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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05049/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31377/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 466, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 366/2019 depositata il13 giugno 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 1997, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che tenesse luogo del contratto di trasferimento dell'alloggio sito nel Comune di Deruta (PG), contraddistinto in catasto al foglio 40, sub 15, 16 e 1043, del quale era assegnataria con diritto al riscatto, ai sensi della legge n. 1676 del 1960, fin dal 25 gennaio 1978.

A sua volta, la convenuta evocava in giudizio, in garanzia, [OSCURATO:PERSONA], al quale parte del terreno, e precisamente la particella di cui al foglio 40 sub 1043, era stata ceduta in permuta nell'anno 1973.

Quest'ultimo si costituiva proponendo domanda riconvenzionale, al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa dell'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della porzione di terreno in questione.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 374/2006, rigettava la domanda principale dell'attrice, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale del terzo chiamato dichiarando l'usucapione, in suo favore, della particella n. 1043 del foglio

40. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 444/2009, depositata il 17 novembre 2009 e notificata il 23 febbraio 2010, rigettava sia l'appello principale proposto dall’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA], sia l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio.

Con tale pronuncia la Corte di merito riteneva, invero, che la domanda ex art. 2932 cod. civ., proposta dalla Cerquiglini, fosse inammissibile, vertendosi in ipotesi, non di un preliminare di compravendita inadempiuto, bensì di un rapporto dai connotati pubblicistici, insuscettibile di tutela in forma specifica.

Quanto all'appello incidentale degli eredi Tiacci, proposto relativamente alle spese del primo grado del giudizio, la Corte riteneva che la compensazione di tali spese, operata dal Tribunale, fosse giustificata dal vantaggio che i medesimi avevano tratto dalla evocazione in giudizio da parte della Cerquiglini, sia pure con la proposizione di una domanda inammissibile, avendo i medesimi potuto ottenere, spiegando domanda riconvenzionale, la declaratoria di proprietà per intervenuta usucapione di parte del bene controverso.

Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 4400, depositata il 21 febbraio 2017, questa Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, rinviando alla stessa Corte umbra in diversa composizione, affinché procedesse “a nuovo esame della controversia, accertando se sussistano - alla stregua delle pattuizioni intercorse tra le parti - i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva a favore della Cerquiglini ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., traslativa del bene controverso, tenuto conto anche delle questioni sollevate dalla medesima con riferimento alla dichiarata - da parte del giudice di prime cure - usucapione di parte di detto immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice di rinvio farà applicazione dei seguenti principi di diritto: "nelle assegnazioni in locazione di alloggi di edilizia economica e popolare con patto di futura vendita l'assegnatario vanta, quando si siano maturati i presupposti, ed alle condizioni di cui al patto stesso, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore del diritto di proprietà sull'alloggio assegnatogli, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, al quale l'assegnatario può rivolgersi per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, a norma dell'art. 2932 cod. civ."; "anche quando l'amministrazione non intenda seguire, per la cessione di alloggi di edilizia economica e popolare, la via privatistica mediante stipula di un contratto preliminare, ma sia stata comunque pattuita l'assegnazione in locazione con patto di riscatto, o sia comunque pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo volto alla cessione dell'alloggio e sia stata comunicata da parte dell'ente assegnante l'accettazione della domanda dell'assegnatario e la determinazione del prezzo, sussiste il diritto dell'assegnatario di agire in giudizio, dinanzi al giudice ordinario, per ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessione in proprietà del bene o una sentenza di trasferimento ex art. 2932 cod. civ.” Pronunziando in sede di rinvio, con sentenza n. 366 del 13 giugno 2019, la Corte d’appello di Perugia rigettava la domand a ex art.2932 cc dell’originaria attrice ed, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava l’intervenuta usucapione – a favore dell’Ambroglini e delle Tiacci –della particella 1043.

Affermava che, pur essendo esperibile l’azione ex art. 2932 c.c., l’Amministrazione finanziaria avrebbe legittimamente rifiutato di stipulare il contratto di trasferimento della proprietà, comprendente anche la particella 1043, stante l’intervenuto acquisto per usucapione di quest’ultima da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio.

In prossimità dell’udienza camerale, le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 828 e 830 comma 2° c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il giudice del rinvio avrebbe mancato di considerare il bene oggetto di contenzioso come demaniale e dunque non usucapibile, a fronte del disposto di cui all’art. 11 l. n. 1676/1960, il quale avrebbe previsto l’assegnazione in proprietà a riscatto o in locazione delle abitazioni realizzate in regime di edilizia sovvenzionata. 1.2) Con la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Cerquiglini deduce la violazione o erronea applicazione degli artt. 2697 e 1142 c.c..

Controparte non avrebbe fornito la prova del decesso dell’asserita parte originaria ([OSCURATO:PERSONA]), né dell’asserita qualità di erede ([OSCURATO:PERSONA]).

In particolare, non vi sarebbe stato alcun documento in tal senso, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio tale carenza e dichiarare inammissibile l’appello incidentale delle controparti. 1.3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente denuncia omesso esame di atti processuali e documenti, che avevano costituito oggetto di discussione e che avrebbero avuto contenuto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

In particolare, si sarebbe trattato dell’atto di acquisizione al Demanio e successiva assegnazione alla Cerquiglini, con verbale di assegnazione provvisoria del 6 gennaio 1978, oggetto di accatastamento in data 12 febbraio 1988 e di cui il Demanio avrebbe autorizzato la vendita in data 22 marzo 1996.

Tali atti avrebbero escluso in radice la dedotta usucapione. 1.4) La quarta lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.112 c.p.c.

Per un verso, non sarebbe stato proposto l’appello incidentale relativo alla declaratoria di usucapione e, per altro verso, benché il Ministero non avesse impugnato la sentenza in punto compensazione spese, la Corte territoriale avrebbe condannato la ricorrente al pagamento delle spese di primo grado, già compensate dal Tribunale. 1.5) La quinta censura attiene alla violazione dell’art. 91 c.p.c., sotto il profilo della liquidazione delle spese di soccombenza per il grado di appello, nonostante l’annullamento di tale sentenza, nonché per il grado di legittimità, pur essendo la ricorrente risultata vittoriosa. 2) La Corte è chiamata a delibare con priorità il secondo motivo di ricorso, che contesta la legitimatio ad processum dell’Ambroglini e delle Tiacci.

La doglianza è inammissibile. 2.1) La morte di [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata già nel corso del processo di appello, con conseguente sospensione e successiva riassunzione, eseguita dalla Cerquiglini, mediante notifica personalmente presso le rispettive residenze delle controricorrenti, per ciascuna “quale erede di [OSCURATO:PERSONA]”.

La relativa qualità era dunque presupposta dall’odierna ricorrente. 2.2) In ogni caso, il mancato adempimento dell'onere diprovare la qualità di erede da parte di colui il quale si costituisca in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti, qualora nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale o nei successivi gradi del giudizio (Sez. 1, n. 15031 del 21 luglio 2016). 3) La prima censura èinvece fondata.

La sentenza impugnata – richiamando un orientamento di questa Corte, espresso con la sentenza n. 19793/2016 –ha affermato che il possesso sarebbe stato insuscettibile di essere impedito da un vincolo di inalienabilità temporaneo, sicché, una volta ammessa l’usucapibilità in astratto della part. 1043 c.c., sarebbe risultato provato il possesso continuativo dell’immobile, almeno dal 1974 e per oltre vent’anni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima e di [OSCURATO:PERSONA] dopo.

Tali conclusioni non possono essere condivise. 3.1) Invero, preso atto che la stessa Corte d’appello aveva riconosciuto l’irrilevanza di una permuta asseritamente perfezionata verbalmente fra [OSCURATO:PERSONA] e lo I.E.R.P. (Istituto per l’[OSCURATO:PERSONA]), essendo la stessa nulla per violazione dell’art. 1350 c.c., è evidente come anche il possesso di fatto avrebbe dovuto reputarsi ininfluente rispetto ad un bene, del quale mancava prova certa del declassamento e della conseguente qualificazione patrimoniale, disponibile o indisponibile, rispetto all’Ente pubblico.

In particolare, l’ipotesi di specie - regolata dalla legge n. 1676/1960 - si presenta differente rispetto a quella astrattamente considerata dalla Corte distrettuale, trattandosi di beni pubblici destinati a soddisfare le esigenze di categorie svantaggiate ed assegnate in virtù di un procedimento connotato da evidenza pubblica.

Per converso, il principio richiamato dai giudici del rinvio concerne la fattispecie disciplinata dal RD 1165/1938, relativo allecooperative edilizie ed al vincolo di inalienabilità temporanea (ed infatti la pronuncia n. 19793/2016 richiamata nella sentenza impugnata si riferisce all’art. 231 del RD 1165/1938). 3.2) In tal senso, questa Suprema Corte – con un indirizzo riaffermato anche di recente, cui il Collegio intende dare continuità – ha sostenuto che in materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni delpatrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto diusucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di cittadini non abbienti (Sez. 3, n. 19951 del 12 luglio 2023; Sez. 2, n. 12608 del 28 agosto 2002). 4) L’accoglimento del primo motivo assorbe logicamente i restanti mezzid’impugnazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, dovrà riesaminare la vicenda, alla luce dei principi sopra esposti, regolando, all’esito, anche le spese di questo giudizio.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo, accoglie il primo motivo del ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31377/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 466, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 366/2019 depositata il13 giugno 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 1997, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, chiedendo pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che tenesse luogo del contratto di trasferimento dell'alloggio sito nel Comune di Deruta (PG), contraddistinto in catasto al foglio 40, sub 15, 16 e 1043, del quale era assegnataria con diritto al riscatto, ai sensi della legge n. 1676 del 1960, fin dal 25 gennaio 1978. A sua volta, la convenuta evocava in giudizio, in garanzia, [OSCURATO:PERSONA], al quale parte del terreno, e precisamente la particella di cui al foglio 40 sub 1043, era stata ceduta in permuta nell'anno 1973. Quest'ultimo si costituiva proponendo domanda riconvenzionale, al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa dell'intervenuto acquisto per usucapione, in suo favore, della porzione di terreno in questione. Il Tribunale adito, con sentenza n. 374/2006, rigettava la domanda principale dell'attrice, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale del terzo chiamato dichiarando l'usucapione, in suo favore, della particella n. 1043 del foglio 40. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 444/2009, depositata il 17 novembre 2009 e notificata il 23 febbraio 2010, rigettava sia l'appello principale proposto dall’originaria attrice [OSCURATO:PERSONA], sia l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio. Con tale pronuncia la Corte di merito riteneva, invero, che la domanda ex art. 2932 cod. civ., proposta dalla Cerquiglini, fosse inammissibile, vertendosi in ipotesi, non di un preliminare di compravendita inadempiuto, bensì di un rapporto dai connotati pubblicistici, insuscettibile di tutela in forma specifica. Quanto all'appello incidentale degli eredi Tiacci, proposto relativamente alle spese del primo grado del giudizio, la Corte riteneva che la compensazione di tali spese, operata dal Tribunale, fosse giustificata dal vantaggio che i medesimi avevano tratto dalla evocazione in giudizio da parte della Cerquiglini, sia pure con la proposizione di una domanda inammissibile, avendo i medesimi potuto ottenere, spiegando domanda riconvenzionale, la declaratoria di proprietà per intervenuta usucapione di parte del bene controverso. Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Amministrazione finanziaria dello Stato, nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 4400, depositata il 21 febbraio 2017, questa Suprema Corte cassava la sentenza impugnata, rinviando alla stessa Corte umbra in diversa composizione, affinché procedesse “a nuovo esame della controversia, accertando se sussistano - alla stregua delle pattuizioni intercorse tra le parti - i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva a favore della Cerquiglini ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., traslativa del bene controverso, tenuto conto anche delle questioni sollevate dalla medesima con riferimento alla dichiarata - da parte del giudice di prime cure - usucapione di parte di detto immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di rinvio farà applicazione dei seguenti principi di diritto: "nelle assegnazioni in locazione di alloggi di edilizia economica e popolare con patto di futura vendita l'assegnatario vanta, quando si siano maturati i presupposti, ed alle condizioni di cui al patto stesso, un diritto soggettivo perfetto al trasferimento a suo favore del diritto di proprietà sull'alloggio assegnatogli, tutelabile dinanzi al giudice ordinario, al quale l'assegnatario può rivolgersi per ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, a norma dell'art. 2932 cod. civ."; "anche quando l'amministrazione non intenda seguire, per la cessione di alloggi di edilizia economica e popolare, la via privatistica mediante stipula di un contratto preliminare, ma sia stata comunque pattuita l'assegnazione in locazione con patto di riscatto, o sia comunque pervenuto a conclusione il procedimento amministrativo volto alla cessione dell'alloggio e sia stata comunicata da parte dell'ente assegnante l'accettazione della domanda dell'assegnatario e la determinazione del prezzo, sussiste il diritto dell'assegnatario di agire in giudizio, dinanzi al giudice ordinario, per ottenere l'accertamento dell'avvenuta cessione in proprietà del bene o una sentenza di trasferimento ex art. 2932 cod. civ.” Pronunziando in sede di rinvio, con sentenza n. 366 del 13 giugno 2019, la Corte d’appello di Perugia rigettava la domand a ex art.2932 cc dell’originaria attrice ed, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava l’intervenuta usucapione – a favore dell’Ambroglini e delle Tiacci –della particella 1043. Affermava che, pur essendo esperibile l’azione ex art. 2932 c.c., l’Amministrazione finanziaria avrebbe legittimamente rifiutato di stipulare il contratto di trasferimento della proprietà, comprendente anche la particella 1043, stante l’intervenuto acquisto per usucapione di quest’ultima da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio. In prossimità dell’udienza camerale, le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 828 e 830 comma 2° c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il giudice del rinvio avrebbe mancato di considerare il bene oggetto di contenzioso come demaniale e dunque non usucapibile, a fronte del disposto di cui all’art. 11 l. n. 1676/1960, il quale avrebbe previsto l’assegnazione in proprietà a riscatto o in locazione delle abitazioni realizzate in regime di edilizia sovvenzionata. 1.2) Con la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la Cerquiglini deduce la violazione o erronea applicazione degli artt. 2697 e 1142 c.c.. Controparte non avrebbe fornito la prova del decesso dell’asserita parte originaria ([OSCURATO:PERSONA]), né dell’asserita qualità di erede ([OSCURATO:PERSONA]). In particolare, non vi sarebbe stato alcun documento in tal senso, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio tale carenza e dichiarare inammissibile l’appello incidentale delle controparti. 1.3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente denuncia omesso esame di atti processuali e documenti, che avevano costituito oggetto di discussione e che avrebbero avuto contenuto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare, si sarebbe trattato dell’atto di acquisizione al Demanio e successiva assegnazione alla Cerquiglini, con verbale di assegnazione provvisoria del 6 gennaio 1978, oggetto di accatastamento in data 12 febbraio 1988 e di cui il Demanio avrebbe autorizzato la vendita in data 22 marzo 1996. Tali atti avrebbero escluso in radice la dedotta usucapione. 1.4) La quarta lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.112 c.p.c. Per un verso, non sarebbe stato proposto l’appello incidentale relativo alla declaratoria di usucapione e, per altro verso, benché il Ministero non avesse impugnato la sentenza in punto compensazione spese, la Corte territoriale avrebbe condannato la ricorrente al pagamento delle spese di primo grado, già compensate dal Tribunale. 1.5) La quinta censura attiene alla violazione dell’art. 91 c.p.c., sotto il profilo della liquidazione delle spese di soccombenza per il grado di appello, nonostante l’annullamento di tale sentenza, nonché per il grado di legittimità, pur essendo la ricorrente risultata vittoriosa. 2) La Corte è chiamata a delibare con priorità il secondo motivo di ricorso, che contesta la legitimatio ad processum dell’Ambroglini e delle Tiacci. La doglianza è inammissibile. 2.1) La morte di [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata già nel corso del processo di appello, con conseguente sospensione e successiva riassunzione, eseguita dalla Cerquiglini, mediante notifica personalmente presso le rispettive residenze delle controricorrenti, per ciascuna “quale erede di [OSCURATO:PERSONA]”. La relativa qualità era dunque presupposta dall’odierna ricorrente. 2.2) In ogni caso, il mancato adempimento dell'onere diprovare la qualità di erede da parte di colui il quale si costituisca in giudizio come successore a titolo universale di una delle parti, qualora nessuna contestazione sul punto sia stata svolta dalla controparte nelle udienze successive alla costituzione, e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere fatto valere per la prima volta solo nella comparsa conclusionale o nei successivi gradi del giudizio (Sez. 1, n. 15031 del 21 luglio 2016). 3) La prima censura èinvece fondata. La sentenza impugnata – richiamando un orientamento di questa Corte, espresso con la sentenza n. 19793/2016 –ha affermato che il possesso sarebbe stato insuscettibile di essere impedito da un vincolo di inalienabilità temporaneo, sicché, una volta ammessa l’usucapibilità in astratto della part. 1043 c.c., sarebbe risultato provato il possesso continuativo dell’immobile, almeno dal 1974 e per oltre vent’anni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] prima e di [OSCURATO:PERSONA] dopo. Tali conclusioni non possono essere condivise. 3.1) Invero, preso atto che la stessa Corte d’appello aveva riconosciuto l’irrilevanza di una permuta asseritamente perfezionata verbalmente fra [OSCURATO:PERSONA] e lo I.E.R.P. (Istituto per l’[OSCURATO:PERSONA]), essendo la stessa nulla per violazione dell’art. 1350 c.c., è evidente come anche il possesso di fatto avrebbe dovuto reputarsi ininfluente rispetto ad un bene, del quale mancava prova certa del declassamento e della conseguente qualificazione patrimoniale, disponibile o indisponibile, rispetto all’Ente pubblico. In particolare, l’ipotesi di specie - regolata dalla legge n. 1676/1960 - si presenta differente rispetto a quella astrattamente considerata dalla Corte distrettuale, trattandosi di beni pubblici destinati a soddisfare le esigenze di categorie svantaggiate ed assegnate in virtù di un procedimento connotato da evidenza pubblica. Per converso, il principio richiamato dai giudici del rinvio concerne la fattispecie disciplinata dal RD 1165/1938, relativo allecooperative edilizie ed al vincolo di inalienabilità temporanea (ed infatti la pronuncia n. 19793/2016 richiamata nella sentenza impugnata si riferisce all’art. 231 del RD 1165/1938). 3.2) In tal senso, questa Suprema Corte – con un indirizzo riaffermato anche di recente, cui il Collegio intende dare continuità – ha sostenuto che in materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, comma 2, c.c., i beni delpatrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto diusucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di cittadini non abbienti (Sez. 3, n. 19951 del 12 luglio 2023; Sez. 2, n. 12608 del 28 agosto 2002). 4) L’accoglimento del primo motivo assorbe logicamente i restanti mezzid’impugnazione. La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, dovrà riesaminare la vicenda, alla luce dei principi sopra esposti, regolando, all’esito, anche le spese di questo giudizio. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo, accoglie il primo motivo del ricorso
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