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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 09060/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 582-585 cod. pen.;

2. Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si denunciano, sulla base di ragioni differenti, l'inattendibilità dell'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore materiale del fatto contestato, oltre ad essere pedissequamente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, nella parte in cui si sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.

Non è consentita, infatti, la mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; in mancanza di vizi della tenuta logica della sentenza impugnata, non può integrare vizio di motivazione in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 582-585 cod. pen.; 2. Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si denunciano, sulla base di ragioni differenti, l'inattendibilità dell'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore materiale del fatto contestato, oltre ad essere pedissequamente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, non sono deducibili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, nella parte in cui si sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Non è consentita, infatti, la mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; in mancanza di vizi della tenuta logica della sentenza impugnata, non può integrare vizio di motivazione in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09060/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris