CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13972/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui gli artt.56 e 624 cod. pen. e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione alla nullità della sentenza per mancanza degli elementi probatori sufficienti a fondare la responsabilità penale dell'imputato e il mancato proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché si risolve in meri enunciati privi delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/