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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08353/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG clke %NN etrie4,3,z L2LA ei.c.)£,5125 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo per numerosi reati, collaboratore di giustizia dal 2016 e in detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies d.l. 8 del 1991 dal 25/5/2021.

Il Tribunale riteneva la richiesta troppo anticipata rispetto alla data di ammissione alla detenzione domiciliare; in applicazione del principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari valutava la necessità di un periodo ulteriore di osservazione; inoltre, Ferraiuolo non aveva posto in essere attività riparatorie di nessun tipo.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione e violazione della normativa speciale dettata per i collaboratori di giustizia.

2.1. In particolare, il dl. 8 del 1991 non subordina la concessione della liberazione condizionale al risarcimento del danno.

Inoltre, la collaborazione non era affatto recente, mentre le pendenze giudiziarie erano irrilevanti.

2.2. In un secondo motivo il ricorrente deduce travisamento degli elementi di prova.

La collaborazione aveva avuto inizio nel 2012 e non, come affermato nell'ordinanza, dal 2016.

2.3. In un terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge con riferimento alla mancanza di condotte riparatorie ed espone gli elementi sulla base dei quali la domanda avrebbe dovuto essere accolta.

2.4. In un quarto motivo il ricorrente sottolinea che le pendenze giudiziarie non costituiscono elemento ostativo, non essendo ciò previsto dalla legge e le stesse avendo ad oggetto condotte precedenti all'inizio della collaborazione.

3. Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1. Il Tribunale di Sorveglianza ha fatto espresso riferimento al principio di gradualità nell'applicazione dei benefici penitenziari, cogliendo un aspetto della vicenda - la presentazione della domanda di poco successiva all'ammissione del condannato alla detenzione domiciliare - certamente sussistente.Proprio non tenendo conto di questo principio, in sostanza il ricorrente fa coincidere le condizioni di ammissibilità alla liberazione condizionale con i presupposti per l'accoglimento della domanda.

Ma tale prospettazione - che trasforma la possibilità per il condannato collaborante di accedere alla liberazione condizionale in un diritto soggettivo che sorge quasi automaticamente - contrasta con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per la concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 - 01).

1.2. Sebbene, per i collaboratori di giustizia, il presupposto per derogare alla normativa generale sui benefici penitenziari è pur sempre il "ravvedimento", lo stesso non può essere confuso con il "sicuro ravvedimento" preteso dall'art. 176 cod. pen.; il Tribunale di Sorveglianza, implicitamente, distingue tra le due nozioni, sul presupposto che l'art. 176 cod. pen. richiede una certezza.

L'insegnamento di legittimità legittima questa distinzione e, quindi, fornisce un supporto alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza di proseguire per un certo periodo l'osservazione del condannato in detenzione domiciliare prima di concedere la liberazione condizionale, al fine di verificare il completamento del processo risocializzante.

2. Le restanti argomentazioni del ricorrente, benché fondate, non risultano decisive per valutare come manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata.

In particolare, l'epoca di inizio della collaborazione - nel 2012 e non nel 2016 - è un dato secondario; quanto alle pendenze giudiziarie, se è esatto quanto sostenuto dal ricorrente - che cioè le stesse non sono formalmente ostative alla concessione del beneficio, soprattutto perché si tratta di condannato all'ergastolo - tuttavia la decisione del Tribunale di Sorveglianza non sembra dipendere dalle stesse.

3. Esattamente, invece, l'ordinanza fa riferimento alla mancanza di condotte riparatorie: non perché sussista l'ostatività del mancato risarcimento del danno, ma in quanto si tratta di un dato significativo ai fini della valutazione complessiva di merito demandata al tribunale.

Questa Corte ha, infatti, affermato che il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-nonies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione - quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio - ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG clke %NN etrie4,3,z L2LA ei.c.)£,5125 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo per numerosi reati, collaboratore di giustizia dal 2016 e in detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies d.l. 8 del 1991 dal 25/5/2021. Il Tribunale riteneva la richiesta troppo anticipata rispetto alla data di ammissione alla detenzione domiciliare; in applicazione del principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari valutava la necessità di un periodo ulteriore di osservazione; inoltre, Ferraiuolo non aveva posto in essere attività riparatorie di nessun tipo. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione e violazione della normativa speciale dettata per i collaboratori di giustizia. 2.1. In particolare, il dl. 8 del 1991 non subordina la concessione della liberazione condizionale al risarcimento del danno. Inoltre, la collaborazione non era affatto recente, mentre le pendenze giudiziarie erano irrilevanti. 2.2. In un secondo motivo il ricorrente deduce travisamento degli elementi di prova. La collaborazione aveva avuto inizio nel 2012 e non, come affermato nell'ordinanza, dal 2016. 2.3. In un terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge con riferimento alla mancanza di condotte riparatorie ed espone gli elementi sulla base dei quali la domanda avrebbe dovuto essere accolta. 2.4. In un quarto motivo il ricorrente sottolinea che le pendenze giudiziarie non costituiscono elemento ostativo, non essendo ciò previsto dalla legge e le stesse avendo ad oggetto condotte precedenti all'inizio della collaborazione. 3. Il Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Il Tribunale di Sorveglianza ha fatto espresso riferimento al principio di gradualità nell'applicazione dei benefici penitenziari, cogliendo un aspetto della vicenda - la presentazione della domanda di poco successiva all'ammissione del condannato alla detenzione domiciliare - certamente sussistente.Proprio non tenendo conto di questo principio, in sostanza il ricorrente fa coincidere le condizioni di ammissibilità alla liberazione condizionale con i presupposti per l'accoglimento della domanda. Ma tale prospettazione - che trasforma la possibilità per il condannato collaborante di accedere alla liberazione condizionale in un diritto soggettivo che sorge quasi automaticamente - contrasta con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per la concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 - 01). 1.2. Sebbene, per i collaboratori di giustizia, il presupposto per derogare alla normativa generale sui benefici penitenziari è pur sempre il "ravvedimento", lo stesso non può essere confuso con il "sicuro ravvedimento" preteso dall'art. 176 cod. pen.; il Tribunale di Sorveglianza, implicitamente, distingue tra le due nozioni, sul presupposto che l'art. 176 cod. pen. richiede una certezza. L'insegnamento di legittimità legittima questa distinzione e, quindi, fornisce un supporto alla valutazione del Tribunale di Sorveglianza di proseguire per un certo periodo l'osservazione del condannato in detenzione domiciliare prima di concedere la liberazione condizionale, al fine di verificare il completamento del processo risocializzante. 2. Le restanti argomentazioni del ricorrente, benché fondate, non risultano decisive per valutare come manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare, l'epoca di inizio della collaborazione - nel 2012 e non nel 2016 - è un dato secondario; quanto alle pendenze giudiziarie, se è esatto quanto sostenuto dal ricorrente - che cioè le stesse non sono formalmente ostative alla concessione del beneficio, soprattutto perché si tratta di condannato all'ergastolo - tuttavia la decisione del Tribunale di Sorveglianza non sembra dipendere dalle stesse. 3. Esattamente, invece, l'ordinanza fa riferimento alla mancanza di condotte riparatorie: non perché sussista l'ostatività del mancato risarcimento del danno, ma in quanto si tratta di un dato significativo ai fini della valutazione complessiva di merito demandata al tribunale. Questa Corte ha, infatti, affermato che il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all'accoglimento dell'istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all'art. 16-nonies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione - quali i rapporti con i familiari, il personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio - ai fini del giudizio sul ravvedimento del condannato (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Licata, Rv. 279321 - 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 08353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris