CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 31964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo, con cui si deduce la ricorrenza del vizio dimanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine allavalutazione della prova, nonché violazione del principio processuale dicorrelazione tra accusa e sentenza si risolve nella richiesta di integralerivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive lacompetenza del Giudice di legittimità (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);rilevato che la Corte d’appello, con motivazione esente da vizi logici, haesplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di correttiargomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenzadel reato di truffa, stante la natura fraudolenta della condotta del ricorrente,ricostruita alla luce delle dichiarazioni delle persone offese (si vedano, inparticolare, pag. 3-5 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]