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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22136/2026

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ente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 19 Casoria in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3633/2023depositata il 01/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 1.8.2023 la Corte d’Appello di Napoli accoglieval’appello interposto dal [OSCURATO:PERSONA] di via Giotto n.19 in Casoria avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale era stataNumero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026accolta l’opposizione proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto ingiuntivo richiesto dal condominio per ottenere il rimborso diquanto dallo stesso pagato a società fornitrice di acqua per la quota dispettanza della opponente.L’opponente aveva dedotto di non essere condomina e di non aver maistipulato il contratto di somministrazione della fornitura idrica; avevaaltresì eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’amministratorecondominiale a richiedere il pagamento e la prescrizione del relativodiritto.Il condominio aveva invece rilevato che l’utenza dell’immobile dellaPalladino era allacciata da sempre a quella del condominio e che i consumivenivano misurati da un contatore centrale e da lettori di ciascuna utenzae il relativo costo fatturato dalla società somministrante veniva poidistribuito in base ai consumi di tutti gli utenti; l’importo richiesto inricorso per decreto ingiuntivo rappresentava un conguaglio pari alladifferenza di quanto inizialmente fatturato in base ad un consumo previstoed il consumo effettivo.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che non vi fosse adeguata prova delcredito vantato, aveva accolto l’opposizione.Il condominio impugnando la sentenza insisteva nella propria domanda dipagamento e la Palladino nuovamente reiterava le eccezioni econtestazioni svolte in primo grado.La Corte d’Appello di Napoli, ritenuta l’eccezione di prescrizione nonoggetto di appello incidentale, ritenuto incontestato l’allaccio dell’immobiledi proprietà della Palladino al servizio idrico del condominio e consideratoche non era stata svolta contestazione alcuna in merito almalfunzionamento del contatore, accoglieva l’appello e condannava laPalladino al pagamento della somma ingiunta.Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito la Palladino proponeora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrato da memoria.Numero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di via Giotto 19 in Casoria, chedeposita anche memoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denunzia «violazione degli artt. 345 c. p.c in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, 5 c.p.c. peravere la sentenza impugnata deciso in ordine a domanda nuova».Con esso la ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale ha posto afondamento della propria decisione nuove deduzioni o nuovo materialeistruttorio allegati dalla controparte in sede di appello.Con il secondo motivo denunzia «nullità della sentenza in relazioneall'art.360, comma 1, n. 3-4-5 c.p.c., per violazione degli artt.2697-1559c.c. e dell'art 116 c.p.c. e, comunque, per difetto assoluto di motivazionee/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad unfatto decisivo per la controversia».Assume che la Corte territoriale ha manifestamente travisato leinformazioni probatorie oggettive risultanti dalla documentazione in atti.Si duole che sia stata erroneamente ravvisata la sua legittimazionepassiva rispetto alla domanda di pagamento, atteso che l’immobile di suaproprietà era condotto in locazione da un terzo.Lamenta di non aver mai avuto una utenza idrica a servizio del proprioimmobile (ciò ‘anche a seguito della chiusura della fornitura avvenuta daparte del condominio nel lontano 29.4.2011’), come contestato in altrogiudizio (n. 1323/2012 Tribunale Casoria; e che non esservi prova dellastipula di un contratto di somministrazione né degli esatti consumi, illettore dell’utenza -che misurava il consumo di tre utenti e non solo il suo-essendo stato rimosso dalla fornitrice.Si duole non essersi considerato che con sentenza n. 14866/2013 delTribunale di Casoria ha accertato che l’obbligo del condominio di pagarealla società fornitrice non poteva avere alcuna efficacia nei confronti diessa ricorrente che non ne era parte e che il contenuto di quella decisioneNumero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026è stato perfino alterato poiché in essa si riporta un verbale di interventodel tecnico della somministrante in data diversa da quella indicata nelgiudizio innanzi al Tribunale.Lamenta che il percorso argomentativo è fondato su informazioniprobatorie inesistenti ed è altresì illogico.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non essendo dalla ricorrentedebitamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio dimerito su cui fonda le mosse censure, né fornite puntuali indicazioninecessarie alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dellosvolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenutapresso questa Corte al fine di renderne possibile l'esame (Cass.

S.U.34469/19).Tanto meno vengono criticate puntualmente le argomentazioni poste dalgiudice del gravame a fondamento della decisione, ma esse vengonocontestate genericamente e senza neppure specifico aggancio alle normeche si richiamano come violate.In particolare nel ricorso non si indica ove sia stata contestata lalegittimazione passiva della ricorrente in relazione all’esistenza di unrapporto di locazione, ove si sia eccepito che nessuna utenza idrica era aservizio dell’immobile (circostanza peraltro che sembra sconfessata dallastessa indicazione che nel ‘lontano 29.4.2011‘ il condominio aveva chiusola fornitura) ed ove sia mai stato contestato il contenuto della sentenzan.14866/2013 relativa all’accertamento dell’obbligo di pagamento delcondominio nei confronti della somministrante.Va d’altro canto osservato che la sentenza n. 14866/2013 del Tribunale diCasoria nel giudizio intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] n.19 ed ARIN,citata nel motivo, era già presente agli atti del giudizio di primo grado e diNumero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026essa ha dato conto il giudice nella decisione del relativo giudizio; dunque,la relativa considerazione ai fini del giudizio di gravame non costituiscealcun fatto nuovo, dovendosi peraltro rilevare che la domanda dipagamento svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della odierna ricorrenteprendeva le mosse proprio dal credito vantato da ARIN tramite decretoingiuntivo ottenuto nei confronti del controricorrente.A fondamento dell’impugnata decisione la corte di merito ha conmotivazione chiara e logica posto in rilievo la sussistenza di allaccio allacondotta idrica del condominio anche dell’immobile di proprietà dellaricorrente, l’esistenza di un costo della fornitura di acqua accertato in altrogiudizio e pagato dal condominio al somministrante, la quantificazionedell’importo dovuto dalla ricorrente in relazione alla fornitura di acquaservita all’immobile della stessa ritenuto provato in forza di unapresunzione di correttezza del rilievo svolto dall’operatore della societàsomministrante in forza del principio giurisprudenziale richiamato (Cass.n.21564/2022, Cass. n. 19154/2018, Cass. n.23699/2016 confermati daCass. n.17401/2024, Cass. n.28924/2023), argomentazioni cui non èstata contrapposta alcuna diversa argomentazione in facto ed in iure.La censura di violazione dell’art.2697 c.c. pure proposta con il secondomotivo non coglie nel segno, ricorrendo essa soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche ovecome nella specie oggetto di censura sia in realtà la valutazione delleprove proposte spettante al giudice del merito e sindacabile in sede dilegittimità entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma n.5, c.p.c. -Cass. n. 13395/2018, Cass.

S.U. n. 16598/2016, Cass. n.26769/2018).Con il terzo motivo la ricorrente denunzia «nullità della sentenza inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3-4-5 c.p.c., in dipendenza dellaNumero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026violazione degli art.1130-1131 c.c. e 112-115 c.p.c. e per difetto assolutodi motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente inrelazione a un fatto decisivo per la controversia».Si duole che la corte territoriale abbia omesso di motivare sull’eccezione dicarenza di legittimazione attiva dell’amministratore condominiale inassenza di una approvazione e convalida assembleare, nonostante nellacomparsa di costituzione in appello l’eccezione fosse stata reiterata.Lamenta che l’amministratore condominiale non aveva i poteri perintrodurre una domanda giudiziale nei confronti di soggetto estraneo alcondominio.Il motivo è inammissibile.Il rigetto della domanda originariamente proposta dal condominio inpersona del suo amministratore fondato sul fatto che il credito nonrisultava provato necessariamente implicava l’esame della legittimazionePer altro verso le censure mosse in sede di appello non risultanodall’odierna ricorrente invero debitamente e idoneamente riportate nelricorso.All’inammissibilità ed infondatezza nei suindicati termini dei motivi,assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 2.800,00 (di cui euro 2.600,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente, condistrazione al difensore, dichiaratosi antistatario.Numero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 15.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 19 Casoria in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3633/2023depositata il 01/08/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 1.8.2023 la Corte d’Appello di Napoli accoglieval’appello interposto dal [OSCURATO:PERSONA] di via Giotto n.19 in Casoria avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e con la quale era stataNumero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026accolta l’opposizione proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto ingiuntivo richiesto dal condominio per ottenere il rimborso diquanto dallo stesso pagato a società fornitrice di acqua per la quota dispettanza della opponente.L’opponente aveva dedotto di non essere condomina e di non aver maistipulato il contratto di somministrazione della fornitura idrica; avevaaltresì eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’amministratorecondominiale a richiedere il pagamento e la prescrizione del relativodiritto.Il condominio aveva invece rilevato che l’utenza dell’immobile dellaPalladino era allacciata da sempre a quella del condominio e che i consumivenivano misurati da un contatore centrale e da lettori di ciascuna utenzae il relativo costo fatturato dalla società somministrante veniva poidistribuito in base ai consumi di tutti gli utenti; l’importo richiesto inricorso per decreto ingiuntivo rappresentava un conguaglio pari alladifferenza di quanto inizialmente fatturato in base ad un consumo previstoed il consumo effettivo.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che non vi fosse adeguata prova delcredito vantato, aveva accolto l’opposizione.Il condominio impugnando la sentenza insisteva nella propria domanda dipagamento e la Palladino nuovamente reiterava le eccezioni econtestazioni svolte in primo grado.La Corte d’Appello di Napoli, ritenuta l’eccezione di prescrizione nonoggetto di appello incidentale, ritenuto incontestato l’allaccio dell’immobiledi proprietà della Palladino al servizio idrico del condominio e consideratoche non era stata svolta contestazione alcuna in merito almalfunzionamento del contatore, accoglieva l’appello e condannava laPalladino al pagamento della somma ingiunta.Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito la Palladino proponeora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrato da memoria.Numero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di via Giotto 19 in Casoria, chedeposita anche memoria.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denunzia «violazione degli artt. 345 c. p.c in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, 5 c.p.c. peravere la sentenza impugnata deciso in ordine a domanda nuova».Con esso la ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale ha posto afondamento della propria decisione nuove deduzioni o nuovo materialeistruttorio allegati dalla controparte in sede di appello.Con il secondo motivo denunzia «nullità della sentenza in relazioneall'art.360, comma 1, n. 3-4-5 c.p.c., per violazione degli artt.2697-1559c.c. e dell'art 116 c.p.c. e, comunque, per difetto assoluto di motivazionee/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione ad unfatto decisivo per la controversia».Assume che la Corte territoriale ha manifestamente travisato leinformazioni probatorie oggettive risultanti dalla documentazione in atti.Si duole che sia stata erroneamente ravvisata la sua legittimazionepassiva rispetto alla domanda di pagamento, atteso che l’immobile di suaproprietà era condotto in locazione da un terzo.Lamenta di non aver mai avuto una utenza idrica a servizio del proprioimmobile (ciò ‘anche a seguito della chiusura della fornitura avvenuta daparte del condominio nel lontano 29.4.2011’), come contestato in altrogiudizio (n. 1323/2012 Tribunale Casoria; e che non esservi prova dellastipula di un contratto di somministrazione né degli esatti consumi, illettore dell’utenza -che misurava il consumo di tre utenti e non solo il suo-essendo stato rimosso dalla fornitrice.Si duole non essersi considerato che con sentenza n. 14866/2013 delTribunale di Casoria ha accertato che l’obbligo del condominio di pagarealla società fornitrice non poteva avere alcuna efficacia nei confronti diessa ricorrente che non ne era parte e che il contenuto di quella decisioneNumero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026è stato perfino alterato poiché in essa si riporta un verbale di interventodel tecnico della somministrante in data diversa da quella indicata nelgiudizio innanzi al Tribunale.Lamenta che il percorso argomentativo è fondato su informazioniprobatorie inesistenti ed è altresì illogico.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono inammissibili.Essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non essendo dalla ricorrentedebitamente riportati nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio dimerito su cui fonda le mosse censure, né fornite puntuali indicazioninecessarie alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dellosvolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenutapresso questa Corte al fine di renderne possibile l'esame (Cass. S.U.34469/19).Tanto meno vengono criticate puntualmente le argomentazioni poste dalgiudice del gravame a fondamento della decisione, ma esse vengonocontestate genericamente e senza neppure specifico aggancio alle normeche si richiamano come violate.In particolare nel ricorso non si indica ove sia stata contestata lalegittimazione passiva della ricorrente in relazione all’esistenza di unrapporto di locazione, ove si sia eccepito che nessuna utenza idrica era aservizio dell’immobile (circostanza peraltro che sembra sconfessata dallastessa indicazione che nel ‘lontano 29.4.2011‘ il condominio aveva chiusola fornitura) ed ove sia mai stato contestato il contenuto della sentenzan.14866/2013 relativa all’accertamento dell’obbligo di pagamento delcondominio nei confronti della somministrante.Va d’altro canto osservato che la sentenza n. 14866/2013 del Tribunale diCasoria nel giudizio intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] n.19 ed ARIN,citata nel motivo, era già presente agli atti del giudizio di primo grado e diNumero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026essa ha dato conto il giudice nella decisione del relativo giudizio; dunque,la relativa considerazione ai fini del giudizio di gravame non costituiscealcun fatto nuovo, dovendosi peraltro rilevare che la domanda dipagamento svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della odierna ricorrenteprendeva le mosse proprio dal credito vantato da ARIN tramite decretoingiuntivo ottenuto nei confronti del controricorrente.A fondamento dell’impugnata decisione la corte di merito ha conmotivazione chiara e logica posto in rilievo la sussistenza di allaccio allacondotta idrica del condominio anche dell’immobile di proprietà dellaricorrente, l’esistenza di un costo della fornitura di acqua accertato in altrogiudizio e pagato dal condominio al somministrante, la quantificazionedell’importo dovuto dalla ricorrente in relazione alla fornitura di acquaservita all’immobile della stessa ritenuto provato in forza di unapresunzione di correttezza del rilievo svolto dall’operatore della societàsomministrante in forza del principio giurisprudenziale richiamato (Cass.n.21564/2022, Cass. n. 19154/2018, Cass. n.23699/2016 confermati daCass. n.17401/2024, Cass. n.28924/2023), argomentazioni cui non èstata contrapposta alcuna diversa argomentazione in facto ed in iure.La censura di violazione dell’art.2697 c.c. pure proposta con il secondomotivo non coglie nel segno, ricorrendo essa soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche ovecome nella specie oggetto di censura sia in realtà la valutazione delleprove proposte spettante al giudice del merito e sindacabile in sede dilegittimità entro i ristretti limiti del riformulato art. 360, primo comma n.5, c.p.c. -Cass. n. 13395/2018, Cass. S.U. n. 16598/2016, Cass. n.26769/2018).Con il terzo motivo la ricorrente denunzia «nullità della sentenza inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3-4-5 c.p.c., in dipendenza dellaNumero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026violazione degli art.1130-1131 c.c. e 112-115 c.p.c. e per difetto assolutodi motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente inrelazione a un fatto decisivo per la controversia».Si duole che la corte territoriale abbia omesso di motivare sull’eccezione dicarenza di legittimazione attiva dell’amministratore condominiale inassenza di una approvazione e convalida assembleare, nonostante nellacomparsa di costituzione in appello l’eccezione fosse stata reiterata.Lamenta che l’amministratore condominiale non aveva i poteri perintrodurre una domanda giudiziale nei confronti di soggetto estraneo alcondominio.Il motivo è inammissibile.Il rigetto della domanda originariamente proposta dal condominio inpersona del suo amministratore fondato sul fatto che il credito nonrisultava provato necessariamente implicava l’esame della legittimazionePer altro verso le censure mosse in sede di appello non risultanodall’odierna ricorrente invero debitamente e idoneamente riportate nelricorso.All’inammissibilità ed infondatezza nei suindicati termini dei motivi,assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 2.800,00 (di cui euro 2.600,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente, condistrazione al difensore, dichiaratosi antistatario.Numero registro generale 5681/2024Numero sezionale 1786/2026Numero di raccolta generale 22136/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 15.5.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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