Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31636/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto aggravato contestatigli (il primo commesso in data 19 giugno 2015 ed il secondo in data 25 settembre 2015), escludendo la recidiva specifica e rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui si procede e quelli oggetto di precedenti giudizi, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non è stato neppure esplicitato, con la dovuta specificità, il quando, il dove e il come i reati da porre in continuazione siano stati commessi, e, comunque, manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di questa Corte «In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione.» (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 2540069), come nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio richiesto alla luce della difficoltà di ritenere che l'imputato avesse ideato ab origine, oltre ai due furti per cui è processo, anche i due furti di cui alla sentenza invocata dall'appellante, stante anche la diversità delle modalità di esecuzione e la diversità del iocus commissi delicti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto aggravato contestatigli (il primo commesso in data 19 giugno 2015 ed il secondo in data 25 settembre 2015), escludendo la recidiva specifica e rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della continuazione tra il reato di cui si procede e quelli oggetto di precedenti giudizi, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto indeterminate, dal momento che non è stato neppure esplicitato, con la dovuta specificità, il quando, il dove e il come i reati da porre in continuazione siano stati commessi, e, comunque, manifestamente infondato, atteso che per la giurisprudenza di questa Corte «In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione.» (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 2540069), come nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio richiesto alla luce della difficoltà di ritenere che l'imputato avesse ideato ab origine, oltre ai due furti per cui è processo, anche i due furti di cui alla sentenza invocata dall'appellante, stante anche la diversità delle modalità di esecuzione e la diversità del iocus commissi delicti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 31636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris