Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00387/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il 3 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza del 14marzo 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere a XXXXXXXXXXXXXX, indagata per idelitti di tratta di esseri umani (capo b), sequestro di persona (capo d), sfruttamento dellaprostituzione con violenza, minaccia e metodo mafioso (capo e), sfruttamento dellaprostituzione (capi f, g, h, i, l), tentata interruzione di gravidanza non consensuale conomissione di soccorso (capo n), estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo o), fatticommessi tra febbraio 2016 e giugno 2017.XXXXXXXXXXXXXX, attiva nello sfruttamento della prostituzione di una pluralità digiovani donne reclutate sul territorio africano, era raggiunta da misura coercitiva a seguitodelle rivelazioni di una delle vittime, considerate attendibili all’esito delle attività di verifica eriscontro eseguite in sede investigativa.

La persona offesa narrava di essere stata adescatain Nigeria, ancora minorenne, con la prospettiva di un lavoro in Italia come parrucchiera obaby sitter; giunta sulle coste siciliane col supporto di organizzazioni dedite al traffico diclandestini, era stata sequestrata e costretta a prostituirsi nella città di Roma per ripagare ildebito contratto per il viaggio, dietro minacce di morte nei suoi confronti e all’indirizzo deifamiliari: la ragazza versava in una condizione di succubanza e forte intimidazione,corroborata dall’appartenenze del coniuge della XXXXXXX e dei suoi complici nella gestionedell’attività illecita a un’organizzazione cultista nigeriana denominata Maphite, in particolarealla cellula “[OSCURATO:PERSONA]”, attiva sul territorio romano.Ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati ascritti all’indagata, il Tribunaleravvisava la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, inerenti al pericolo direiterazione criminosa specifica, che imponevano il mantenimento della custodia in carcere,benché XXXXXXXXXXXXXX fosse madre di due minori, una delle quali di appena un annod’età.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso il difensoredell’interessata, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo.Ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’attualità delle esigenzecautelari e alla eccezionalità delle stesse, avuto riguardo al tempo decorso dai fatti,all’incensuratezza dell’assistita e all’assenza di più recenti segnalazioni o denunce a suocarico, alla condizione della XXXXXXX di madre di due minori dell’età, rispettivamente, dicinque anni e di un anno.Ha lamentato che il Tribunale, con motivazione apparente e contraddittoria, non avevaritenuto adeguata a fronteggiare le esigenze di cautela la misura degli arresti domiciliari o, insubordine, la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri aisensi dell’art. 285-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.2.

L’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. prevede che «quando siano imputati donnaincinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre,qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che esistanoesigenze di eccezionale rilevanza».La disposizione del codice di rito introduce per i soggetti ivi indicati una presunzionerelativa in bonam partem che, in assenza della prova positiva dell’esistenza di esigenze dieccezionale rilevanza, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza esclusiva della custodia in carcere prevista per delitti di particolare gravità eallarme sociale dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015,Caporrimo, Rv. 263088; Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809 - 01).Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza evocate dall’art. 275, comma 4, cit.postulano la sostanziale certezza che l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari diversedalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quelloper cui si procede (Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352).La valutazione circa la ricorrenza delle predette esigenze qualificate è ancorata aglistessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari e, pertanto, alla ponderazionedelle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’indagato, desunta dacomportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005,dep. 2006, P.M. in proc.

Bacalanovic, Rv. 233026).L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corteriguardo ai presupposti per l’applicazione della custodia carceraria.Dinanzi all’eccepita insussistenza di esigenze cautelari connotate da attualità edeccezionale rilevanza, il Tribunale ha ritenuto non superata la doppia presunzione relativa dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., collegata alla contestazione dei delitti di tratta edestorsione aggravata dal metodo mafioso, valorizzando i legami dell’indagata conorganizzazioni transnazionali che gestivano il traffico di migranti in Nigeria, il ruolo attivonella tratta di giovani donne da avviare alla prostituzione, la contiguità, tramite il coniuge e glialtri coindagati, a gruppi criminali stranieri facenti capo al culto Maphite attivi sul territorioromano.Valutati l’estrema gravità dei fatti contestati, sintomatici di elevata pericolosità sociale, ei menzionati collegamenti criminali, i giudici del riesame hanno quindi concluso perl’incombenza di esigenze di eccezionale rilevanza, di tale intensità da non consentirel’applicazione della previsione di favore per detenute madri contenuta nell’art. 285-bis delcodice di rito, a tenore del quale «nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la personada sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a un anno e nonsuperiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamenteimpossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso unistituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionalerilevanza lo consentano».Così argomentando, il Tribunale ha motivato in modo carente.L’ordinanza impugnata non dà conto, con compiutezza, «dell’elevata e straordinariagravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare il superamento dellapresunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere» (Sez. 3, n.23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828): facendo sostanzialmente leva sulla naturadegli addebiti, non esplicita le ragioni per cui l’indagata, se sottoposta alla misura degliarresti domiciliari, potrebbe, in termini di certezza, proseguire nella commissione di delittidella stessa specie di quelli per cui si procede, a dispetto del consistente arco temporaledecorso dai fatti (otto anni) e della sua attuale condizione di madre di due minori infraseieenia lei affidate.Meramente assertiva risulta poi la motivazione in ordine all’impossibilità di fronteggiarele esigenze di eccezionale rilevanza, ove sussistenti, mediante l’applicazione della custodiacautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.In altri termini, se sull’an della cautela è stato congruamente giustificato il mancatosuperamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., discorso diverso va fatto in relazione al quomodo.Il Tribunale non si è adeguatamente confrontato con la duplice valutazione impostadagli artt. 275, comma 4, e 285-bis cod. proc pen., quanto all’esistenza di esigenze cautelaridi eccezionale rilevanza e, in caso di accertata ricorrenza di siffatte esigenze, allacompatibilità delle stesse con la custodia cautelare in struttura a custodia attenuata, potendosolo in caso di esito sfavorevole di tale duplice apprezzamento mantenersi la più afflittivamisura carceraria (cfr. Sez. 1, n. 12950 del 12/12/2013, dep. 2014, n.m.).3.

L’ordinanza va, pertanto, sul punto annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Roma.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Romacompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il 3 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanza del 14marzo 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere a XXXXXXXXXXXXXX, indagata per idelitti di tratta di esseri umani (capo b), sequestro di persona (capo d), sfruttamento dellaprostituzione con violenza, minaccia e metodo mafioso (capo e), sfruttamento dellaprostituzione (capi f, g, h, i, l), tentata interruzione di gravidanza non consensuale conomissione di soccorso (capo n), estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo o), fatticommessi tra febbraio 2016 e giugno 2017.XXXXXXXXXXXXXX, attiva nello sfruttamento della prostituzione di una pluralità digiovani donne reclutate sul territorio africano, era raggiunta da misura coercitiva a seguitodelle rivelazioni di una delle vittime, considerate attendibili all’esito delle attività di verifica eriscontro eseguite in sede investigativa. La persona offesa narrava di essere stata adescatain Nigeria, ancora minorenne, con la prospettiva di un lavoro in Italia come parrucchiera obaby sitter; giunta sulle coste siciliane col supporto di organizzazioni dedite al traffico diclandestini, era stata sequestrata e costretta a prostituirsi nella città di Roma per ripagare ildebito contratto per il viaggio, dietro minacce di morte nei suoi confronti e all’indirizzo deifamiliari: la ragazza versava in una condizione di succubanza e forte intimidazione,corroborata dall’appartenenze del coniuge della XXXXXXX e dei suoi complici nella gestionedell’attività illecita a un’organizzazione cultista nigeriana denominata Maphite, in particolarealla cellula “[OSCURATO:PERSONA]”, attiva sul territorio romano.Ritenuti i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati ascritti all’indagata, il Tribunaleravvisava la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, inerenti al pericolo direiterazione criminosa specifica, che imponevano il mantenimento della custodia in carcere,benché XXXXXXXXXXXXXX fosse madre di due minori, una delle quali di appena un annod’età.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso il difensoredell’interessata, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo.Ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’attualità delle esigenzecautelari e alla eccezionalità delle stesse, avuto riguardo al tempo decorso dai fatti,all’incensuratezza dell’assistita e all’assenza di più recenti segnalazioni o denunce a suocarico, alla condizione della XXXXXXX di madre di due minori dell’età, rispettivamente, dicinque anni e di un anno.Ha lamentato che il Tribunale, con motivazione apparente e contraddittoria, non avevaritenuto adeguata a fronteggiare le esigenze di cautela la misura degli arresti domiciliari o, insubordine, la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri aisensi dell’art. 285-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.2. L’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. prevede che «quando siano imputati donnaincinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre,qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole,non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che esistanoesigenze di eccezionale rilevanza».La disposizione del codice di rito introduce per i soggetti ivi indicati una presunzionerelativa in bonam partem che, in assenza della prova positiva dell’esistenza di esigenze dieccezionale rilevanza, prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e diadeguatezza esclusiva della custodia in carcere prevista per delitti di particolare gravità eallarme sociale dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 15911 del 19/03/2015,Caporrimo, Rv. 263088; Sez. 1, n. 13111 del 19/02/2025, T., Rv. 287809 - 01).Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza evocate dall’art. 275, comma 4, cit.postulano la sostanziale certezza che l’indagato, ove sottoposto a misure cautelari diversedalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quelloper cui si procede (Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352).La valutazione circa la ricorrenza delle predette esigenze qualificate è ancorata aglistessi elementi indicati per le ordinarie esigenze cautelari e, pertanto, alla ponderazionedelle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell’indagato, desunta dacomportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005,dep. 2006, P.M. in proc. Bacalanovic, Rv. 233026).L’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corteriguardo ai presupposti per l’applicazione della custodia carceraria.Dinanzi all’eccepita insussistenza di esigenze cautelari connotate da attualità edeccezionale rilevanza, il Tribunale ha ritenuto non superata la doppia presunzione relativa dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., collegata alla contestazione dei delitti di tratta edestorsione aggravata dal metodo mafioso, valorizzando i legami dell’indagata conorganizzazioni transnazionali che gestivano il traffico di migranti in Nigeria, il ruolo attivonella tratta di giovani donne da avviare alla prostituzione, la contiguità, tramite il coniuge e glialtri coindagati, a gruppi criminali stranieri facenti capo al culto Maphite attivi sul territorioromano.Valutati l’estrema gravità dei fatti contestati, sintomatici di elevata pericolosità sociale, ei menzionati collegamenti criminali, i giudici del riesame hanno quindi concluso perl’incombenza di esigenze di eccezionale rilevanza, di tale intensità da non consentirel’applicazione della previsione di favore per detenute madri contenuta nell’art. 285-bis delcodice di rito, a tenore del quale «nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la personada sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a un anno e nonsuperiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamenteimpossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso unistituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionalerilevanza lo consentano».Così argomentando, il Tribunale ha motivato in modo carente.L’ordinanza impugnata non dà conto, con compiutezza, «dell’elevata e straordinariagravità dei pericula libertatis nel caso concreto, tali da giustificare il superamento dellapresunzione legale di non adeguatezza per eccesso della custodia in carcere» (Sez. 3, n.23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828): facendo sostanzialmente leva sulla naturadegli addebiti, non esplicita le ragioni per cui l’indagata, se sottoposta alla misura degliarresti domiciliari, potrebbe, in termini di certezza, proseguire nella commissione di delittidella stessa specie di quelli per cui si procede, a dispetto del consistente arco temporaledecorso dai fatti (otto anni) e della sua attuale condizione di madre di due minori infraseieenia lei affidate.Meramente assertiva risulta poi la motivazione in ordine all’impossibilità di fronteggiarele esigenze di eccezionale rilevanza, ove sussistenti, mediante l’applicazione della custodiacautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.In altri termini, se sull’an della cautela è stato congruamente giustificato il mancatosuperamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., discorso diverso va fatto in relazione al quomodo.Il Tribunale non si è adeguatamente confrontato con la duplice valutazione impostadagli artt. 275, comma 4, e 285-bis cod. proc pen., quanto all’esistenza di esigenze cautelaridi eccezionale rilevanza e, in caso di accertata ricorrenza di siffatte esigenze, allacompatibilità delle stesse con la custodia cautelare in struttura a custodia attenuata, potendosolo in caso di esito sfavorevole di tale duplice apprezzamento mantenersi la più afflittivamisura carceraria (cfr. Sez. 1, n. 12950 del 12/12/2013, dep. 2014, n.m.).3. L’ordinanza va, pertanto, sul punto annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale di Roma. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Romacompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.Così è deciso, 28/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 00387/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris