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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 1974

Cassazione n. 11154/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneonel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], nato Napoli il 28/05/1974Piccolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1989avverso l’ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata venga annullatacon rinvio;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di Piccoloudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17/12/2025, il Tribunale di Torino riformava parzialmentel’ordinanza del 29/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo con la quale era stata applicataa [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere peressere essi gravemente indiziati del reato di estorsione pluriaggravata (dall’avere commessoil fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen. e nei confronti di personeultrasessantacinquenni) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e peressere sussistente il pericolo che commettessero delitti della stessa specie di quello per ilquale si stava procedendo.Il Tribunale di Torino: a) riqualificava il fatto come truffa pluriaggravata (dall’averecommesso lo stesso fatto ingenerando nelle persone offese il timore di un pericoloimmaginario e l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità, nonchéprofittando di circostanze di persona, anche in riferimento all’età delle persone offese) inconcorso; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura della custodia cautelarein carcere con la misura degli arresti domiciliari (con divieto di comunicare con terzi con luinon conviventi); c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura della custodiacautelare in carcere con le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Pomigliano d’Arco edell’obbligo (quotidiano) di presentazione alla polizia giudiziaria.2.

Avverso l’indicata ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Torino, ha propostoricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, affidatoa un unico motivo, con il quale lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 629,secondo comma, cod. pen.Nel qualificare il fatto come truffa cosiddetta vessatoria anziché come estorsione, ilTribunale di Torino non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte dicassazione, è configurabile il delitto di estorsione «tutte le volte in cui l’agente rappresenti ilpericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente» (così lamassima Rv. 215705-01 di Sez. 2, n. 4180 del 03/03/2000, Amoresano).Dopo avere invocato anche Sez. 2, n. 46191 del 21/10/2022, Spallino, non massimata,e Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01, il ricorrente deduce che, nelcaso di specie, gli indagati, mediante un correo rimasto ignoto che si era qualificato altelefono al [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alla Guardia di finanza, avrebbero «coartato (e nonsemplicemente indotto in errore) le anziane persone offese, prospettando loro accadimentistrettamente e direttamente dipendenti dalla volontà dell’interlocutore (l’arresto otrattenimento del figlio Roberto presso la Caserma di Cuneo, il sequestro del denaro, leconseguenze negative legate a un eventuale rifiuto – cfr. querela “riferiva che da lì a poco sisarebbe presentato l’Agente della Polizia per la verifica e il controllo delle banconote, in casocontrario sarei andato io nei guai”)».Ne discenderebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano «determinati aconsegnare denaro e gioielli per timore di ritorsioni verso di sé o verso il proprio figlio e nonsemplicemente in quanto bersaglio di un “inganno articolato e capzioso” [come scritto ilTribunale di Torino], come testimoniato dallo stato d’animo in cui versavano prima e dopo laconsegna dei monili (cfr. querela “rincasavo notando mio marito, novantenne, agitato […]”; “[ipoliziotti della Questura di Genova] hanno tranquillizzato sia me che mio marito, il quale eravisibilmente scosso”».Ciò sarebbe avvalorato dalle sommarie informazioni che erano state rese il 18/12/2025(recte: 17/12/2025) da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito dei toni intimidatori che eranostati utilizzati, del paventato pericolo di subire una perquisizione (“sarebbero venuti in casa afare una perquisizione e buttare tutto all’aria”) e delle ripercussioni negative per il figlio(mancato rilascio) in caso di mancata ottemperanza alle richieste del falso finanziere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si deve anzitutto affermare che, ancorché la riqualificazione del fatto che è statacompiuta dal Tribunale di Torino non produca effetti oltre il procedimento incidentalecautelare e non comporti pertanto alcuna preclusione per il pubblico ministero di riproporrel’originario nomen iuris nella sua richiesta di rinvio a giudizio, sussiste comunque l’interessedello stesso pubblico ministero a proporre il presente ricorso per cassazione, atteso che ladiversa qualificazione giuridica del fatto incide sulla durata delle misure cautelari.A norma dell’art. 278 cod. proc. pen., che disciplina la determinazione della pena aglieffetti dell’applicazione delle misure, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti chesono state ritenute sia con riguardo all’estorsione (secondo la qualificazione che era statadata al fatto dal G.i.p. del Tribunale di Cuneo) sia con riguardo alla truffa (secondo laqualificazione che è stata data al fatto dal Tribunale di Torino), in quanto tutte circostanzeaggravanti a effetto speciale.Pertanto, la pena rilevante agli effetti dell’applicazione delle misure è quella dellareclusione: a) da sette a venti anni, per quanto riguarda l’estorsione pluriaggravata (secondocomma dell’art. 629 cod. pen.); b) da due a sei anni, per quanto riguarda la truffapluriaggravata (terzo comma dell’art. 640 cod. pen.).Ne discende che, per quanto riguarda la misura degli arresti domiciliari che è statadisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 303, comma 1, lett. a), cod.proc. pen., il termine di durata per la fase delle indagini preliminari è di: a) un anno, qualora ilfatto fosse qualificato come estorsione pluriaggravata (n. 3 della lett. a del comma 1 dell’art.303 cod. proc pen.); b) tre mesi, qualora il fatto fosse qualificato come truffa pluriaggravata(n. 1 della lett. a del comma 1 dell’art. 303 cod. proc pen.).Per quanto riguarda le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria che sono state disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tali termini vannoraddoppiati (art. 308, comma 1, cod. proc. pen.).Da ciò l’interesse concreto e attuale del pubblico ministero a proporre il ricorso percassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Torino ha riqualificato il fattocome truffa pluriaggravata, atteso che, come si è visto, tale qualificazione incide sulla duratadelle misure.Ciò anche a prescindere dall’incidenza che il diverso nome iuris che è stato attribuito alfatto dal Tribunale di Torino potrebbe avere avuto sulla scelta dello stesso Tribunale disostituire le misure della custodia cautelare in carcere che erano state disposte dal G.i.p. delTribunale di Cuneo con quelle, meno gravi, degli arresti domiciliari (per quanto riguarda ilSorrentino) e dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (perquanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA]).2.

L’unico motivo è fondato.2.1.

Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione,che è condivisa dal Collegio, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minacciae quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericoloprospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2), cod.pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai provenientedirettamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartatanella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore,mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo realedi un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente edè tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile disubire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n.24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01).In precedenza, in senso sostanzialmente analogo, la Corte di cassazione avevaaffermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto èconnotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo diricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale ecomunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che lapersona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiustoprofitto dell’agente, perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente; mentresi configura, invece, l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad operadel reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa difar conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, n. 46084del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01).Sempre sul tema, si deve ancora rammentare il principio, più volte ribadito dalla Cortedi cassazione, secondo cui integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, laminaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico èl’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipendaeffettivamente dalla volontà dell’agente, quanto che questa rappresentazione sia percepitacome seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota(Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014,Stasi, Rv. 261479-01.

In senso analogo, anche Sez. 2, n. 11453 del 12/02/2016, Guarnieri,Rv. 267124-01).Si deve quindi anzitutto ribadire che la distinzione tra i due reati in questione nondipende dal fatto che il pericolo sia reale o immaginario, atteso che, come si è appena visto,ben può sussistere l’estorsione anche quando lo stesso pericolo consista nellaprospettazione non di un male che si può effettivamente compiere ma di un male che si facredere, mediante inganno, di potere compiere.

In quest’ultimo caso, infatti, l’atto dispositivopregiudizievole è determinato non dall’inganno, ma dalla minaccia, che costituisce il fattoredeterminante dello stesso atto (come, per esempio, nel caso della fattucchiera che ottengadel denaro da una persona superstiziosa dietro la minaccia di compiere delle fatture contro ilfiglio della stessa persona).In secondo luogo, posto che sia l’estorsione sia la truffa, che sono entrambe delitti conla cooperazione della vittima, presuppongono il timore del pericolo di un male, e che taletimore deve derivare, nell’estorsione, da una minaccia (ai fini che qui interessano, la violenzanon viene in rilievo) e, nella truffa, da un inganno – minaccia o inganno che determinano lacooperazione della vittima –, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che sisono rammentati sopra, si deve pertanto ritenere che:a) si ha estorsione quando vi sia la minaccia di un male la cui verificazione siaprospettata come realizzabile, direttamente o indirettamente, dall’agente, sia che talerealizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente sia che, per effetto di inganno,venga fatta ritenere alla vittima come dipendente dalla volontà dell’agente, anche qualora sitratti di un pericolo insussistente (perché di impossibile verificazione nella realtà oggettiva,come nell’esempio della fattucchiera che si è fatto sopra, o perché l’agente non è in grado diun atto di polizia).

Infatti, come è stato precisato dalla già ricordata sentenza “Cianci” (Sez.2, n. 21974 del 18/04/2017), «identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo,tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente, quantoche questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa,ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Rv. 270072-01);b) si ha truffa cosiddetta vessatoria quando la vittima si determina a compiere l’attodispositivo pregiudizievole per effetto non della minaccia di subire un male, reale oimmaginario, da parte dell’agente, nei termini che si sono detti, ma per effetto dell’ingannogeneratore dell’erroneo timore di subire un male proveniente non dall’agente, come nel casodella fattucchiera che ottenga del denaro da una persona superstiziosa facendole credereche, senza compiere un determinato sortilegio, una persona a lei cara sarebbe morta (Sez.2, n. 49519 del 29/11/2019, Martini, Rv. 278004-01; Sez. 2, n. 42445 del 19/10/2012, Aloise,Rv. 253647-01; Sez. 2, n. 1862 del 19/12/2005, dep. 2006, Locaputo, Rv. 233361-01).2.2.

Quanto all’altra ipotesi aggravata, prevista sempre dal n. 2) del secondo commadell’art. 640 cod. pen., di avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa l’erroneoconvincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità, si deve analogamente ritenere che:a) si ha estorsione se il preteso falso ordine dell’autorità venga prospettato dall’agentecome promanante da lui;b) si ha truffa aggravata se il preteso falso ordine venga prospettato dall’agente comepromanante non da lui.2.3.

Il Tribunale di Torino non ha rispettato tali principi, atteso che, nel qualificare il fattocome truffa aggravata anziché come estorsione, non appare avere: a) né considerato che ilsequestro (del loro denaro e dei loro oggetti in oro) che le due anziane vittime erano stateerroneamente convinte dovesse essere eseguito nei loro confronti era stato fatto loroapparire come promanante dagli indagati (i quali si erano spacciati per appartenenti allaGuardia di finanza); b) né adeguatamente valutato se, come pure appare essere, anche ilpericolo nei riguardi del figlio delle stesse vittime (consistente, come sembra, nel trattenerloin caserma) fosse stato prospettato come realizzabile dagli stessi agenti.Ciò a prescindere dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] le quali, in quantorese lo stesso giorno della pronuncia del Tribunale di Torino (17/12/2025), non potevano fareparte degli atti trasmessi allo stesso Tribunale e alle quali il ricorrente Procuratore dellaRepubblica ha fatto riferimento solo come a un elemento aggiuntivo e, quindi, nonnecessario.3.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovogiudizio, al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11154/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUIGI [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 668/2026GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 13/03/2026MARZIA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 712/2026DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneonel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], nato Napoli il 28/05/1974Piccolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1989avverso l’ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata venga annullatacon rinvio;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di Piccoloudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17/12/2025, il Tribunale di Torino riformava parzialmentel’ordinanza del 29/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo con la quale era stata applicataa [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere peressere essi gravemente indiziati del reato di estorsione pluriaggravata (dall’avere commessoil fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen. e nei confronti di personeultrasessantacinquenni) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e peressere sussistente il pericolo che commettessero delitti della stessa specie di quello per ilquale si stava procedendo.Il Tribunale di Torino: a) riqualificava il fatto come truffa pluriaggravata (dall’averecommesso lo stesso fatto ingenerando nelle persone offese il timore di un pericoloimmaginario e l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità, nonchéprofittando di circostanze di persona, anche in riferimento all’età delle persone offese) inconcorso; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura della custodia cautelarein carcere con la misura degli arresti domiciliari (con divieto di comunicare con terzi con luinon conviventi); c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura della custodiacautelare in carcere con le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Pomigliano d’Arco edell’obbligo (quotidiano) di presentazione alla polizia giudiziaria.2.

Avverso l’indicata ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Torino, ha propostoricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, affidatoa un unico motivo, con il quale lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 629,secondo comma, cod. pen.Nel qualificare il fatto come truffa cosiddetta vessatoria anziché come estorsione, ilTribunale di Torino non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte dicassazione, è configurabile il delitto di estorsione «tutte le volte in cui l’agente rappresenti ilpericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente» (così lamassima Rv. 215705-01 di Sez. 2, n. 4180 del 03/03/2000, Amoresano).Dopo avere invocato anche Sez. 2, n. 46191 del 21/10/2022, Spallino, non massimata,e Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01, il ricorrente deduce che, nelcaso di specie, gli indagati, mediante un correo rimasto ignoto che si era qualificato altelefono al [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alla Guardia di finanza, avrebbero «coartato (e nonsemplicemente indotto in errore) le anziane persone offese, prospettando loro accadimentistrettamente e direttamente dipendenti dalla volontà dell’interlocutore (l’arresto otrattenimento del figlio Roberto presso la Caserma di Cuneo, il sequestro del denaro, leconseguenze negative legate a un eventuale rifiuto – cfr. querela “riferiva che da lì a poco sisarebbe presentato l’Agente della Polizia per la verifica e il controllo delle banconote, in casocontrario sarei andato io nei guai”)».Ne discenderebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano «determinati aconsegnare denaro e gioielli per timore di ritorsioni verso di sé o verso il proprio figlio e nonsemplicemente in quanto bersaglio di un “inganno articolato e capzioso” [come scritto ilTribunale di Torino], come testimoniato dallo stato d’animo in cui versavano prima e dopo laconsegna dei monili (cfr. querela “rincasavo notando mio marito, novantenne, agitato […]”; “[ipoliziotti della Questura di Genova] hanno tranquillizzato sia me che mio marito, il quale eravisibilmente scosso”».Ciò sarebbe avvalorato dalle sommarie informazioni che erano state rese il 18/12/2025(recte: 17/12/2025) da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito dei toni intimidatori che eranostati utilizzati, del paventato pericolo di subire una perquisizione (“sarebbero venuti in casa afare una perquisizione e buttare tutto all’aria”) e delle ripercussioni negative per il figlio(mancato rilascio) in caso di mancata ottemperanza alle richieste del falso finanziere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Si deve anzitutto affermare che, ancorché la riqualificazione del fatto che è statacompiuta dal Tribunale di Torino non produca effetti oltre il procedimento incidentalecautelare e non comporti pertanto alcuna preclusione per il pubblico ministero di riproporrel’originario nomen iuris nella sua richiesta di rinvio a giudizio, sussiste comunque l’interessedello stesso pubblico ministero a proporre il presente ricorso per cassazione, atteso che ladiversa qualificazione giuridica del fatto incide sulla durata delle misure cautelari.A norma dell’art. 278 cod. proc. pen., che disciplina la determinazione della pena aglieffetti dell’applicazione delle misure, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti chesono state ritenute sia con riguardo all’estorsione (secondo la qualificazione che era statadata al fatto dal G.i.p. del Tribunale di Cuneo) sia con riguardo alla truffa (secondo laqualificazione che è stata data al fatto dal Tribunale di Torino), in quanto tutte circostanzeaggravanti a effetto speciale.Pertanto, la pena rilevante agli effetti dell’applicazione delle misure è quella dellareclusione: a) da sette a venti anni, per quanto riguarda l’estorsione pluriaggravata (secondocomma dell’art. 629 cod. pen.); b) da due a sei anni, per quanto riguarda la truffapluriaggravata (terzo comma dell’art. 640 cod. pen.).Ne discende che, per quanto riguarda la misura degli arresti domiciliari che è statadisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 303, comma 1, lett. a), cod.proc. pen., il termine di durata per la fase delle indagini preliminari è di: a) un anno, qualora ilfatto fosse qualificato come estorsione pluriaggravata (n. 3 della lett. a del comma 1 dell’art.303 cod. proc pen.); b) tre mesi, qualora il fatto fosse qualificato come truffa pluriaggravata(n. 1 della lett. a del comma 1 dell’art. 303 cod. proc pen.).Per quanto riguarda le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria che sono state disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tali termini vannoraddoppiati (art. 308, comma 1, cod. proc. pen.).Da ciò l’interesse concreto e attuale del pubblico ministero a proporre il ricorso percassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Torino ha riqualificato il fattocome truffa pluriaggravata, atteso che, come si è visto, tale qualificazione incide sulla duratadelle misure.Ciò anche a prescindere dall’incidenza che il diverso nome iuris che è stato attribuito alfatto dal Tribunale di Torino potrebbe avere avuto sulla scelta dello stesso Tribunale disostituire le misure della custodia cautelare in carcere che erano state disposte dal G.i.p. delTribunale di Cuneo con quelle, meno gravi, degli arresti domiciliari (per quanto riguarda ilSorrentino) e dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (perquanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA]).2.

L’unico motivo è fondato.2.1.

Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione,che è condivisa dal Collegio, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minacciae quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericoloprospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2), cod.pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai provenientedirettamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartatanella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore,mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo realedi un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente edè tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile disubire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n.24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01).In precedenza, in senso sostanzialmente analogo, la Corte di cassazione avevaaffermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto èconnotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo diricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale ecomunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che lapersona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiustoprofitto dell’agente, perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente; mentresi configura, invece, l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad operadel reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa difar conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, n. 46084del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01).Sempre sul tema, si deve ancora rammentare il principio, più volte ribadito dalla Cortedi cassazione, secondo cui integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, laminaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico èl’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipendaeffettivamente dalla volontà dell’agente, quanto che questa rappresentazione sia percepitacome seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota(Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014,Stasi, Rv. 261479-01.

In senso analogo, anche Sez. 2, n. 11453 del 12/02/2016, Guarnieri,Rv. 267124-01).Si deve quindi anzitutto ribadire che la distinzione tra i due reati in questione nondipende dal fatto che il pericolo sia reale o immaginario, atteso che, come si è appena visto,ben può sussistere l’estorsione anche quando lo stesso pericolo consista nellaprospettazione non di un male che si può effettivamente compiere ma di un male che si facredere, mediante inganno, di potere compiere.

In quest’ultimo caso, infatti, l’atto dispositivopregiudizievole è determinato non dall’inganno, ma dalla minaccia, che costituisce il fattoredeterminante dello stesso atto (come, per esempio, nel caso della fattucchiera che ottengadel denaro da una persona superstiziosa dietro la minaccia di compiere delle fatture contro ilfiglio della stessa persona).In secondo luogo, posto che sia l’estorsione sia la truffa, che sono entrambe delitti conla cooperazione della vittima, presuppongono il timore del pericolo di un male, e che taletimore deve derivare, nell’estorsione, da una minaccia (ai fini che qui interessano, la violenzanon viene in rilievo) e, nella truffa, da un inganno – minaccia o inganno che determinano lacooperazione della vittima –, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che sisono rammentati sopra, si deve pertanto ritenere che:a) si ha estorsione quando vi sia la minaccia di un male la cui verificazione siaprospettata come realizzabile, direttamente o indirettamente, dall’agente, sia che talerealizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente sia che, per effetto di inganno,venga fatta ritenere alla vittima come dipendente dalla volontà dell’agente, anche qualora sitratti di un pericolo insussistente (perché di impossibile verificazione nella realtà oggettiva,come nell’esempio della fattucchiera che si è fatto sopra, o perché l’agente non è in grado diun atto di polizia).

Infatti, come è stato precisato dalla già ricordata sentenza “Cianci” (Sez.2, n. 21974 del 18/04/2017), «identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo,tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente, quantoche questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa,ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Rv. 270072-01);b) si ha truffa cosiddetta vessatoria quando la vittima si determina a compiere l’attodispositivo pregiudizievole per effetto non della minaccia di subire un male, reale oimmaginario, da parte dell’agente, nei termini che si sono detti, ma per effetto dell’ingannogeneratore dell’erroneo timore di subire un male proveniente non dall’agente, come nel casodella fattucchiera che ottenga del denaro da una persona superstiziosa facendole credereche, senza compiere un determinato sortilegio, una persona a lei cara sarebbe morta (Sez.2, n. 49519 del 29/11/2019, Martini, Rv. 278004-01; Sez. 2, n. 42445 del 19/10/2012, Aloise,Rv. 253647-01; Sez. 2, n. 1862 del 19/12/2005, dep. 2006, Locaputo, Rv. 233361-01).2.2.

Quanto all’altra ipotesi aggravata, prevista sempre dal n. 2) del secondo commadell’art. 640 cod. pen., di avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa l’erroneoconvincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità, si deve analogamente ritenere che:a) si ha estorsione se il preteso falso ordine dell’autorità venga prospettato dall’agentecome promanante da lui;b) si ha truffa aggravata se il preteso falso ordine venga prospettato dall’agente comepromanante non da lui.2.3.

Il Tribunale di Torino non ha rispettato tali principi, atteso che, nel qualificare il fattocome truffa aggravata anziché come estorsione, non appare avere: a) né considerato che ilsequestro (del loro denaro e dei loro oggetti in oro) che le due anziane vittime erano stateerroneamente convinte dovesse essere eseguito nei loro confronti era stato fatto loroapparire come promanante dagli indagati (i quali si erano spacciati per appartenenti allaGuardia di finanza); b) né adeguatamente valutato se, come pure appare essere, anche ilpericolo nei riguardi del figlio delle stesse vittime (consistente, come sembra, nel trattenerloin caserma) fosse stato prospettato come realizzabile dagli stessi agenti.Ciò a prescindere dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] le quali, in quantorese lo stesso giorno della pronuncia del Tribunale di Torino (17/12/2025), non potevano fareparte degli atti trasmessi allo stesso Tribunale e alle quali il ricorrente Procuratore dellaRepubblica ha fatto riferimento solo come a un elemento aggiuntivo e, quindi, nonnecessario.3.

Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovogiudizio, al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di torinocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di torinocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneonel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], nato Napoli il 28/05/1974Piccolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1989avverso l’ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata venga annullatacon rinvio;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di Piccoloudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17/12/2025, il Tribunale di Torino riformava parzialmentel’ordinanza del 29/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo con la quale era stata applicataa [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere peressere essi gravemente indiziati del reato di estorsione pluriaggravata (dall’avere commessoil fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen. e nei confronti di personeultrasessantacinquenni) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e peressere sussistente il pericolo che commettessero delitti della stessa specie di quello per ilquale si stava procedendo.Il Tribunale di Torino: a) riqualificava il fatto come truffa pluriaggravata (dall’averecommesso lo stesso fatto ingenerando nelle persone offese il timore di un pericoloimmaginario e l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità, nonchéprofittando di circostanze di persona, anche in riferimento all’età delle persone offese) inconcorso; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura della custodia cautelarein carcere con la misura degli arresti domiciliari (con divieto di comunicare con terzi con luinon conviventi); c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura della custodiacautelare in carcere con le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Pomigliano d’Arco edell’obbligo (quotidiano) di presentazione alla polizia giudiziaria.2. Avverso l’indicata ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Torino, ha propostoricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, affidatoa un unico motivo, con il quale lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 629,secondo comma, cod. pen.Nel qualificare il fatto come truffa cosiddetta vessatoria anziché come estorsione, ilTribunale di Torino non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte dicassazione, è configurabile il delitto di estorsione «tutte le volte in cui l’agente rappresenti ilpericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente» (così lamassima Rv. 215705-01 di Sez. 2, n. 4180 del 03/03/2000, Amoresano).Dopo avere invocato anche Sez. 2, n. 46191 del 21/10/2022, Spallino, non massimata,e Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01, il ricorrente deduce che, nelcaso di specie, gli indagati, mediante un correo rimasto ignoto che si era qualificato altelefono al [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alla Guardia di finanza, avrebbero «coartato (e nonsemplicemente indotto in errore) le anziane persone offese, prospettando loro accadimentistrettamente e direttamente dipendenti dalla volontà dell’interlocutore (l’arresto otrattenimento del figlio Roberto presso la Caserma di Cuneo, il sequestro del denaro, leconseguenze negative legate a un eventuale rifiuto – cfr. querela “riferiva che da lì a poco sisarebbe presentato l’Agente della Polizia per la verifica e il controllo delle banconote, in casocontrario sarei andato io nei guai”)».Ne discenderebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano «determinati aconsegnare denaro e gioielli per timore di ritorsioni verso di sé o verso il proprio figlio e nonsemplicemente in quanto bersaglio di un “inganno articolato e capzioso” [come scritto ilTribunale di Torino], come testimoniato dallo stato d’animo in cui versavano prima e dopo laconsegna dei monili (cfr. querela “rincasavo notando mio marito, novantenne, agitato […]”; “[ipoliziotti della Questura di Genova] hanno tranquillizzato sia me che mio marito, il quale eravisibilmente scosso”».Ciò sarebbe avvalorato dalle sommarie informazioni che erano state rese il 18/12/2025(recte: 17/12/2025) da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito dei toni intimidatori che eranostati utilizzati, del paventato pericolo di subire una perquisizione (“sarebbero venuti in casa afare una perquisizione e buttare tutto all’aria”) e delle ripercussioni negative per il figlio(mancato rilascio) in caso di mancata ottemperanza alle richieste del falso finanziere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si deve anzitutto affermare che, ancorché la riqualificazione del fatto che è statacompiuta dal Tribunale di Torino non produca effetti oltre il procedimento incidentalecautelare e non comporti pertanto alcuna preclusione per il pubblico ministero di riproporrel’originario nomen iuris nella sua richiesta di rinvio a giudizio, sussiste comunque l’interessedello stesso pubblico ministero a proporre il presente ricorso per cassazione, atteso che ladiversa qualificazione giuridica del fatto incide sulla durata delle misure cautelari.A norma dell’art. 278 cod. proc. pen., che disciplina la determinazione della pena aglieffetti dell’applicazione delle misure, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti chesono state ritenute sia con riguardo all’estorsione (secondo la qualificazione che era statadata al fatto dal G.i.p. del Tribunale di Cuneo) sia con riguardo alla truffa (secondo laqualificazione che è stata data al fatto dal Tribunale di Torino), in quanto tutte circostanzeaggravanti a effetto speciale.Pertanto, la pena rilevante agli effetti dell’applicazione delle misure è quella dellareclusione: a) da sette a venti anni, per quanto riguarda l’estorsione pluriaggravata (secondocomma dell’art. 629 cod. pen.); b) da due a sei anni, per quanto riguarda la truffapluriaggravata (terzo comma dell’art. 640 cod. pen.).Ne discende che, per quanto riguarda la misura degli arresti domiciliari che è statadisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 303, comma 1, lett. a), cod.proc. pen., il termine di durata per la fase delle indagini preliminari è di: a) un anno, qualora ilfatto fosse qualificato come estorsione pluriaggravata (n. 3 della lett. a del comma 1 dell’art.303 cod. proc pen.); b) tre mesi, qualora il fatto fosse qualificato come truffa pluriaggravata(n. 1 della lett. a del comma 1 dell’art. 303 cod. proc pen.).Per quanto riguarda le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria che sono state disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tali termini vannoraddoppiati (art. 308, comma 1, cod. proc. pen.).Da ciò l’interesse concreto e attuale del pubblico ministero a proporre il ricorso percassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Torino ha riqualificato il fattocome truffa pluriaggravata, atteso che, come si è visto, tale qualificazione incide sulla duratadelle misure.Ciò anche a prescindere dall’incidenza che il diverso nome iuris che è stato attribuito alfatto dal Tribunale di Torino potrebbe avere avuto sulla scelta dello stesso Tribunale disostituire le misure della custodia cautelare in carcere che erano state disposte dal G.i.p. delTribunale di Cuneo con quelle, meno gravi, degli arresti domiciliari (per quanto riguarda ilSorrentino) e dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (perquanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA]).2. L’unico motivo è fondato.2.1. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione,che è condivisa dal Collegio, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minacciae quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericoloprospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2), cod.pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai provenientedirettamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartatanella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore,mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo realedi un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente edè tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile disubire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n.24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01).In precedenza, in senso sostanzialmente analogo, la Corte di cassazione avevaaffermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto èconnotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo diricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale ecomunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che lapersona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiustoprofitto dell’agente, perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente; mentresi configura, invece, l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad operadel reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa difar conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, n. 46084del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01).Sempre sul tema, si deve ancora rammentare il principio, più volte ribadito dalla Cortedi cassazione, secondo cui integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, laminaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico èl’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipendaeffettivamente dalla volontà dell’agente, quanto che questa rappresentazione sia percepitacome seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota(Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014,Stasi, Rv. 261479-01. In senso analogo, anche Sez. 2, n. 11453 del 12/02/2016, Guarnieri,Rv. 267124-01).Si deve quindi anzitutto ribadire che la distinzione tra i due reati in questione nondipende dal fatto che il pericolo sia reale o immaginario, atteso che, come si è appena visto,ben può sussistere l’estorsione anche quando lo stesso pericolo consista nellaprospettazione non di un male che si può effettivamente compiere ma di un male che si facredere, mediante inganno, di potere compiere. In quest’ultimo caso, infatti, l’atto dispositivopregiudizievole è determinato non dall’inganno, ma dalla minaccia, che costituisce il fattoredeterminante dello stesso atto (come, per esempio, nel caso della fattucchiera che ottengadel denaro da una persona superstiziosa dietro la minaccia di compiere delle fatture contro ilfiglio della stessa persona).In secondo luogo, posto che sia l’estorsione sia la truffa, che sono entrambe delitti conla cooperazione della vittima, presuppongono il timore del pericolo di un male, e che taletimore deve derivare, nell’estorsione, da una minaccia (ai fini che qui interessano, la violenzanon viene in rilievo) e, nella truffa, da un inganno – minaccia o inganno che determinano lacooperazione della vittima –, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che sisono rammentati sopra, si deve pertanto ritenere che:a) si ha estorsione quando vi sia la minaccia di un male la cui verificazione siaprospettata come realizzabile, direttamente o indirettamente, dall’agente, sia che talerealizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente sia che, per effetto di inganno,venga fatta ritenere alla vittima come dipendente dalla volontà dell’agente, anche qualora sitratti di un pericolo insussistente (perché di impossibile verificazione nella realtà oggettiva,come nell’esempio della fattucchiera che si è fatto sopra, o perché l’agente non è in grado diun atto di polizia). Infatti, come è stato precisato dalla già ricordata sentenza “Cianci” (Sez.2, n. 21974 del 18/04/2017), «identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo,tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente, quantoche questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa,ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Rv. 270072-01);b) si ha truffa cosiddetta vessatoria quando la vittima si determina a compiere l’attodispositivo pregiudizievole per effetto non della minaccia di subire un male, reale oimmaginario, da parte dell’agente, nei termini che si sono detti, ma per effetto dell’ingannogeneratore dell’erroneo timore di subire un male proveniente non dall’agente, come nel casodella fattucchiera che ottenga del denaro da una persona superstiziosa facendole credereche, senza compiere un determinato sortilegio, una persona a lei cara sarebbe morta (Sez.2, n. 49519 del 29/11/2019, Martini, Rv. 278004-01; Sez. 2, n. 42445 del 19/10/2012, Aloise,Rv. 253647-01; Sez. 2, n. 1862 del 19/12/2005, dep. 2006, Locaputo, Rv. 233361-01).2.2. Quanto all’altra ipotesi aggravata, prevista sempre dal n. 2) del secondo commadell’art. 640 cod. pen., di avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa l’erroneoconvincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità, si deve analogamente ritenere che:a) si ha estorsione se il preteso falso ordine dell’autorità venga prospettato dall’agentecome promanante da lui;b) si ha truffa aggravata se il preteso falso ordine venga prospettato dall’agente comepromanante non da lui.2.3. Il Tribunale di Torino non ha rispettato tali principi, atteso che, nel qualificare il fattocome truffa aggravata anziché come estorsione, non appare avere: a) né considerato che ilsequestro (del loro denaro e dei loro oggetti in oro) che le due anziane vittime erano stateerroneamente convinte dovesse essere eseguito nei loro confronti era stato fatto loroapparire come promanante dagli indagati (i quali si erano spacciati per appartenenti allaGuardia di finanza); b) né adeguatamente valutato se, come pure appare essere, anche ilpericolo nei riguardi del figlio delle stesse vittime (consistente, come sembra, nel trattenerloin caserma) fosse stato prospettato come realizzabile dagli stessi agenti.Ciò a prescindere dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] le quali, in quantorese lo stesso giorno della pronuncia del Tribunale di Torino (17/12/2025), non potevano fareparte degli atti trasmessi allo stesso Tribunale e alle quali il ricorrente Procuratore dellaRepubblica ha fatto riferimento solo come a un elemento aggiuntivo e, quindi, nonnecessario.3. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovogiudizio, al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11154/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUIGI [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 668/2026GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 13/03/2026MARZIA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 712/2026DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneonel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], nato Napoli il 28/05/1974Piccolo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/07/1989avverso l’ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata venga annullatacon rinvio;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di Piccoloudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17/12/2025, il Tribunale di Torino riformava parzialmentel’ordinanza del 29/11/2025 del G.i.p. del Tribunale di Cuneo con la quale era stata applicataa [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere peressere essi gravemente indiziati del reato di estorsione pluriaggravata (dall’avere commessoil fatto in uno dei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen. e nei confronti di personeultrasessantacinquenni) in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e peressere sussistente il pericolo che commettessero delitti della stessa specie di quello per ilquale si stava procedendo.Il Tribunale di Torino: a) riqualificava il fatto come truffa pluriaggravata (dall’averecommesso lo stesso fatto ingenerando nelle persone offese il timore di un pericoloimmaginario e l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità, nonchéprofittando di circostanze di persona, anche in riferimento all’età delle persone offese) inconcorso; b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura della custodia cautelarein carcere con la misura degli arresti domiciliari (con divieto di comunicare con terzi con luinon conviventi); c) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostituiva la misura della custodiacautelare in carcere con le misure dell’obbligo di dimora nel Comune di Pomigliano d’Arco edell’obbligo (quotidiano) di presentazione alla polizia giudiziaria.2. Avverso l’indicata ordinanza del 17/12/2025 del Tribunale di Torino, ha propostoricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, affidatoa un unico motivo, con il quale lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 629,secondo comma, cod. pen.Nel qualificare il fatto come truffa cosiddetta vessatoria anziché come estorsione, ilTribunale di Torino non avrebbe considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte dicassazione, è configurabile il delitto di estorsione «tutte le volte in cui l’agente rappresenti ilpericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente» (così lamassima Rv. 215705-01 di Sez. 2, n. 4180 del 03/03/2000, Amoresano).Dopo avere invocato anche Sez. 2, n. 46191 del 21/10/2022, Spallino, non massimata,e Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01, il ricorrente deduce che, nelcaso di specie, gli indagati, mediante un correo rimasto ignoto che si era qualificato altelefono al [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alla Guardia di finanza, avrebbero «coartato (e nonsemplicemente indotto in errore) le anziane persone offese, prospettando loro accadimentistrettamente e direttamente dipendenti dalla volontà dell’interlocutore (l’arresto otrattenimento del figlio Roberto presso la Caserma di Cuneo, il sequestro del denaro, leconseguenze negative legate a un eventuale rifiuto – cfr. querela “riferiva che da lì a poco sisarebbe presentato l’Agente della Polizia per la verifica e il controllo delle banconote, in casocontrario sarei andato io nei guai”)».Ne discenderebbe che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano «determinati aconsegnare denaro e gioielli per timore di ritorsioni verso di sé o verso il proprio figlio e nonsemplicemente in quanto bersaglio di un “inganno articolato e capzioso” [come scritto ilTribunale di Torino], come testimoniato dallo stato d’animo in cui versavano prima e dopo laconsegna dei monili (cfr. querela “rincasavo notando mio marito, novantenne, agitato […]”; “[ipoliziotti della Questura di Genova] hanno tranquillizzato sia me che mio marito, il quale eravisibilmente scosso”».Ciò sarebbe avvalorato dalle sommarie informazioni che erano state rese il 18/12/2025(recte: 17/12/2025) da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito dei toni intimidatori che eranostati utilizzati, del paventato pericolo di subire una perquisizione (“sarebbero venuti in casa afare una perquisizione e buttare tutto all’aria”) e delle ripercussioni negative per il figlio(mancato rilascio) in caso di mancata ottemperanza alle richieste del falso finanziere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si deve anzitutto affermare che, ancorché la riqualificazione del fatto che è statacompiuta dal Tribunale di Torino non produca effetti oltre il procedimento incidentalecautelare e non comporti pertanto alcuna preclusione per il pubblico ministero di riproporrel’originario nomen iuris nella sua richiesta di rinvio a giudizio, sussiste comunque l’interessedello stesso pubblico ministero a proporre il presente ricorso per cassazione, atteso che ladiversa qualificazione giuridica del fatto incide sulla durata delle misure cautelari.A norma dell’art. 278 cod. proc. pen., che disciplina la determinazione della pena aglieffetti dell’applicazione delle misure, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti chesono state ritenute sia con riguardo all’estorsione (secondo la qualificazione che era statadata al fatto dal G.i.p. del Tribunale di Cuneo) sia con riguardo alla truffa (secondo laqualificazione che è stata data al fatto dal Tribunale di Torino), in quanto tutte circostanzeaggravanti a effetto speciale.Pertanto, la pena rilevante agli effetti dell’applicazione delle misure è quella dellareclusione: a) da sette a venti anni, per quanto riguarda l’estorsione pluriaggravata (secondocomma dell’art. 629 cod. pen.); b) da due a sei anni, per quanto riguarda la truffapluriaggravata (terzo comma dell’art. 640 cod. pen.).Ne discende che, per quanto riguarda la misura degli arresti domiciliari che è statadisposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 303, comma 1, lett. a), cod.proc. pen., il termine di durata per la fase delle indagini preliminari è di: a) un anno, qualora ilfatto fosse qualificato come estorsione pluriaggravata (n. 3 della lett. a del comma 1 dell’art.303 cod. proc pen.); b) tre mesi, qualora il fatto fosse qualificato come truffa pluriaggravata(n. 1 della lett. a del comma 1 dell’art. 303 cod. proc pen.).Per quanto riguarda le misure dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione allapolizia giudiziaria che sono state disposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tali termini vannoraddoppiati (art. 308, comma 1, cod. proc. pen.).Da ciò l’interesse concreto e attuale del pubblico ministero a proporre il ricorso percassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Torino ha riqualificato il fattocome truffa pluriaggravata, atteso che, come si è visto, tale qualificazione incide sulla duratadelle misure.Ciò anche a prescindere dall’incidenza che il diverso nome iuris che è stato attribuito alfatto dal Tribunale di Torino potrebbe avere avuto sulla scelta dello stesso Tribunale disostituire le misure della custodia cautelare in carcere che erano state disposte dal G.i.p. delTribunale di Cuneo con quelle, meno gravi, degli arresti domiciliari (per quanto riguarda ilSorrentino) e dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (perquanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA]).2. L’unico motivo è fondato.2.1. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione,che è condivisa dal Collegio, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minacciae quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericoloprospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2), cod.pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai provenientedirettamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartatanella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore,mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo realedi un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente edè tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile disubire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n.24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01).In precedenza, in senso sostanzialmente analogo, la Corte di cassazione avevaaffermato che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto èconnotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo diricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale ecomunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che lapersona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiustoprofitto dell’agente, perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente; mentresi configura, invece, l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad operadel reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa difar conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato (Sez. 2, n. 46084del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01).Sempre sul tema, si deve ancora rammentare il principio, più volte ribadito dalla Cortedi cassazione, secondo cui integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, laminaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico èl’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipendaeffettivamente dalla volontà dell’agente, quanto che questa rappresentazione sia percepitacome seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota(Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014,Stasi, Rv. 261479-01. In senso analogo, anche Sez. 2, n. 11453 del 12/02/2016, Guarnieri,Rv. 267124-01).Si deve quindi anzitutto ribadire che la distinzione tra i due reati in questione nondipende dal fatto che il pericolo sia reale o immaginario, atteso che, come si è appena visto,ben può sussistere l’estorsione anche quando lo stesso pericolo consista nellaprospettazione non di un male che si può effettivamente compiere ma di un male che si facredere, mediante inganno, di potere compiere. In quest’ultimo caso, infatti, l’atto dispositivopregiudizievole è determinato non dall’inganno, ma dalla minaccia, che costituisce il fattoredeterminante dello stesso atto (come, per esempio, nel caso della fattucchiera che ottengadel denaro da una persona superstiziosa dietro la minaccia di compiere delle fatture contro ilfiglio della stessa persona).In secondo luogo, posto che sia l’estorsione sia la truffa, che sono entrambe delitti conla cooperazione della vittima, presuppongono il timore del pericolo di un male, e che taletimore deve derivare, nell’estorsione, da una minaccia (ai fini che qui interessano, la violenzanon viene in rilievo) e, nella truffa, da un inganno – minaccia o inganno che determinano lacooperazione della vittima –, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione che sisono rammentati sopra, si deve pertanto ritenere che:a) si ha estorsione quando vi sia la minaccia di un male la cui verificazione siaprospettata come realizzabile, direttamente o indirettamente, dall’agente, sia che talerealizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente sia che, per effetto di inganno,venga fatta ritenere alla vittima come dipendente dalla volontà dell’agente, anche qualora sitratti di un pericolo insussistente (perché di impossibile verificazione nella realtà oggettiva,come nell’esempio della fattucchiera che si è fatto sopra, o perché l’agente non è in grado diun atto di polizia). Infatti, come è stato precisato dalla già ricordata sentenza “Cianci” (Sez.2, n. 21974 del 18/04/2017), «identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo,tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell’agente, quantoche questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa,ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Rv. 270072-01);b) si ha truffa cosiddetta vessatoria quando la vittima si determina a compiere l’attodispositivo pregiudizievole per effetto non della minaccia di subire un male, reale oimmaginario, da parte dell’agente, nei termini che si sono detti, ma per effetto dell’ingannogeneratore dell’erroneo timore di subire un male proveniente non dall’agente, come nel casodella fattucchiera che ottenga del denaro da una persona superstiziosa facendole credereche, senza compiere un determinato sortilegio, una persona a lei cara sarebbe morta (Sez.2, n. 49519 del 29/11/2019, Martini, Rv. 278004-01; Sez. 2, n. 42445 del 19/10/2012, Aloise,Rv. 253647-01; Sez. 2, n. 1862 del 19/12/2005, dep. 2006, Locaputo, Rv. 233361-01).2.2. Quanto all’altra ipotesi aggravata, prevista sempre dal n. 2) del secondo commadell’art. 640 cod. pen., di avere commesso il fatto ingenerando nella persona offesa l’erroneoconvincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità, si deve analogamente ritenere che:a) si ha estorsione se il preteso falso ordine dell’autorità venga prospettato dall’agentecome promanante da lui;b) si ha truffa aggravata se il preteso falso ordine venga prospettato dall’agente comepromanante non da lui.2.3. Il Tribunale di Torino non ha rispettato tali principi, atteso che, nel qualificare il fattocome truffa aggravata anziché come estorsione, non appare avere: a) né considerato che ilsequestro (del loro denaro e dei loro oggetti in oro) che le due anziane vittime erano stateerroneamente convinte dovesse essere eseguito nei loro confronti era stato fatto loroapparire come promanante dagli indagati (i quali si erano spacciati per appartenenti allaGuardia di finanza); b) né adeguatamente valutato se, come pure appare essere, anche ilpericolo nei riguardi del figlio delle stesse vittime (consistente, come sembra, nel trattenerloin caserma) fosse stato prospettato come realizzabile dagli stessi agenti.Ciò a prescindere dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] le quali, in quantorese lo stesso giorno della pronuncia del Tribunale di Torino (17/12/2025), non potevano fareparte degli atti trasmessi allo stesso Tribunale e alle quali il ricorrente Procuratore dellaRepubblica ha fatto riferimento solo come a un elemento aggiuntivo e, quindi, nonnecessario.3. Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovogiudizio, al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di torinocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di torinocompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11154/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris