CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2917/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e di- Oggetto:iscrizione ipotecaria ex art.77 d.P.R. n.602/73 fesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: mariarosa.verna@milano. peca- vvocati.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], n. 7; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, anche disgiun- tamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma, via SanTommaso d’Aquino, n. 116 ; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardian. 3774/14/16, depositata il 24.6.2016 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- diaveniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 4850/23/2014 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] , avente ad oggetto un avviso di iscrizione ipo- tecariaper II.DD. e IVA. 2.Il contribuente impugnava l'atto eccependo la sua illegittimità per- chél’iscrizione era stata eseguita su immobili facenti parte di un fondo patrimoniale stipulato con atto a Rogito del Notaio lannello in data 17/01/2008, n. 125173/22807, integrato con att o del 12/02/2008 n. 125255/22853, annotati a margine dell'atto di matrimonio del ricor- rentein data 5/05/2008. Contestava, inoltre, il difetto di motivazione dell’atto,la irregolarità e l’inesistenza della notifica dell'iscrizione. 3.Il giudice di prime cure riteneva che l'iscrizione di ipoteca sui beni delfondo patrimoniale non potesse avere luogo in quanto il debito tri- butarionon derivava da un contratto vero e proprio stipulato fra le parti econcludeva accogliendo il ricorso e co mpensando le spese di giudizio, traiettoriadecisoria confermata in grado di appello. 4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’agentedella riscossione, affidato a tre motivi. Con ordinanza interlo- cutoriaè stata dichiarata la nullità della notifica del ricorso per Cassa- zionee, a seguito del rinnovo, il controricorrente si è tempestivamente costituito. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1cod. proc. civ.. Consideratoche: 1. Va dato atto che l’agente della riscossione deposita una memoria illustrativafuori fuoco . A d es. in via preliminare, eccepisce l’inammis- sibilità del ricorso per doppia conforme, ma è proprio l’agente della riscossionead aver proposto ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non il contrario come affermano le conclusioni della memoria . Inoltre, anche le citazioni sono fuori bersaglio: ad es. , si legge « La costante giurisprudenza di codesta Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. civ., Sez. V, 29 gennaio 2024, n. 2756; Cass. civ., Sez. V, 23 ottobre2023, n. 29681) afferma che l’iscrizione ipotecaria (…) » , ma le sentenzedella Corte in questione sono afferenti a questioni giuridiche affattodiverse. 2.A sua volta, il contribuente controricorrente eccepisce l’inammissi- bilitàdi tutti e tre i motivi di ricorso per decisione conforme in primo e secondogrado da parte del giudice del merito circa l’assenza dei pre- supposti per consentire all’agente della riscossione di procedere all’iscrizioneipotecaria nei confronti del contribuente. 2.1.Inoltre, nel controricorso eccepisce anche l’improcedibilità del ri- corso in quanto non sarebbe sottoscritto congiuntamente dai due di- fensori, prospettiva non condivisibile in quanto sia l’intestazione del ricorso sia la procura in calce chiariscono che la difesa è anche di- sgiunta. Si eccepisce l’improcedibilità anche perché il ricorso sarebbe asseritamente non notificato correttamente « poiché a causa del de- cessodel procuratore del giudizio di primo grado e per la contumacia del controricorrente nel giudizio di secondo grado lo stesso avrebbe dovuto essere notificato direttamente al sig. [OSCURATO:PERSONA] » (p. 9 ricorso),prospettazione oltre che apodittica e indimostrata, comunque anch’essanon condivisibile per pacifico raggiungimento dello scopo ex art.156 cod. proc. civ. alla luce della tempestiva ed efficace difesa svolta nel giudizio dal controricorrente , previa richiesta accordata di remissionein termini e rinnovazione della notificazione, puntualmente avvenutacome del resto riconosce la stessa seconda memoria illustra- tivadel contribuente . 3.Con il primo motivo , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli art t .170 cod.c iv. e 77 d. P . R . 602/73 , per aver il giudice ritenuto applicabile il disposto dell’art.170 cit. sul presupposto della natura esecutiva dell’iscrizioneipotecaria. 4. Il motivo è inammissibile , in quanto non coglie la ratio decidendi espressadal giudice il quale, al contrario di quanto prospettato nel mo- tivo,ha affermato : « Come sostenuto dai primi g iudici non può ravvi- sarsi nell'iscrizione dell'ipoteca, avvenuta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 602/73,un'azione tipicamente cautelare ed avente funzione di creare titolo di prelazione. » . È del resto consolidata la giurisprudenza della Corte(v. Cass. n.9817 del 2024) secondo cui l'iscrizione ipotecaria pre- vistadall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce attodell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alter- nativa all'esecuzion e forzata vera e propria, sicché può essere effet- tuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intima- zionedi cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale èprescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non s ia iniziata entroun anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. Sez. U, sentenzenn.19667 e 19968 del 18/09/2014). Non vi sono ragioni per discostarsinel caso di specie da tale consolidato principio di diritto. 5.Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle dispo- sizioni di cui all’art.2697 c od. civ. e violazione dell’art.112 cod. proc. civ.,perché la Corte territoriale, essendosi pronunciata solo in ordine all’applicabilitàdelle disposizioni di cui all’art. 170 cod. civ., in tal modo haomesso di esaminare e valutare le ulteriori contestazioni formulat e daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA] nell’atto di appello , circa la mancanza di prova in relazionealla non riconducibilità dei crediti azionati ai bisogni della fa- miglia. 6.Il motivo non è inammissibile per doppia conforme e trova accogli- mento avendo il giudice falsamente applicato il disposto dell’art.170 cod.civ. nella inosservanza del corretto riparto dell’onere della prova. Mancauna statuizione del giudice sui presupposti di applicazione della norma(cfr. Cass. Sez. 5, n.26496 del 2024 conforme a Cass. n.1652 del2016). Va affermato anche nella presente che l’art.170 cit. , conte- nente le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nelfondo patrimoniale , è applicabile anche all’iscrizione di ipoteca ex art.77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e, conseguentemente, l’agentedella riscossione non può iscrivere l’ipoteca sui beni inseriti nel fondo,ma solo se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato daloro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore,per il quale l’agente della riscossione procede, era a cono- scenzadi tale estraneità. Il giudice del rinvio si atterrà a tale principio didiritto. 7. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.civ., viene dedotta l’ omessa pronuncia sui motivi di appello for- mulati da ll’agente della riscossione sugli asseriti vizi dell’atto impu- gnato e sull’inesistenza della notifica dello stesso , tenuto conto che l’agentedella riscossione « aveva riproposto i motivi di cui alle contro- deduzionidel giudizio di primo grado » . 8.Il mezzo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, in quanto leistanze istruttorie verranno rinnovate nel giudizio di rinvio e saranno riesaminatedal giudice . 9.La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contr o- versiava rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione alprofilo, a quello rimasto assorbito, e per la liquidazione delle spese dilite. P.Q.M LaCorte: accoglieil secondo motivo di ricorso , inammissibile il primo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia all a Corte di giusti