CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 31615/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14789-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difendono; -controricorrente - Oggetto R.G.N.14789/2018 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difendono; -controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 4675/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2017 R.G.N. 3768/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma confermava la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda svolta dall'INPS in opposizioneal provvedimento ex art. 700 cpc con il quale era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], pilota-comandante dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto il pagamento dell'indennità dovuta a titolo d’integrazione salariale straordinaria dovuta dall'Inps a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. l’attuale controricorrente, al tempo dell'accordo sindacale, cui fece seguito quello governativo e il decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS, era dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., azienda facente parte del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l'unica ad avere sottoscritto l'accordo sindacale e quello governativo; in seguito, il suo contratto di lavoro fu ceduto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e il giorno successivo l’avvenuta cessione, veniva distaccato presso il cedente – [OSCURATO:SOCIETA] – fino al 15 febbraio 2012, quindi, revocato da [OSCURATO:SOCIETA]. il distacco presso [OSCURATO:SOCIETA], finché la predetta [OSCURATO:SOCIETA]. gli comunicava la sospensione dell’attività lavorativa ed il collocamento in CIGS a zero ore dal 16 febbraio 2012 al 13 marzo 2015; 3. r iteneva la Corte che l'accordo sindacale, e anche quello governativo che al primo rifaceva richiamo, avessero riguardo alla richiesta di CIGS per tutti i lavoratori delle società del [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente d ai riferimenti ai numeri di matricola aziendali, irrilevante che il decreto ministeriale adottato il 10.4.2012 (e successivi), applicabile ratione temporis, avesse modificato la platea dei destinatari, per qualifiche dei lavoratori interessati e per sedi di servizio; 4. l a Corte riteneva poi che il requisito dell'anzianità di servizio pari a 90 giorni, richiesto ai fini dell'ammissione al trattamento di CIGS, sussistesse in capo a l pilota comandante, dovendosi computare l'anzianità lavorativa già maturata presso la distaccante, [OSCURATO:SOCIETA]. nel cui interesse era stata resa la prestazione; 5. a vverso la sentenza, l'Inps ricorre per due motiv i, ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria, e propone ricorso incidentale avverso il quale l'INPS non ha svolto difese, mentre resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(già Alitalia – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ulteriormente illustrato con memoria; [OSCURATO:PERSONA] 6. c on il primo motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione del D.L.n. 247 del 2004, artt. 1 bis, comma 1 conv. con mod. dallal. n. 291 del 2004, 2, comma 1 D.L. n. 134 del 2008 , conv. con mod. dallal. n. 166 del 2008, D.P.R. n. 218 del 2000, 2 nonché degliartt. 1362 ss., 1387 ss., 1372 c.c.La Corte avrebbe considerato fondante l'accordo sindacale, nonostante il titolo costitutivo della CIGS dovesse rinvenirsi nell'accordo governativo e nel decreto ministeriale di ammissione, che non facevano riferimento ad altre imprese diverse da [OSCURATO:SOCIETA]. ; l a Corte, nell'assumere la decisione, avrebbe di fatto attribuito al gruppo Alitalia una soggettività giuridica autonoma, invece inesistente, non richiedendo che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse stipulato gli accordi anche in nome e per conto delle imprese del gruppo; 7. c on il secondo motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione deld.l. n. 86 del 1988, artt. 8, comma 3 conv. con mod. dallal. n. 160 del 1988, 1 bis, comma 1 e d.l. n. 247 del 2004, 1 ter conv. con mod. dalla l. n. 291 del 2004, nonché degliartt. 1406 e 2112 c.c. La Corte non avrebbe dovuto computare, nei 90 giorni di anzianità lavorativa, quella maturata presso la cedente del contratto [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la cessione del contratto non potrebbe essere equiparata alla cessione d'azienda: nella prima l'attività lavorativa viene prestata per due soggetti (cedente e cessionario) completamente diversi, e quindi nell'ambito di due imprese distinte, nella seconda viene invece prestata nell'ambito della medesima azienda;8. i l primo motivo è fondato in continuità con precedenti decisioni rese da questa Corte sulle medesme questioni ora all’esame; 9. l a Corte ha ritenuto che l'accordo sindacale sottoscritto da [OSCURATO:SOCIETA]. riguardasse la richiesta di CIGS anche per le imprese del gruppo considerando che l'oggetto dell'accordo era vasto e concerneva aspetti organizzativi involgenti non solo Alitalia ma le imprese del gruppo, più volte menzionate nelle clausole negoziali; 10. o ra, che l'accordo riguardasse anche aspetti organizzativi riferibili alle imprese del gruppo, non è rilievo sufficiente ad affermare che la capogruppo abbia inteso chiedere la CIGS anche per dette imprese; 11. n el momento in cui il gruppo societario non costituisce un autonomo soggetto di diritto, mantenendo ciascuna impresa del gruppo la propria autonoma soggettività giuridica (Cass.20231/10), ed essendo pacifico che l'accordo sindacale fu sottoscritto solo da [OSCURATO:SOCIETA]. e non da altre imprese del gruppo, la Corte avrebbe dovuto accertare se [OSCURATO:SOCIETA]. ebbe a sottoscrivere l'accordo in funzione della richiesta di CIGS in nome e per conto delle altre imprese, e quindi in forza di una procura ad hoc; 12. l a Corte, nulla richiedendo in termini di poteri rappresentativi in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]., è venuta a violare le norme sulla rappresentanza (art. 1387 ss. c.c.), di fatto ammettendo che il solo riferimento in varie clausole negoziali alle imprese del gruppo bastasse a determinare in capo ad [OSCURATO:SOCIETA]. il potere di fare richiesta di CIGS anche per costoro, quando invece tale potere presuppone sempre un negozio quale la procura;13. n e' la Corte ha affermato che, dall'interpretazione delle clausole negoziali, risultava un conferimento implicito di procura; 14. i l secondo motivo resta assorbito ; è inammissibile il ricorso incidentale, perché proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in appello e perché con esso non si declina alcuno dei tassativi motivi d’impugnazione indicati dal codice di rito; 15. c onclusivamente, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza va cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma per i conseguenti accertamenti indotti dalla presente pronuncia sulla sussistenza o meno del potere rappresentativo nei termini dianzi indicati, in ordine alla stipula degli accordi negoziali, nonché per le spese di lite del presente giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo d el ricorso principale , assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.p.r.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore