso di accertamento Irpef e Irap per l'annualità 2009, emesso ai sensi dell'art. 38 d.p.r. 600/73, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTP, nell'accogliere il ricorso del contribuente, ha statuito che "nel caso di ,,.pecie, il contribuente, ha assolto in maniera adeguata agli oneri proba- tori ad esso facenti carico avendo dimostrato, mediante la produzione di idonea documentazione, l'inattendibilità della ricostruzione in via sintetica dei reddito operata dall'Ufficio e la disponibilità del denaro sufficiente e necessario a far fronte alle spese, relativamente all'anno 2009". La CTR, dopo aver richiamato giurisprudenza in materia, confermava la decisione di primo grado, ritenendo assolto l'onere della prova contraria a carico del contribuente, avendo il contribuente allegato ogni elemento utile per superare la presunzione posta a base dell'accertamento sintetico, pro- ducendo i dati finanziari concreti, idonei a dimostrare che nel periodo in contestazione "il volume delle entrate è stato superiore alle uscite, attra- verso l'indicazione della provenienza dei redditi conseguiti e, pertanto, da !la specifica capacità contributiva". contribuente si cost;kuisce con controricorso. Cznsiderato che: i. Con il primo motivo l'Ufficio deduce nullità della sentenza per motiva- zione apparente - violazione art. 132, comma 2 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. - per avere la CTR motivato attraverso una mera adesione acritica alla decisione di primo grado, ovvero "per relationem", senza che sia possibile desumere le ragioni concrete del rigetto dell'appello. 2. Il motivo è infondato. 3. in ossequio ai principi di questa Corte si ribadisce che "la sentenza d'ap- pello può essere motivata "per relationem", purché il giudice del gra- vame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame". 4. Nel caso di specie, risulta che la CTR non si è limitata a richiamare la pronuncia di prime cure, ma ha adottato una motivazione che, attra- verso una sequenza di passaggi logici chiari e precisi, ha individuato la questione di diritto controversa, riportando i motivi di appello e valu- tando le prove offerte, individuando partitamente gli elementi probatori della controversia e ritenendoli decisivi, allorquando, con riferimento alla specifica questione della idoneità della prova documentale offerta dalla parte deducente, al fine di contrastare la presunzione dell'Ufficio ritenendo assolto l'onere della prova contraria a carico del contribuente, che ha prodotto i dati finanziari concreti, "necessari alla dimostrazione che nel periodo in contestazione il volume delle entrate è stato supe- riore alle uscite, attraverso l'indicazione della provenienza dei redditi conseguiti e, pertanto, della specifica capacità contributiva" (cfr. Cass.20883 del 05/08/2019). 5. Con il secondo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applica- zione dell'art. 38 DPR 600/1973 in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., non avendo la CTR spiegato concretamente in che cosa consi- stesse l'assolvimento dell'onere della prova contraria, posto dall'art. 38 del DPR 600/1973 a carico del contribuente. 6. Preso atto che la CTR ha confermato la decisione di primo grado che aveva esaminato la documentazione atta a superare la presunzione di maggio reddito, dando conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, la censura è infondata.In particolare, la documentazione prodotta è stata ritenuta idonea, in entrambi i gradi di merito, a dimostrare l'inattendibilità della ricostru- zione sintetica del reddito per l'anno 2009, la cui da parte dell'Ufficio (in C 114.288,00) a fronte di quello dichiarato (pari ad C 81.659,00), • preso delle disponibilità finanziarie del nucleo familiare ed in particolare del coniuge convivente, sufficienti a far fronte alle spese sostenute nell'anno d'imposta che ci occupa. Questa Corte, (Cass. n. 8746/2018) ha statuito che in tema di accerta- mento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sintetica- mente il reddito complessivo netto, il contribuente non deve dimostrare "nesso eziologico tra spese effettuate e disponibilità finanziarie", ov- vero che proprio le disponibilità finanziarie siano state utilizzate per so- stenere le spese poste a fondamento dell'accertamento, come erronea- mente sostenuto dall'Ufficio nell'atto di controdeduzioni, ma ha unica- mente l'onere di documentare la disponibilità delle risorse finanziarie e la durata del loro possesso (cfr. Cass. n. 25104 del 2014, Cass. n. 3804 del 2017 e Cass. n. 20477 del 2017). E' stato statuito (Cass. N. 30355 del 2019) - con riferimento alla deter- minazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometro) che la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla com- plessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la pre- sunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fonda- mento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega. Il prin- cipio è stato ribadito da Cass. n. 14060/2020, secondo cui, qualora emerga la disponibilità all'interno del nucleo familiare di ulteriori redditi, contribuente deve dimostrare l'entità degli stessi e la durata nel tempo del loro possesso, pur non essendo tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, at- tesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica (cfr. in senso conforme anche Cass. n. 12613/2018, n. 8746/2018 e n. 20477/2017). Dal momento che la CTR si è attenuta agli indicati principi, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla preno- tazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 1 3 , comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 4.100,00, oltre €. 200,000 per esborsi, spese ge-
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