CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 06283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 504-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 794/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1156/2013 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] le ingiungeva il pagamento in favore del geom. [OSCURATO:PERSONA] dell’importo complessivo di euro 7.600,00 oltre accessori, di cui euro 6.600,00 quale residuo compenso dovuto per pratiche catastali affidate al professionista in forza di scrittura privata del 22.06.1999, ed euro 1.000,00 per un frazionamento eseguito nel 2007. A sostegno della proposta opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] disconosceva la scrittura privata prodotta dal Rovani ed eccepiva la prescrizione presuntiva del credito, o comunque quella ordinaria, poiché le prestazioni professionali dell’opposto erano state integralmente compiute e pagate nel 1999, mentre la pratica di frazionamento del 2007 era stata curata da altro professionista. [OSCURATO:PERSONA], nel resistere all’opposizione, eccepiva l’inammissibilità del disconoscimento, poiché non proveniente dalla persona fisica che aveva firmato la scrittura privata, e contestava che l’eccezione di prescrizione sulla base dell’unitarietà dell’incarico professionale, esaurito nel 2007. Con sentenza n. 280/2017 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione, configurando l’unitarietà dell’incarico professionale conferito al Rovani. Sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. la Corte D’Appello di Genova, con la sentenza n. 794/2021, oggi impugnata, riformava in parte la pronuncia di primo grado, ritenendo inutilizzabile, perché disconosciuta e non verificata, la scrittura privata del 1999, accertando l’autonomia dell’incarico eseguito dal Rovani nel 1999 rispetto all’attività eseguita dallo stesso nel 2007 ed accogliendo, di conseguenza, l’eccezione di prescrizione presuntiva, con riferimento all’importo di euro 6.600,00 richiesto dall’opposto a titolo di saldo per le attività espletate nel 1999. Confermava invece la condanna della società appellante al pagamento dell’importo di euro 1.000,00 per le attività svolte dal Rovani nel 2007. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], seppur ritualmente intimata, non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso, va osservato che nello stesso risulta indicato che la sentenza impugnata, pubblicata in data 9.7.2021, sarebbe stata notificata in data 26.10.2021. Tuttavia, al ricorso non è stata allegata la copia notificata della sentenza, con conseguente impossibilità, per il Collegio, di verificare la tempestività dell’impugnazione rispetto alla data dell’indicata notificazione. Detta verifica, pertanto, va condotta con riferimento alla data di pubblicazione, in coerenza con il principio – che merita di essere ribadito–secondo cui “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare latempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che lasentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che lasentenza contro cui ricorre gli sia stata notificataai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico delricorrente l'onere di depositare, unitamente alricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., lacopia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità delricorso, escluso il caso in cui la notificazione delricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui larelazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio” (Cass. Sez.6, Ordinanza n. 1 5832 del 07/06/2021 , Rv. 661874; cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 , Rv. 653711). Poiché nella specie la notificazione del ricorso è avvenuta in data 20.12.2021, e dunque oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (09.07.2021), l’impugnazione va dichiarata improcedibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così