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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 38680/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di cassazione sezione seconda, con sentenza in data 13/01/2021, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, in data 22 luglio 2020.

Con istanza depositata in cancelleria la difesa del Reina chiedeva procedersi a correzione dell'errore materiale contenuto al punto

2. della predetta pronuncia.

Ciò posto l'istanza è fondata dovendosi procedere all'eliminazione del punto

2. che dichiara l'inammissibilità del ricorso sebbene il provvedimento impugnato sia stato annullato con rinvio.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte di cassazione del 13 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eliminando il punto

2. della motivazione dalle parole "Alla dichiarata" sino a "2.000,00".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenziali.

Così deciso il 15/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di cassazione sezione seconda, con sentenza in data 13/01/2021, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, in data 22 luglio 2020. Con istanza depositata in cancelleria la difesa del Reina chiedeva procedersi a correzione dell'errore materiale contenuto al punto 2. della predetta pronuncia. Ciò posto l'istanza è fondata dovendosi procedere all'eliminazione del punto 2. che dichiara l'inammissibilità del ricorso sebbene il provvedimento impugnato sia stato annullato con rinvio. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte di cassazione del 13 gennaio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eliminando il punto 2. della motivazione dalle parole "Alla dichiarata" sino a "2.000,00". Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenziali. Così deciso il 15/0
Sentenza Cassazione n. 38680/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris