CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 1,(01 ORDINANZA sul ricorso 6985-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro e [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la SENTENZA n. 268/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il giudice di pace ha rigettato l'opposizione dallo stesso proposta nei confronti di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada. 2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/3/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza. 3. Il Comune è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, che ha denunciato il difetto di motivazione e l'insufficienza e la contraddittorietà della stessa, è inammissibile. 5. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena k d'inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità (nella specie non soddisfatta) dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le carenze della motivazione (che, per come denunciate, non sono neppure riconducibili al vizio previsto dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c. nel testo in vigore ratione temporis). 6. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva da parte dell'intimato. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2021 n. 6985 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 00107, ‘-(9 [OSCURATO:PERSONA] 4 MAG 2022 CANCELLIE - ,ERTO e 't [OSCURATO:PERSONA], resi ncenzo