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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21907/2026

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ocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA].ni [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello Sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] n.411/2022depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA].ni [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello Sez. dist. [OSCURATO:PERSONA] n.411/2022depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.,sicché l’estinzione può essere dichiarata con decreto;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris