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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20333/2026

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l legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -938 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controE [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI;- intimata -Numero registro generale 12703/2025avverso la sentenza n. 4216/2024 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026ROMA, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 1942/2023;Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1.

Il dottor [OSCURATO:PERSONA], titolare di un incarico dicollaborazione libero professionale, quale specialista inoftalmologia e oculistica, con l’Associazione dei CavalieriItaliani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta – A.C.I.S.M.O.M.(d’ora innanzi solamente ACISMOM), adiva il Tribunale diRoma, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di accertarel’obbligo della ACISMOM al versamento dei contributiprevidenziali in favore del ricorrente dal 12 dicembre 2003 al 6marzo 2020 e per l’effetto condannare la ACISMOM alversamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrentepresso il competente [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM e/o comunqueal risarcimento del danno.1.1.

A fondamento della domanda [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione in suo favore – in ragione dellamansione di specialista oculista svolta nelle struttureambulatoriali ACISMOM – del [OSCURATO:PERSONA] presso l'ENPAMriservato agli specialisti ospedalieri in regime di convenzione,sin dal 12 dicembre 2003, quando lo stesso ricorrente avevaavviato la sua collaborazione con ACISMOM mediante rapportolibero professionale rinnovato nel tempo.Numero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/20261.2.

L’ACISMOM si costituiva in giudizio contestaNnudmoer o ldei r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026domande del ricorrente e chiedendone il rigetto.

L’Associazioneevidenziava come:il rapporto instaurato con il medico fosse una collaborazionelibero professionale e non un rapporto convenzionale, ai sensidell’art. 48 e degli [OSCURATO:PERSONA] per gli specialistiambulatoriali convenzionati con il SSN;il ricorrente svolgesse la sua attività in favore di ACISMOMin totale autonomia e il pagamento del compenso pattuitoavvenisse previa presentazione di fattura, sulla base dellaquale il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva versato il corrispondentecontributo al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM (quotaB) per i medici esercenti la libera professione;non vi fosse, pertanto, alcun obbligo contributivo neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM per i mediciambulatoriali, considerato che il rapporto intercorso esulava dalregime in convenzione.1.3.

L’Enpam rimaneva contumace nel giudizio di primogrado.1.4.

Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenzan. 2042/2023 accoglieva parzialmente il ricorso e, per l’effetto,condannava l’ACISMOM al versamento dei contributiprevidenziali in favore del ricorrente presso il competentecreditorie non prescritte, ovvero dal 01.10.2016 al 06.03.2020;condannava l’ACISMOM al risarcimento del danno, da liquidarsiin separato giudizio, in relazione al credito contributivoprescritto; rigettava nel resto il ricorso.2.

Avverso detta sentenza l’ACISMOM proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’ENPAM rimanevaNumero registro generale 12703/2025contumace anche nel giudizio di secondo grado.

Con la Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026sentenza n. 4216/2024 depositata in data 29/11/2024 la CorteData pubblicazione 17/06/2026di Appello di Roma, sezione lavoro, rigettava l’appello.2.1.

La Corte ha ricordato che il Tribunale aveva ritenutoche l’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di dirittopubblico internazionale, svolgesse nei centri antidiabetici da luigestiti - equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubbliciospedalieri italiani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività inconvenzione con il SSN, o comunque equiparata ad Istituti cheoperano in tale ambito, tal che era riconducibile tra gli “[OSCURATO:PERSONA] comunque denominati” chesono tenuti a norma del Regolamento dell’ENPAM alversamento dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente.2.2.

Nel richiamare il contenuto dell’art. 48 della legge n.833 del 1978 il giudice di appello ha rammentato che il 14gennaio 1983 era stato stipulato tra l’ACISMOM e l’Ordine deimedici di Roma e Provincia un accordo con il quale erano statiregolamentati i rapporti libero professionali con gli operatorisanitari dei centri antidiabetici (CAD) stabilendosi che conapposito regolamento, da emanarsi entro il 30 giugno 1983,sarebbe stato disciplinato un adeguato sistema previdenziale eche, nelle more, l’ACISMOM avrebbe costituito un fondocumulativo fruttifero a favore di tutti gli operatori sanitaripresso la propria cassa con un contributo del 10% dei compensispettanti agli operatori sanitari sin dal 1 gennaio 1983.

Ha poiricordato che il Fondo non era stato costituito e che ilRegolamento non era stato adottato.2.3.

Per l’effetto la Corte di merito ha ritenuto chel’espressione contenuta all’art. 48 della legge n. 833 del 1978«Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì,ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e diNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti Npurmievroa dti ir accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026convenzionati con la regione» non potesse che significare che,nei limiti della compatibilità, anche i sanitari che non sianoconvenzionati in proprio ma che prestino la loro opera inambulatori convenzionati con la Regione, come ilcontroricorrente, fossero soggetti all’art. 48.2.4.

Inoltre, ha sottolineato che, in base ai Regolamentidell’ENPAM, anche per i medici in rapporto libero professionalecon enti in convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di versamento dei contributi ed haaccertato quindi che, specificatamente, l’attività era stataprestata sempre in favore di pazienti pervenuti tramite ilservizio sanitario nazionale in quanto i CAD dell’ACISMOMfanno parte del servizio sanitario nazionale e dunque sonoequiparati con il loro personale agli enti pubblici ospedalierianche a livello previdenziale.3.

Avverso detta sentenza l’ACISMOM ha proposto ricorsoper cassazione articolando sei strumenti di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione.

L’ENPAM è rimastointimato.4.

La procura generale ha rassegnato conclusioni scritte invista dell’udienza pubblica di discussione chiedendol’accoglimento del ricorso.5.

La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative.6.

All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti,il Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge.Ragioni della decisione:Numero registro generale 12703/20251.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.

Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsaData pubblicazione 17/06/2026applicazione dei principi del diritto internazionale, dell’art. 4,comma 13, del d.lgs. n. 502/92 della l. n. 157/03.

Si lamentala violazione e/o falsa applicazione dei principi generali deldiritto internazionale, dell’art. 4, co. 13, del d.lgs. n. 502/92 edella successiva l. n. 157/03 nella parte in cui, i giudicidell’appello hanno ritenuto applicabili – sic et simpliciter –all’ACISMOM non solo l’art. 48 della l. n. 833/78, ma anche tuttii Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi CollettiviNazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN,pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento daparte dell’odierna ricorrente per cassazione.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione del DPCM 16 ottobre 1987, dell’art. 4, co. 13, deld.lgs. n. 502/92 e della l. n. 157/03.

Con il secondo motivo sicensura la sentenza impugnata nella parte in cui, applicandoerroneamente i principi di cui al DPCM 16 ottobre 1987, all’art.4, co. 13, del d.lgs. n. 502/92 e alla l. n. 157/03 confondel’equiparazione dell’attività resa dalle strutture ACISMOM inambito sanitario con l’equiparazione al personale del SSN delpersonale operante, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitariedell’odierna ricorrente.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della l. n. 833/78 e dell’art. 39 Cost.,del DPR n.316/1990, degli ACN del 1994, del 2005 e del 2015.Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha condannato l’ACISMOM al pagamento deicontributi al [OSCURATO:PERSONA] ENPAM, ritenendo applicabileNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026all’odierna ricorrente per cassazione, per la parte prevideNnuzmiearol edi, r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026le previsioni degli [OSCURATO:PERSONA] per gli specialistiambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC (StrutturaInterregionale [OSCURATO:PERSONA]) e dai sindacati deimedici convenzionati, pur in assenza di qualsivoglia mandatodell’ACISMOM nei confronti della componente datorialefirmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertàsindacale di cui all’art. 39 Cost.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dei RegolamentiENPAM del 1976 e del 1983.

Con il quarto motivo si censura lasentenza impugnata per violazione dei [OSCURATO:PERSONA] del1976 e del 1983, nonché dell’art. 48 della legge n. 833/79 nellaparte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’obbligocontributivo in favore del [OSCURATO:PERSONA] per gli SpecialistiAmbulatoriale riguardi tutti i liberi professionisti a qualsiasititolo operanti negli Ambulatori del SSN e non solo i mediciconvenzionati di cui al citato art. 48 l. n. 833/78, estendendocosì inopinatamente l’ambito oggettivo di applicazione delcitato obbligo.5.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 24 Cost.;violazione e/o falsa applicazione della legge con riferimentoall’art. 101 c.p.c..

Con il quinto motivo si lamenta la violazionedell’art. 101 c.p.c. da parte della Corte territoriale, nella partein cui, nella sentenza impugnata, ha ricondotto il rapporto dilavoro del dottor [OSCURATO:PERSONA] ai rapporti convenzionali di cuiall’art. 48 della l. n. 833/78, sebbene tale questione non fossemai stata sollevata dalle parti nel corso del giudizio, conNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026conseguente violazione del diritto di difesa dell’oNdumieerron dai r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026ricorrente per cassazione.6.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978, degli artt. 17, 18,19, 20 e 25 A.C.N. e dell’art. 1 del Regolamento del Fondo diprevidenza per gli specialisti ambulatoriali ENPAM.

Si censurala sentenza per aver erroneamente ricondotto il rapporto dilavoro del dottor [OSCURATO:PERSONA] ai rapporti convenzionali di cuiall’art. 48 della l. n. 833/1978, in violazione dello stesso articolo48, e delle previsioni degli ACN che disciplinano tali rapporti.7.

Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi diinammissibilità ed improcedibilità mossi dalla controricorrentealle censure articolate in ricorso siano infondati.

Le censuresono ben individuate e specifiche rispetto ai profili denunciatinè può dirsi che le stesse si contrappongano acriticamente allagiurisprudenza già formatasi di questa Corte che, peraltro, si èoccupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente e diprofili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.8.

Tanto premesso il primo, il secondo, il terzo, il quarto eil sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente acagione dei collegamenti che presentano per la complessivasoluzione della controversia, devono essere accolti nei limiti diseguito esposti.9.

L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inNumero registro generale 12703/2025convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunque Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026equiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòData pubblicazione 17/06/2026riconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.9.1.

Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimentodell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalleistituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti suun identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubblicheitaliane.

Essi non appartengono né all'amministrazione pubblicané alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggettidel sistema pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato conla previsione della regolamentazione, mediante accordiinternazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutturesanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività delservizio sanitario pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass.s.u. n. 11513 del 2012).9.2.

Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificatocon la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori diassistenza sanitaria).

Il processo di decentramento("regionalizzazione" e aziendalizzazione" della tutela sanitaria)Numero registro generale 12703/2025ha richiesto nuovi accordi dello Stato con gli enti Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026extraterritoriali coinvolti, e tra questi anche l'ACISMOM.

All’art.Data pubblicazione 17/06/20264 del d.lgs. n. 502 del 1992, citato nel preambolo dell'Accordodel 2000, è espressamente riaffermata la preminenza delcriterio generale dell'integrazione con il servizio pubblico (art.2, comma 1) consolidando il potere di vigilanza e disorveglianza degli organismi pubblici, rimodellato alla streguadel decentramento della programmazione e dei livelli dioperatività (Cass. s.u. ult. cit.).9.3.

Date queste premesse, non può in via preliminarecondividersi la doglianza spiegata sotto il primo motivo con laquale si criticano i giudici dell’appello per avere ritenutoapplicabili all’ACISMOM non solo l’art. 48 della l. n. 833/78, maanche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli AccordiCollettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatorialidel SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto direcepimento da parte dello stesso ricorrente.

Sotto questoprofilo, la doglianza di violazione e/o falsa applicazione deiprincipi del diritto internazionale, benvero neppure specificatinei riferimenti che si assumono violati, non coglie nel segno.L’immunità dalla giurisdizione italiana dell’Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta(ACISMOM) attiene ai rapporti rivolti alla realizzazione difinalità istituzionali, non in relazione alle attività di assistenzasanitaria e ospedaliera laddove, come osservato dalla sentenzaCass.

SU n.960/1989, tale immunità è esclusa qualora questagiurisdizione del giudice italiano, non vertendosi in un rapportodi lavoro attinente alle funzioni di governo dell’enteinternazionale (cfr. Cass. 489/1999); ed è stato ancheprecisato (Cass.

SU 2755/06) che l’attività svolta sul territorioNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026nazionale delle strutture sanitarie della ACISMOM “è reNgumoelrao tdai r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026sul piano internazionale, da epoca antecedente al d.lgs. n.502del 1992, dagli accordi realizzati tra lo Stato italiano e l'Ordine”alla stregua dei quali le istituzioni dell’Ordine, per le attivitàsvolte nel quadro dell’assistenza sanitaria nazionale, “sonoposte su un identico piano rispetto alla P.A. sanitaria italiana”e, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.502 del 1992,“questo assetto normativo si è sviluppato con la previsionedella regolamentazione, mediante accordi internazionali,dell'attività svolta dalle strutture sanitarie dello SMOM secondoi ‘criteri di integrazione’ con l'attività dell'amministrazionesanitaria italiana, indicati nello stesso provvedimentolegislativo”; per la giurisdizione del giudice italiano si vedaanche Cass.

SU n.18481/2010.

Pertanto, non si ravvisa nellamateria in esame alcuna violazione dei principi di dirittointernazionale stante l’accordo del 2000 ratificato conL.157/2003 come già innanzi rilevato.10.

Va ulteriormente osservato che nella loro attività i CAD siavvalgono di personale in regime di subordinazione - per ilquale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanitàstante la detta equiparazione alle strutture sanitarie di dirittopubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734) e anche di liberiprofessionisti neppure legati da un rapporto convenzionale.11.

È incontroverso che in favore dei collaboratori che, comel’odierno controricorrente, abbiano lavorato negli anni senzavincolo di esclusività e siano stati pagati a fronte dellapresentazione di fattura, l’Associazione abbia versato icontributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAMper i medici libero professionisti.Numero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/202612.

Occorre stabilire se invece fosse tenuto al versameNnutmoe rdo edi ir accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026contributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13.

Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondodi previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapportodi convenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medicidi medicina generale; b2) il Fondo degli specialistiambulatoriali; b3) il Fondo degli specialisti esterni.

Anchel'iscrizione ai [OSCURATO:PERSONA] ENPAM è automatica e conseguealla stipula delle convenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM,vigente ratione temporis e applicabile al caso concreto, prevedeche al Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali sianoiscritti i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionalecon gli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] comunquedenominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti edanche quelli aventi rapporto professionale con altri Istitutisempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e ivi il rinvio al successivo comma3 della stessa norma del [OSCURATO:PERSONA] in atti).14.

Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che“la determinazione della misura dei contributi previdenziali edelle modalità del loro versamento è rimessa alle normeNumero registro generale 12703/2025dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026legge 23 dicembre 1978 n. 833”.Data pubblicazione 17/06/202615.

Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento“rapporto professionale” (ripetuta anche in successivedisposizioni: cfr. ad esempio il successivo art. 2 comma 1 lett.a)) per chiarire se essa debba intendersi limitatarestrittivamente al personale in regime di convenzione ai sensidell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 ovvero se debbaestendersi a tutti i rapporti intrattenuti anche liberoprofessionali.16.

Ritiene il Collegio che dell’espressione «rapportoprofessionale» debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17.

Come più sopra ricordato le strutture gestitedall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle strutturesanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli «altri istituti» i cuimedici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale «semprechégli accordi per la regolamentazione del loro rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale» di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr.Art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza afavore degli specialisti ambulatoriali).

Si tratta di strutture che,come detto, sono poste su un identico piano rispetto allestrutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendoNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, eN umseoron doi r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026equiparate ai soggetti del sistema pubblico.18.

In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da«altri istituti» è possibile l’iscrizione al Fondo – previa deliberadel [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM su conforme parere delComitato Consultivo -a condizione che il rapporto con il medicosia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento.

L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente( Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19.

Coerentemente anche la misura dei contributi e lemodalità del loro versamento è demandata poi alla disciplinadettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. èstabilita la misura dei contributi – 13 per cento a caricodell’Azienda e 9% a carico del singolo specialista - e le vociretributive su cui vanno calcolati).19.1.

Va, peraltro, rilevata l’infondatezza del terzo motivo diricorso sotto il circoscritto profilo della eccepita inapplicabilitàdegli accordi collettivi nazionali per gli specialisti ambulatorialiin ragione della carenza di mandato dell’ACISMOM alla SISACquale firmataria per la componente datoriale; in proposito varilevato che, oltre alla novità della questione di cui non v’èNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026traccia nei motivi di appello come riportati nella narrativNau mdeerol ldai r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026impugnata sentenza, la questione non si confronta con lapronuncia che aveva ritenuto esistente l’obbligo contributivo inbase alla norma regolamentare ENPAM ed al carattere uniformedel trattamento economico e normativo ex art. 48 L. 833/78,nonché in base alla equiparazione agli istituti che operano nelSSN nel cui ambito lo specialista aveva prestato attività.20.

Al fine della individuazione dell’obbligo non è, tuttavia,decisiva la circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestitidall’ACISMOM siano essi legati da un regime diconvenzionamento con il [OSCURATO:PERSONA].21.

Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.22.

In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CADa determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.23.

Tale accertamento è mancato.

La sentenza impugnata siè mossa, infatti, nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.24.

Sotto tale profilo è, perciò, necessario che la sentenzacassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad unNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026nuovo esame della controversia applicando il seguente prNiunmceirpo idoi r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026di diritto: «ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi alambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri cheabbiano un rapporto professionale con Istituti che, come iCentri Antidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessarioche gli accordi per la regolamentazione del rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione».25.

In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto quanto al primo, al secondo, al terzo, al quartoe al sesto motivo nei limiti innanzi specificati, restandoassorbito l’esame delle censure mosse con il quinto motivo e lasentenza cassata in relazione alle censure accolte deve essererinviata alla Corte di appello di Roma che in diversacomposizione procederà ad un nuovo esame della controversiaalla luce dei principi sopra esposti.

Alla Corte del rinvio èdemandata anche la regolazione delle spese del giudizio di P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -938 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controE [OSCURATO:PERSONA] E DEGLI ODONTOIATRI;- intimata -Numero registro generale 12703/2025avverso la sentenza n. 4216/2024 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026ROMA, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 1942/2023;Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del24/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. Il dottor [OSCURATO:PERSONA], titolare di un incarico dicollaborazione libero professionale, quale specialista inoftalmologia e oculistica, con l’Associazione dei CavalieriItaliani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta – A.C.I.S.M.O.M.(d’ora innanzi solamente ACISMOM), adiva il Tribunale diRoma, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di accertarel’obbligo della ACISMOM al versamento dei contributiprevidenziali in favore del ricorrente dal 12 dicembre 2003 al 6marzo 2020 e per l’effetto condannare la ACISMOM alversamento dei contributi previdenziali in favore del ricorrentepresso il competente [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM e/o comunqueal risarcimento del danno.1.1. A fondamento della domanda [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione in suo favore – in ragione dellamansione di specialista oculista svolta nelle struttureambulatoriali ACISMOM – del [OSCURATO:PERSONA] presso l'ENPAMriservato agli specialisti ospedalieri in regime di convenzione,sin dal 12 dicembre 2003, quando lo stesso ricorrente avevaavviato la sua collaborazione con ACISMOM mediante rapportolibero professionale rinnovato nel tempo.Numero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/20261.2. L’ACISMOM si costituiva in giudizio contestaNnudmoer o ldei r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026domande del ricorrente e chiedendone il rigetto. L’Associazioneevidenziava come:il rapporto instaurato con il medico fosse una collaborazionelibero professionale e non un rapporto convenzionale, ai sensidell’art. 48 e degli [OSCURATO:PERSONA] per gli specialistiambulatoriali convenzionati con il SSN;il ricorrente svolgesse la sua attività in favore di ACISMOMin totale autonomia e il pagamento del compenso pattuitoavvenisse previa presentazione di fattura, sulla base dellaquale il dottor [OSCURATO:PERSONA] aveva versato il corrispondentecontributo al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM (quotaB) per i medici esercenti la libera professione;non vi fosse, pertanto, alcun obbligo contributivo neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM per i mediciambulatoriali, considerato che il rapporto intercorso esulava dalregime in convenzione.1.3. L’Enpam rimaneva contumace nel giudizio di primogrado.1.4. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenzan. 2042/2023 accoglieva parzialmente il ricorso e, per l’effetto,condannava l’ACISMOM al versamento dei contributiprevidenziali in favore del ricorrente presso il competentecreditorie non prescritte, ovvero dal 01.10.2016 al 06.03.2020;condannava l’ACISMOM al risarcimento del danno, da liquidarsiin separato giudizio, in relazione al credito contributivoprescritto; rigettava nel resto il ricorso.2. Avverso detta sentenza l’ACISMOM proponeva appello.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’ENPAM rimanevaNumero registro generale 12703/2025contumace anche nel giudizio di secondo grado. Con la Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026sentenza n. 4216/2024 depositata in data 29/11/2024 la CorteData pubblicazione 17/06/2026di Appello di Roma, sezione lavoro, rigettava l’appello.2.1. La Corte ha ricordato che il Tribunale aveva ritenutoche l’ACISMOM, in disparte la sua natura di Ente di dirittopubblico internazionale, svolgesse nei centri antidiabetici da luigestiti - equiparati anche a fini previdenziali agli enti pubbliciospedalieri italiani (ex D.P.C.M. 16 ottobre 1987) - attività inconvenzione con il SSN, o comunque equiparata ad Istituti cheoperano in tale ambito, tal che era riconducibile tra gli “[OSCURATO:PERSONA] comunque denominati” chesono tenuti a norma del Regolamento dell’ENPAM alversamento dei contributi al [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente.2.2. Nel richiamare il contenuto dell’art. 48 della legge n.833 del 1978 il giudice di appello ha rammentato che il 14gennaio 1983 era stato stipulato tra l’ACISMOM e l’Ordine deimedici di Roma e Provincia un accordo con il quale erano statiregolamentati i rapporti libero professionali con gli operatorisanitari dei centri antidiabetici (CAD) stabilendosi che conapposito regolamento, da emanarsi entro il 30 giugno 1983,sarebbe stato disciplinato un adeguato sistema previdenziale eche, nelle more, l’ACISMOM avrebbe costituito un fondocumulativo fruttifero a favore di tutti gli operatori sanitaripresso la propria cassa con un contributo del 10% dei compensispettanti agli operatori sanitari sin dal 1 gennaio 1983. Ha poiricordato che il Fondo non era stato costituito e che ilRegolamento non era stato adottato.2.3. Per l’effetto la Corte di merito ha ritenuto chel’espressione contenuta all’art. 48 della legge n. 833 del 1978«Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì,ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e diNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti Npurmievroa dti ir accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026convenzionati con la regione» non potesse che significare che,nei limiti della compatibilità, anche i sanitari che non sianoconvenzionati in proprio ma che prestino la loro opera inambulatori convenzionati con la Regione, come ilcontroricorrente, fossero soggetti all’art. 48.2.4. Inoltre, ha sottolineato che, in base ai Regolamentidell’ENPAM, anche per i medici in rapporto libero professionalecon enti in convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di versamento dei contributi ed haaccertato quindi che, specificatamente, l’attività era stataprestata sempre in favore di pazienti pervenuti tramite ilservizio sanitario nazionale in quanto i CAD dell’ACISMOMfanno parte del servizio sanitario nazionale e dunque sonoequiparati con il loro personale agli enti pubblici ospedalierianche a livello previdenziale.3. Avverso detta sentenza l’ACISMOM ha proposto ricorsoper cassazione articolando sei strumenti di impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’ENPAM è rimastointimato.4. La procura generale ha rassegnato conclusioni scritte invista dell’udienza pubblica di discussione chiedendol’accoglimento del ricorso.5. La parte ricorrente e la parte controricorrente hannodepositato memorie illustrative.6. All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltati ilrappresentante della Procura generale e i difensori delle parti,il Collegio ha riservato la decisione nei termini di legge.Ragioni della decisione:Numero registro generale 12703/20251. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsaData pubblicazione 17/06/2026applicazione dei principi del diritto internazionale, dell’art. 4,comma 13, del d.lgs. n. 502/92 della l. n. 157/03. Si lamentala violazione e/o falsa applicazione dei principi generali deldiritto internazionale, dell’art. 4, co. 13, del d.lgs. n. 502/92 edella successiva l. n. 157/03 nella parte in cui, i giudicidell’appello hanno ritenuto applicabili – sic et simpliciter –all’ACISMOM non solo l’art. 48 della l. n. 833/78, ma anche tuttii Regolamenti emanati dall’Enpam e gli Accordi CollettiviNazionali applicati ai medici specialisti ambulatoriali del SSN,pur in assenza di un esplicito e formale atto di recepimento daparte dell’odierna ricorrente per cassazione.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione del DPCM 16 ottobre 1987, dell’art. 4, co. 13, deld.lgs. n. 502/92 e della l. n. 157/03. Con il secondo motivo sicensura la sentenza impugnata nella parte in cui, applicandoerroneamente i principi di cui al DPCM 16 ottobre 1987, all’art.4, co. 13, del d.lgs. n. 502/92 e alla l. n. 157/03 confondel’equiparazione dell’attività resa dalle strutture ACISMOM inambito sanitario con l’equiparazione al personale del SSN delpersonale operante, a qualsiasi titolo, nelle strutture sanitariedell’odierna ricorrente.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della l. n. 833/78 e dell’art. 39 Cost.,del DPR n.316/1990, degli ACN del 1994, del 2005 e del 2015.Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha condannato l’ACISMOM al pagamento deicontributi al [OSCURATO:PERSONA] ENPAM, ritenendo applicabileNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026all’odierna ricorrente per cassazione, per la parte prevideNnuzmiearol edi, r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026le previsioni degli [OSCURATO:PERSONA] per gli specialistiambulatoriali del SSN, sottoscritti dalla SISAC (StrutturaInterregionale [OSCURATO:PERSONA]) e dai sindacati deimedici convenzionati, pur in assenza di qualsivoglia mandatodell’ACISMOM nei confronti della componente datorialefirmataria di tali accordi, in violazione del principio di libertàsindacale di cui all’art. 39 Cost.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978 e dei RegolamentiENPAM del 1976 e del 1983. Con il quarto motivo si censura lasentenza impugnata per violazione dei [OSCURATO:PERSONA] del1976 e del 1983, nonché dell’art. 48 della legge n. 833/79 nellaparte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’obbligocontributivo in favore del [OSCURATO:PERSONA] per gli SpecialistiAmbulatoriale riguardi tutti i liberi professionisti a qualsiasititolo operanti negli Ambulatori del SSN e non solo i mediciconvenzionati di cui al citato art. 48 l. n. 833/78, estendendocosì inopinatamente l’ambito oggettivo di applicazione delcitato obbligo.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione dell’art. 24 Cost.;violazione e/o falsa applicazione della legge con riferimentoall’art. 101 c.p.c.. Con il quinto motivo si lamenta la violazionedell’art. 101 c.p.c. da parte della Corte territoriale, nella partein cui, nella sentenza impugnata, ha ricondotto il rapporto dilavoro del dottor [OSCURATO:PERSONA] ai rapporti convenzionali di cuiall’art. 48 della l. n. 833/78, sebbene tale questione non fossemai stata sollevata dalle parti nel corso del giudizio, conNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026conseguente violazione del diritto di difesa dell’oNdumieerron dai r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026ricorrente per cassazione.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 della L. n. 833/1978, degli artt. 17, 18,19, 20 e 25 A.C.N. e dell’art. 1 del Regolamento del Fondo diprevidenza per gli specialisti ambulatoriali ENPAM. Si censurala sentenza per aver erroneamente ricondotto il rapporto dilavoro del dottor [OSCURATO:PERSONA] ai rapporti convenzionali di cuiall’art. 48 della l. n. 833/1978, in violazione dello stesso articolo48, e delle previsioni degli ACN che disciplinano tali rapporti.7. Preliminarmente ritiene il Collegio che i rilievi diinammissibilità ed improcedibilità mossi dalla controricorrentealle censure articolate in ricorso siano infondati. Le censuresono ben individuate e specifiche rispetto ai profili denunciatinè può dirsi che le stesse si contrappongano acriticamente allagiurisprudenza già formatasi di questa Corte che, peraltro, si èoccupata della natura giuridica dell’Associazione ricorrente e diprofili che investono specificatamente questioni nonsovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso come diseguito si andrà a precisare.8. Tanto premesso il primo, il secondo, il terzo, il quarto eil sesto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente acagione dei collegamenti che presentano per la complessivasoluzione della controversia, devono essere accolti nei limiti diseguito esposti.9. L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del Sovrano MilitareOrdine di Malta - A.C.I.S.M.O.M., ente di diritto pubblicointernazionale, svolge nei [OSCURATO:PERSONA] da essa gestiti -equiparati ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1987 anche a finiprevidenziali agli enti pubblici ospedalieri italiani – attività inNumero registro generale 12703/2025convenzione con il [OSCURATO:PERSONA] o comunque Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026equiparata ad istituti che operano in tale ambito ed è perciòData pubblicazione 17/06/2026riconducibile agli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] denominati che sono tenuti al versamento deicontributi all’ENPAM.9.1. Fin dalla legge n. 833 del 1978 il riconoscimentodell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalleistituzioni dello SMOM - realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre1987 attraverso un sistema di convenzioni - pone tali istituti suun identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubblicheitaliane. Essi non appartengono né all'amministrazione pubblicané alla sanità privata ma sono piuttosto equiparati ai soggettidel sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato conla previsione della regolamentazione, mediante accordiinternazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutturesanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività delservizio sanitario pubblico italiano (cfr. la ricostruzione in Cass.s.u. n. 11513 del 2012).9.2. Per effetto dell'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificatocon la legge n. 157 del 2003 l'ACISMOM, in quanto gestore distrutture ospedaliere, o più in generale sanitarie, è soggettoall'ordinamento sanitario statuale e regionale, secondo unsistema - organicamente delineato nel d.lgs. n. 502 del 1992ispirato al decentramento e al trasferimento alle regioni dellemaggiori attribuzioni operative - tendente alla realizzazionedella tutela della salute mediante il coinvolgimento degli entipubblici interessati (strutture e ospedali regionali, aziendesanitarie, enti di ricerca ed enti ecclesiastici gestori diassistenza sanitaria). Il processo di decentramento("regionalizzazione" e aziendalizzazione" della tutela sanitaria)Numero registro generale 12703/2025ha richiesto nuovi accordi dello Stato con gli enti Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026extraterritoriali coinvolti, e tra questi anche l'ACISMOM. All’art.Data pubblicazione 17/06/20264 del d.lgs. n. 502 del 1992, citato nel preambolo dell'Accordodel 2000, è espressamente riaffermata la preminenza delcriterio generale dell'integrazione con il servizio pubblico (art.2, comma 1) consolidando il potere di vigilanza e disorveglianza degli organismi pubblici, rimodellato alla streguadel decentramento della programmazione e dei livelli dioperatività (Cass. s.u. ult. cit.).9.3. Date queste premesse, non può in via preliminarecondividersi la doglianza spiegata sotto il primo motivo con laquale si criticano i giudici dell’appello per avere ritenutoapplicabili all’ACISMOM non solo l’art. 48 della l. n. 833/78, maanche tutti i Regolamenti emanati dall’Enpam e gli AccordiCollettivi Nazionali applicati ai medici specialisti ambulatorialidel SSN, pur in assenza di un esplicito e formale atto direcepimento da parte dello stesso ricorrente. Sotto questoprofilo, la doglianza di violazione e/o falsa applicazione deiprincipi del diritto internazionale, benvero neppure specificatinei riferimenti che si assumono violati, non coglie nel segno.L’immunità dalla giurisdizione italiana dell’Associazione deiCavalieri Italiani del [OSCURATO:PERSONA] di Malta(ACISMOM) attiene ai rapporti rivolti alla realizzazione difinalità istituzionali, non in relazione alle attività di assistenzasanitaria e ospedaliera laddove, come osservato dalla sentenzaCass. SU n.960/1989, tale immunità è esclusa qualora questagiurisdizione del giudice italiano, non vertendosi in un rapportodi lavoro attinente alle funzioni di governo dell’enteinternazionale (cfr. Cass. 489/1999); ed è stato ancheprecisato (Cass. SU 2755/06) che l’attività svolta sul territorioNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026nazionale delle strutture sanitarie della ACISMOM “è reNgumoelrao tdai r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026sul piano internazionale, da epoca antecedente al d.lgs. n.502del 1992, dagli accordi realizzati tra lo Stato italiano e l'Ordine”alla stregua dei quali le istituzioni dell’Ordine, per le attivitàsvolte nel quadro dell’assistenza sanitaria nazionale, “sonoposte su un identico piano rispetto alla P.A. sanitaria italiana”e, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.502 del 1992,“questo assetto normativo si è sviluppato con la previsionedella regolamentazione, mediante accordi internazionali,dell'attività svolta dalle strutture sanitarie dello SMOM secondoi ‘criteri di integrazione’ con l'attività dell'amministrazionesanitaria italiana, indicati nello stesso provvedimentolegislativo”; per la giurisdizione del giudice italiano si vedaanche Cass. SU n.18481/2010. Pertanto, non si ravvisa nellamateria in esame alcuna violazione dei principi di dirittointernazionale stante l’accordo del 2000 ratificato conL.157/2003 come già innanzi rilevato.10. Va ulteriormente osservato che nella loro attività i CAD siavvalgono di personale in regime di subordinazione - per ilquale sono tenuti ad applicare il c.c.n.l. del comparto Sanitàstante la detta equiparazione alle strutture sanitarie di dirittopubblico (cfr. Cass. 26/10/2015 n. 21734) e anche di liberiprofessionisti neppure legati da un rapporto convenzionale.11. È incontroverso che in favore dei collaboratori che, comel’odierno controricorrente, abbiano lavorato negli anni senzavincolo di esclusività e siano stati pagati a fronte dellapresentazione di fattura, l’Associazione abbia versato icontributi dovuti al Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAMper i medici libero professionisti.Numero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/202612. Occorre stabilire se invece fosse tenuto al versameNnutmoe rdo edi ir accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026contributi al Fondo di Previdenza a favore degli specialistiambulatoriali.13. Il sistema previdenziale dell'ENPAM prevede: a) un fondodi previdenza generale, al quale sono iscritti tutti i mediciodontoiatri come conseguenza necessaria e automatica dellaloro iscrizione all'albo professionale, e b) tre Fondi speciali, cuisono iscritti i medici e gli odontoiatri che operano in rapportodi convenzione e/o accreditamento con gli istituti del serviziosanitario nazionale: essi sono b1) il Fondo speciale dei medicidi medicina generale; b2) il Fondo degli specialistiambulatoriali; b3) il Fondo degli specialisti esterni. Anchel'iscrizione ai [OSCURATO:PERSONA] ENPAM è automatica e conseguealla stipula delle convenzioni. [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM,vigente ratione temporis e applicabile al caso concreto, prevedeche al Fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali sianoiscritti i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionalecon gli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] comunquedenominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti edanche quelli aventi rapporto professionale con altri Istitutisempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978n. 833 (cfr. art. 1 comma 2 e ivi il rinvio al successivo comma3 della stessa norma del [OSCURATO:PERSONA] in atti).14. Il terzo comma dell’art. 1 del Regolamento precisa che“la determinazione della misura dei contributi previdenziali edelle modalità del loro versamento è rimessa alle normeNumero registro generale 12703/2025dell’[OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 48 della Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 20333/2026legge 23 dicembre 1978 n. 833”.Data pubblicazione 17/06/202615. Occorre riempire di significato l’espressione genericacontenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Regolamento“rapporto professionale” (ripetuta anche in successivedisposizioni: cfr. ad esempio il successivo art. 2 comma 1 lett.a)) per chiarire se essa debba intendersi limitatarestrittivamente al personale in regime di convenzione ai sensidell’art. 48 della legge n. 833 del 1978 ovvero se debbaestendersi a tutti i rapporti intrattenuti anche liberoprofessionali.16. Ritiene il Collegio che dell’espressione «rapportoprofessionale» debba essere necessariamente data una letturapiù rigorosa che limita l’obbligo di iscrizione al Fondo specialeed il conseguente obbligo di versamento dei contributi a queirapporti che sono riconducibili a quelli convenzionali disciplinatidall’art. 48 della legge n. 833 del 1978.17. Come più sopra ricordato le strutture gestitedall’ACISMOM devono considerarsi equiparate alle strutturesanitarie pubbliche e rientrano perciò tra gli «altri istituti» i cuimedici e odontoiatri sono iscritti al Fondo speciale «semprechégli accordi per la regolamentazione del loro rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale» di cui all’art. 48 della legge n. 833 del 1978 (cfr.Art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento del Fondo di previdenza afavore degli specialisti ambulatoriali). Si tratta di strutture che,come detto, sono poste su un identico piano rispetto allestrutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendoNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, eN umseoron doi r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026equiparate ai soggetti del sistema pubblico.18. In sostanza per i collaboratori di ambulatori gestiti da«altri istituti» è possibile l’iscrizione al Fondo – previa deliberadel [OSCURATO:PERSONA] dell’ENPAM su conforme parere delComitato Consultivo -a condizione che il rapporto con il medicosia regolamentato dall’Accordo che a norma del primo commadell’art. 48 citato disciplina in maniera uniforme il trattamentoeconomico e normativo del personale che opera in regime diconvenzionamento. L’art. 2 dell’A.C.N. del 1983 disciplina leincompatibilità al conferimento di incarichi in convenzione e traqueste individua l’esercizio della professione medica conrapporto di lavoro autonomo seppur retribuito forfetariamente( Art. 2 comma 1 lett. d)) e alla lett. e) nei riguardi di chi aqualsiasi titolo operi in case di cura convenzionate o accreditatecon il S.S.N., salve le deroghe possibili per garantire il servizioe la continuità terapeutica.19. Coerentemente anche la misura dei contributi e lemodalità del loro versamento è demandata poi alla disciplinadettata dai medesimi Accordi (ai sensi dell’art. 37 dell’A.C.N. èstabilita la misura dei contributi – 13 per cento a caricodell’Azienda e 9% a carico del singolo specialista - e le vociretributive su cui vanno calcolati).19.1. Va, peraltro, rilevata l’infondatezza del terzo motivo diricorso sotto il circoscritto profilo della eccepita inapplicabilitàdegli accordi collettivi nazionali per gli specialisti ambulatorialiin ragione della carenza di mandato dell’ACISMOM alla SISACquale firmataria per la componente datoriale; in proposito varilevato che, oltre alla novità della questione di cui non v’èNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026traccia nei motivi di appello come riportati nella narrativNau mdeerol ldai r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026impugnata sentenza, la questione non si confronta con lapronuncia che aveva ritenuto esistente l’obbligo contributivo inbase alla norma regolamentare ENPAM ed al carattere uniformedel trattamento economico e normativo ex art. 48 L. 833/78,nonché in base alla equiparazione agli istituti che operano nelSSN nel cui ambito lo specialista aveva prestato attività.20. Al fine della individuazione dell’obbligo non è, tuttavia,decisiva la circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] gestitidall’ACISMOM siano essi legati da un regime diconvenzionamento con il [OSCURATO:PERSONA].21. Tale circostanza costituisce senz’altro un presupposto checonsente di equiparare e ricomprendere tra gli altri istitutipotenzialmente destinatari degli obblighi di iscrizione econtributivi che tuttavia restano ancorati al necessarioaccertamento dell’ulteriore presupposto dell’esistenza dirapporti in regime di convenzione con i medici.22. In definitiva è la natura del rapporto intercorso con il CADa determinare l’insorgenza dell’obbligo di versamento deicontributi.23. Tale accertamento è mancato. La sentenza impugnata siè mossa, infatti, nella prospettiva di una generale estensionedell’obbligo di iscrizione a prescindere dalle modalità con cui inconcreto il rapporto si era svolto senza alcuna verifica del suoconcreto atteggiarsi e dell’applicazione degli A.C.N. vigenti neltempo.24. Sotto tale profilo è, perciò, necessario che la sentenzacassata sia rinviata alla Corte di appello perché proceda ad unNumero registro generale 12703/2025Numero sezionale 938/2026nuovo esame della controversia applicando il seguente prNiunmceirpo idoi r accolta generale 20333/2026Data pubblicazione 17/06/2026di diritto: «ai fini dell’obbligo di versamento dei contributi alambulatoriali in favore dei medici e degli odontoiatri cheabbiano un rapporto professionale con Istituti che, come iCentri Antidiabetici dell’Acismom, offrano servizi sanitari inconvenzione con il [OSCURATO:PERSONA] è necessarioche gli accordi per la regolamentazione del rapportoprofessionale recepiscano le norme dell’Accordo CollettivoNazionale Unico di cui all’art. 48 della legge 23 dicembre 1978n. 833 ovvero che se ne accerti in concreto l’applicazione».25. In conclusione per le ragioni sopra esposte il ricorso deveessere accolto quanto al primo, al secondo, al terzo, al quartoe al sesto motivo nei limiti innanzi specificati, restandoassorbito l’esame delle censure mosse con il quinto motivo e lasentenza cassata in relazione alle censure accolte deve essererinviata alla Corte di appello di Roma che in diversacomposizione procederà ad un nuovo esame della controversiaalla luce dei principi sopra esposti. Alla Corte del rinvio èdemandata anche la regolazione delle spese del giudizio di P.Q.MLa Corte, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello diRoma, in diversa composizione, anche per le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 24 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 20333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris