CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 34162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 emessa dal Tribunale di Avellino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato per reati concernenti violazioni di legislazione in materia di edilizia, conglomerato cementizio e costruzioni in zone sismiche in relazione alla installazione di un tabellone pubblicitario, deducendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali acquisite, per mancata escussione del teste di riferimento, espone censure manifestamente infondate, perché il teste non escusso avrebbe dovuto solo confermare l'esistenza di una convenzione tra il Comune competente e la ditta di cui era legale rappresentante il ricorrente per l'installazione del tabellone, e, però, secondo quanto precisa la sentenza M impugnata, il dato del conferimento dell'incarico di eseguire i lavori all'impresa indicata risulta anche dall'ordinanza di demolizione del manufatto emessa dall'ente territoriale ed acquisita al fascicolo per il dibattimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]