CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09840/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati; udite le conclusioni dei difensori degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] per Marasciulo e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 19 ottobre 2021 ha confermato quella del Gip del Tribunale di Bari che, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia riqualificando in tentata induzione indebita in concorso l'originaria contestazione di tentativo di concussione. 2. Avverso la condanna in appello ricorrono, a mezzo dei propri difensori, gli imputati che nei due ricorsi deducono motivi sostanzialmente analoghi e relativi a: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, in quanto le dichiarazioni accusatorie rese dal principale teste a carico ([OSCURATO:PERSONA], soggetto secondo i giudici di merito "indotto" dagli odierni imputati) sono: a) intrinsecamente inattendibili; b) prive di idonei riscontri; c) in contrasto con ulteriori risultanze delle indagini; d) inoltre, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia come il predetto sia completamente estraneo ai contatti iniziali con il Chiechi e che, comunque, la sua condotta non è stata connotata da profili induttivi; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate dalla Corte di appello che si è rifatta alla motivazione del Gip che in modo contraddittorio ha, da un lato, ritenuto che nei confronti degli imputati non fosse possibile formulare una prognosi di recidivanza negativa (perciò rigettando l'invocato riconoscimento delle generiche) e subito dopo ha formulato prognosi opposta concedendo per tale ragione la sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo dei rispettivi ricorsi è infondato. 2. Dalle conformi sentenze dei giudici di primo e secondo grado risulta che i due imputati, nelle rispettive qualità (Marasciulo quale consigliere comunale, delegato all'ambiente del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale suo consigliere e fiduciario) avrebbero tentato di indurre [OSCURATO:PERSONA], consulente esterno della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ad impegnarsi ad acquistare - per un prezzo superiore al valore di mercato - un capannone di proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA], e ciò al fine di far ottenere alla società suindicata l'aggiudicazione dell'affidamento per la raccolta dei rifiuti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La sentenza impugnata, con motivazione non illogica, ha respinto i motivi di gravame sollevati dagli imputati, evidenziando che le dichiarazioni della persona offesa (in sé attendibili) sono confermate da quanto riferito da altri dichiaranti (indagati inizialmente per favoreggiamento personale) che corroborano la versione dei fatti fornita dal Chiechi. Per altro verso, la tesi difensiva secondo cui la persona offesa si sarebbe "inventata tutto" per danneggiare Parasciulo dal momento che la società rischiava di perdere l'appalto non risulta persuasiva e, soprattutto, è priva di idonei riscontri probatori. 3.1. Anche in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ne giustifica in modo non illogico l'intervento, avvenuto in un secondo momento, riconducendolo ad una previa intesa con Parasciulo e con lo scopo - comune ad entrambi gli imputati - di indurre la persona offesa ad acquistare - a prezzo superiore a quello di mercato - un magazzino dell'[OSCURATO:PERSONA] stesso. 4. Ciò premesso, osserva la Corte che il reato ascritto agli imputati risulta ad oggi prescritto e che la infondatezza - non manifesta - del motivo di ricorso relativo alla responsabilità penale ne consente la rilevazione. 4.1. Invero, trattandosi di tentata induzione indebita, posta in essere prima dell'aggravamento sanzionatorio del giugno del 2015 per effetto della legge n. 69 di quell'anno, la pena massima è pari a cinque anni e quattro mesi e il termine massimo di prescrizione, dunque, di sette anni e mezzo. Secondo la contestazione il fatto sarebbe stato commesso sino al 27 aprile 2015 (data nella quale Chiechi rende dichiarazioni alla PG). In realtà dalla sentenza di appello (v. pag. 10) emerge che le ultime richieste di danaro si collocano nel mese di febbraio del 2015, data alla quale va quindi individuata la consumazione del reato. 4.2. Pertanto - anche tenendo conto del periodo di sospensione fissa per il Covid - il reato è certamente estinto per prescrizione (sette anni e sei mesi sono decorsi entro l'agosto del 2022 e non risultano ulteriori cause di sospensione del corso prescrizionale). 5. Si impone quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati, con assorbimento del secondo motivo dei rispettivi ricorsi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizi