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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22886/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; t,u udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 09/03/2021 del Tribunale di Treviso di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. (capo 1 dell'imputazione), con la recidiva specifica reiterata.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 640 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, nonché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a pag. 2 della sentenza impugnata, ha ritenuto di confermare l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base dell'argomento, non contraddittorio né manifestamente illogico, che il provento della truffa era stato fatto confluire sul conto corrente a lui intestato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione «che ha[...] sorretto il trattamento sanzionatorio» è inammissibile atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, il Bragato nulla aveva dedotto con riguardo al trattamento sanzionatorio, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello di Venezia non ha motivato in ordine allo stesso trattamento - come già determinato dal Tribunale di Treviso - e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/03/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; t,u udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia confermava la sentenza del 09/03/2021 del Tribunale di Treviso di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. (capo 1 dell'imputazione), con la recidiva specifica reiterata. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 640 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, nonché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a pag. 2 della sentenza impugnata, ha ritenuto di confermare l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base dell'argomento, non contraddittorio né manifestamente illogico, che il provento della truffa era stato fatto confluire sul conto corrente a lui intestato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione «che ha[...] sorretto il trattamento sanzionatorio» è inammissibile atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura dello stesso, il Bragato nulla aveva dedotto con riguardo al trattamento sanzionatorio, con le conseguenze che legittimamente la Corte d'appello di Venezia non ha motivato in ordine allo stesso trattamento - come già determinato dal Tribunale di Treviso - e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/03/2
Sentenza Cassazione n. 22886/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris