CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 11557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/1960 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uyl.to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cb,é ha concluso chiedendo 2,t4,..g-zi), e2 A-e o il difensore C2A, +4~,—t-, 2AA•92. i [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole, in sede di giudizio abbreviato, del reato di cui agli artt. 61 n. 5, 624 bis cod. pen.. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la violazione di legge in relazione all'art. 125 del codice di rito e all'art. 81 CP per omessa pronuncia ovvero difetto assoluto di motivazione. La difesa aveva avuto modo di depositare con P.e.c. indirizzata Alla Corte di appello le conclusioni scritte, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di celebrazione dei giudizi di gravame. Con detta memoria la difesa non solo instava per l'accoglimento dei motivi d'appello, ma versava agli atti, in allegato, copia della decisione assunta dal gip di Salerno in data 28/01/2013, con la sentenza n. 67/13, passata in giudicato a far data da ottobre 2013; si chiedeva, in particolare, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con detta decisione e quelli oggetto di scrutinio nell'ambito del presente processo; se non che la Corte territoriale non ha minimamente affrontato la questione relativa al chiesto riconoscimento del vincolo della continuazione e di ciò ci si duole pertanto col ricorso proposto. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; il difensore ha fatto pervenire memoria conclusionale con cui si associa alla richiesta del P.G.. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Ed invero, si rammenta che è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna emessa nell'ambito di altro procedimento penale solo nel caso in cui tale pronuncia sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (cfr. tra tante, Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, Rv. 281915 - 01), laddove nel caso di specie il motivo nuovo con cui si insta per il riconoscimento della continuazione afferisce a sentenza passata in giudicata nel 2013 ovvero in epoca antecedente alla proposizione dell'appello, risalente al 2019. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/2/2022. Il ConsiOrere estensore it Il Presidente RjMa [OSCURATO:PERSONA]