CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05054/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria in data 23 dicembre 2024 con cui l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione e violazione di legge (il solo quarto motivo) in merito alla ritenuta responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110, 337, 339, 61, n. 2 (capo A) e 110, 378 (capo B) cod. pen., anche con riferimento alle ritenute aggravanti, alla recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. da 4 a 8) che ha dato conto delle modalità attraverso cui i pubblici ufficiali vennero accerchiati da quindici o venti persone e sotto minaccia palesatasi attraverso tale condotta veniva impedito loro di identificare uno dei tifosi che aveva con sé un fumogeno (primo, secondo e parte del terzo motivo); corretta risulta, altresì, la parte della decisione che ha dato conto delle ragioni a sostegno dell'aggravante della connessione teleologica, resa evidente dalla condotta finalizzata ad impedire l'identificazione del soggetto che deteneva il fumogeno (parte terzo motivo); egualmente adeguata si rivela la parte della decisione che ha ritenuto sussistente la contestata recidiva in ragione delle due precedenti condanne significative della aumentata pericolosità - che si traeva dalla commissione di ulteriori più gravi reati anche successivamente realizzati - ed escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi da valorizzare (quarto motivo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci