CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 10048/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 20 giugno 2023, che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Castrovillari per il delitto di lesioni aggravate di cui agli artt. 582, 583 e 585 cod. pen.; Letta la memoria del 22 gennaio 2024 del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità - è manifestamente infondato e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza immune da vizi logici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il