CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10469/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, Procura Generale Repubblica in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 978/2022depositata il 06/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 14814/2022Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 10469/2026Data pubblicazione 21/04/20261. Come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Verona indata 4 novembre 2021 ha dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Napoli su richiesta del P.M.,ritenendo che la sede principale fosse in Verona e accertando lasussistenza del requisito di cui all’art. 15, ult. comma, l. fall. in base alrilievo di consistenti debiti erariali.2. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza qui impugnata, harigettato il reclamo. Ha ritenuto, in primo luogo, superata la presunzionedi coincidenza tra sede legale e sede principale in forza di una serie dielementi indiziari, quali presenza nella sede legale di un mero depositariodelle scritture contabili senza struttura organizzativa e senza compimentodi atti gestori, residenza in Veneto degli amministratori, compimento dioperatività commerciale in Veneto, collegamento della società con«cartiere» venete, disponibilità di altri locali in zona, operatività dellasocietà con banche su territorio veneto.3. Ha, poi, ritenuto sussistente il requisito della soglia dell’insolvenza dicui all’art. 15, ult. comma, l. fall., accertando debiti fiscali per €5.719.018,00, derivanti da omesso versamento IVA. Il giudice del reclamoha, infine, condannato personalmente il liquidatore al pagamento dellespese processuali ex art. 94 cod. proc. civ. per non avere questi agito conla normale prudenza.4. Propongono ricorso per cassazione la società e il liquidatore, affidatoa tre motivi. Il fallimento e l’Ufficio della Procura della Repubblica intimatinon si sono costituiti in giudizio. Con ordinanza di questa Corte in data 5agosto 2024 (Cass., n. 22137/2024) è stato disposto rinvio a nuovo ruoloper l’acquisizione dei fascicoli dei due gradi del giudizio di merito inrelazione all’esame del primo motivo di ricorso. Il ricorrente ha depositatobreve memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEn. 14814/2022 R.G.Numero registro generale 14814/2022Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 10469/2026Data pubblicazione 21/04/20261. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 l.fall., nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- omesso esame di fatti decisivi. Con riferimento al primo profilo, deduceparte ricorrente un cattivo uso degli elementi indiziari, avendo omesso diconsiderare che tutta la documentazione amministrativa fosse in Napoli,che l’avviso di accertamento relativo all’IVA sarebbe stato notificato aNapoli, mentre in Verona sono stati reperiti solo due computer e untimbro. Osserva come gli elementi indiziari valorizzati dal giudice delreclamo non possono costituire elementi tali da ritenere che l’attivitàdirettiva della società fosse in Verona, non essendovi prova alcuna chetale attività e la gestione della società si fosse svolta in Verona. Evidenziacome sarebbe stata trascurata dal giudice del reclamo la circostanza che iprocedimenti penali a carico del liquidatore e del socio unico eamministratore pendono davanti al Tribunale di Napoli.2. Va preliminarmente rilevato che, a seguito dell’ordinanza di questaCorte in data 5 agosto 2024 n. 22137, non sono emersi utili elementi aifini dell’esame del primo motivo di ricorso. Il primo motivo deve, pertanto,ritenersi inammissibile in relazione alla censura di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., essendo stata tale circostanza in fattoespressamente presa in esame dal giudice del reclamo (pag. 6 sent.imp.), per cui il motivo si risolve nella deduzione di un cattivoapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice, noncensurabile con il vizio in oggetto (Cass., Sez. U., n. 34476/2019).3. Il primo motivo è, parimenti e per altro profilo, inammissibile inrelazione alla dedotta violazione di legge, in quanto si traduce in unarichiesta di rivalutazione degli elementi indiziari con i quali il giudice delreclamo, con motivazione immune da censura, ha ritenuto che la sedelegale fosse un mero deposito di scritture contabili, laddove attivitàgestoria, finanziaria ed economica, lungi dal costituire un mero segmenton. 14814/2022 R.G.Numero registro generale 14814/2022Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 10469/2026Data pubblicazione 21/04/2026produttivo, si svolgevano integralmente in Verona, accertamento in fattoincensurabile in sede di legittimità.4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15,nono comma, l. fall., nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisitodi cui alla norma indicata ai fini dell’assoggettamento a dichiarazione difallimento. Osserva parte ricorrente che la norma fa riferimento a creditiscaduti e non pagati, laddove il credito in oggetto non sarebbe statooggetto né di accertamento, né di emissione di cartelle di pagamento, percui esso non potrebbe ritenersi certo.5. Il motivo è inammissibile perché – al di là della circostanza che ilcredito non è stato oggetto di contestazione - non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha ritenuto il credito ascrivibile a IVA nonversata, da considerarsi scaduto perciò al momento dell’omissione delversamento.6. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui deduce che il creditoIVA non accertato non integrerebbe la soglia dell’indebitamento rilevantedi cui all’art. 15, nono comma, l. fall., per IVA non versata - credito chediviene esigibile all’atto della liquidazione (mensile o trimestrale) – nonessendovi contestazione di merito in ordine all’entità e alla composizionedel debito tributario.7. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 94 cod. proc. civ.per avere condannato il liquidatore personalmente al pagamento dellespese processuali, trattandosi di questioni controvertibili che escludono lapretestuosità del reclamo.8. Il motivo è inammissibile. Il giudice del reclamo ha ritenuto chel’avere agito con grave imprudenza costituisca grave motivo a terminidell’art. 94 cod. proc. civ., in coerenza con la giurisprudenza di questaCorte (Cass., n. 25410/2025). L’accertamento secondo cui il legalen. 14814/2022 R.G.Numero registro generale 14814/2022Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 10469/2026Data pubblicazione 21/04/2026rappresentante del ricorrente non ha operato con la dovuta prudenza peravere proposto un reclamo manifestamente infondato non è censurabile insede di legittimità, riscontratane tale giustificazione motivazionale.9. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con raddoppio delcontributo unificato a carico dei ricorrenti in solido. Nulla per le spese inassenza di costituzione degli intimati. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferron. 14814/2022 R.G.