CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24271-2020 proposto da: COMUNE di PAGLIETA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 1044/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la BNP Paribas lease group leasing solutions s.p.a. aveva concesso un immobile sito nel comune di Paglieta in locazione finanziaria alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: quest'ultimo si rendeva inadempiente e di conseguenza la BNP Paribas lease group leasing solutions s.p.a. risolveva il contratto ma la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non le riconsegnava l'immobile che dunque rimaneva nel possesso della società inadempiente per tutto il 2013; il comune di Paglieta notificava alla BNP Paribas lease group leasing solutions s.p.a. un avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno d'imposta del 2013: conseguentemente quest'ultima società impugnava tale avviso di accertamento ritenendo di non dover essere tenuto a pagare l'IMU in quanto tale imposta avrebbe dovuto essere a carico del conduttore inadempiente; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello affermando che dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing per morosità, soggetto passivo dell'imposta IMU continua ad essere, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, il conduttore, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso comune di Paglieta, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Paglieta lamenta Ric. 2020 n. 24271 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing per morosità, soggetto passivo dell'imposta IMU continua ad essere, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, il conduttore, ossia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha erroneamente ritenuto che la BNP Paribas lease group Ric. 2020 n. 24271 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- leasing solutions s.p.a. non fosse tenuta al pagamento dell'IMU mentre invece la società di leasing è tenuta al versamento di tale imposta anche nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile al locatore. Ritenuto dunque fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del