CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 32595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 14 maggio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale della Capitale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta da operazioni dolose in relazione alla società Supermercato M.M. s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 6 febbraio 2013. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Il ricorso è suddiviso in paragrafi. 2.1. Quanto alla bancarotta documentale, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe fatto proprio e posto a base della decisione l'unico elemento oggettivo già utilizzato dalla sentenza di primo grado, ossia l'affermazione che "la consegna della documentazione da parte del Dini al [OSCURATO:PERSONA] sia realmente avvenuta è circostanza pacifica, come riferito al Curatore dall'ex commercialista della società, dott. [OSCURATO:PERSONA] ". Tuttavia, né la sentenza impugnata né quella di prime cure hanno spiegato perché la cessione di quote dell'amministrazione e delle scritture a [OSCURATO:PERSONA] configuri una distrazione delle scritture contabili e, quanto all'elemento psicologico, come possa ritenersi il dolo specifico della fattispecie. Sarebbe un ragionamento ipotetico — sostiene il ricorso — affermare che la consegna delle scritture da Dini a [OSCURATO:PERSONA] vada considerata o fittizia o diretta a farle perdere, siccome affidate ad un soggetto senza fissa dimora. La sentenza impugnata valorizzerebbe, infatti, sempre la stessa circostanza, vale a dire che Dini, in data 3 agosto 2011, avrebbe ceduto solo formalmente le quote sociali e la carica di amministratore a [OSCURATO:PERSONA], persona senza fissa dimora residente nel noto indirizzo fittizio di Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9 (dove è stata trasferita la sede sociale) e che in tale occasione gli avrebbe consegnato anche le scritture contabili. Non confermerebbe la tesi di un trasferimento di comodo — prosegue il ricorso — la mail del commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito al curatore di non aver più avuto contatti con la società dal momento della nomina di [OSCURATO:PERSONA], perché tale assenza di contatti non è attribuibile a Dini, ormai fuori dalla società. La motivazione della Corte di merito contrasterebbe con la giurisprudenza in tema di bancarotta fraudolenta documentale, che richiede il dolo specifico. Nel caso in esame, la sentenza impugnata sarebbe «carente» anche per la qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta documentale fraudolenta e non semplice. L'irreperibilità dell'amministratore subentrante sarebbe smentita dalla circostanza che Dini aveva consegnato al curatore una serie di scritture contabili. 2.2. Il secondo paragrafo attiene alla bancarotta da operazioni dolose. Mancherebbe la motivazione poiché la Corte territoriale ricostruisce a suo modo le vicissitudini della società e pone in evidenza che era stata costituita nel 2006 con il nome di "[OSCURATO:PERSONA] srl" ed un capitale sociale di C 110.000,00 euro, versato dal Dini, ma trascura completamente la circostanza che dal 12.10.2006 al 09.7.2010 amministratore era stata [OSCURATO:PERSONA], che era anche socia unica e che non risulta in alcun modo indagata pur non essendo solamente una prestanome.Del pari trascurata risulta la circostanza che Dini fosse stato amministratore solamente dal 09.7.2010 al 3.8.2011 e che non vi è alcuna prova che i debiti si fossero formati durante la sua gestione, sicché appare assolutamente ingiustificata l'affermazione della Corte di Appello che egli sia stato assoluto protagonista delle vicende della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", dalla sua costituzione fino al fallimento, al quale l'avrebbe portata con operazioni dolose che non vengono precisate neppure in maniera generica, sicché la motivazione sul punto appare più che carente e, addirittura, del tutto inesistente. Le stesse attività che la Corte territoriale indica come riconducibili all'attuale ricorrente (i debiti verso Copaca e verso [OSCURATO:SOCIETA]., le sei fatture per forniture rimaste impagate tra il 31.1.2011 ed il 05.7.2011) si sono determinati in periodi antecedenti della gestione Dini e non vi è alcuna prova da cui risulti che essa si sia protratta anche successivamente e che le altre cariche siano state meramente fittizie, tanto che il curatore aveva affermato nella propria relazione e confermato all'udienza del 13.11.20 che non le era stato possibile ricostruire le cause del dissesto né datare le cause del fallimento o l'insorgenza dei debiti, anche quelli più copiosi verso l'Erario; come chiarito dal curatore, la società, pur continuando ad operare, aveva accumulato un debito nei confronti dell'Erario di ben 15.260,96 euro in privilegio e di euro 3.251,51 in chirografo per omesso pagamento di tributi ed oneri previdenziali; all'udienza del 13.11.20 veniva acquisito agli atti il "cassetto fiscale" della società, e, tanto il PM, quanto il difensore, che il Tribunale stesso, appuravano l'impossibilità di evincere la data di insorgenza dei debiti, di conseguenza non collegabili con certezza alla gestione Dini. 2.3. Il terzo paragrafo attiene al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, A dispetto delle ragioni poste dalla Corte di appello a base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è dato comprendere quali siano gli (invero inesistenti) indici di programmazione comprovati all'esito dell'istruttoria ed è stata ingiustamente svalutata l'assenza di precedenti specifici in capo all'imputato; per le medesime ragioni le predette circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto concedersi con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per le seguenti ragioni: 3.1. Il ricorso, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, non scardina la tenuta della sentenza impugnata, fondata sull'effettiva istituzione delle scritture contabili e sulla consegna ad un nuovo amministratore, testa di legno, proprio per farle disperdere. 3.2. Inammissibile sarebbe anche il secondo motivo, venendo indicate le operazioni distrattive compiute dall'imputato durante la carica. 3.3. Manifestamente infondato sarebbe il terzo motivo circa il trattamento sanzionatorio, in quanto adeguatamente motivato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato. 1. Il primo segmento del ricorso — che attiene alla bancarotta fraudolenta documentale — è inammissibile in quanto non coglie effettivi momenti di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Dopo aver tratteggiato il ruolo primario di Dini fin dal versamento del capitale sociale, la Corte di appello ha evidenziato le anomalie della cessione delle quote e dell'amministrazione della società a [OSCURATO:PERSONA], soggetto senza fissa dimora, residente ad un indirizzo normalmente utilizzato da soggetti nelle sue condizioni e presso il quale era stata trasferita la sede sociale. A tale cessione si era accompagnata l'interruzione dei rapporti con il commercialista della società, che aveva consegnato la scritture contabili, e non erano più stati depositati i bilanci. Questi indicatori sono stati razionalmente composti nel ritenere che delle due l'una, o Dini non consegnò mai le scritture a [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, ne aveva mantenuto la disponibilità) o le consegnò al soggetto subentrante proprio allo scopo di disperderle, trattandosi di una persona senza fissa dimora (dimorante ad un indirizzo virtuale creato dal Comune di Roma per gli homeless, cfr. sentenza di primo grado). Peraltro, che si trattasse di un'azione tesa a ledere gli interessi creditori — si legge nella sentenza impugnata — lo si arguisce dalla circostanza che la società operò ed accumulò debiti anche sotto la gestione [OSCURATO:PERSONA], ma che aveva anche un attivo che il curatore però non ha rinvenuto. 2. Il secondo paragrafo del ricorso — che attiene alla bancarotta da operazioni dolose — è portatore di un argomento di censura che coglie nel segno. Secondo quanto si comprende dalla sentenza impugnata, l'addebito di bancarotta da operazioni dolose è legato all'accumulo del debito tributario in capo alla società, secondo i Giudici di merito ascrivibile al Dini. In particolare, la sentenza impugnata dà per scontato che Dini abbia omesso di saldare il debito tributario (che la sentenza di primo grado quantifica in euro 155.260,96 e non in euro 15.260,96), il che significa che tale debito o si è accumulato durante la sua gestione della società fallita o prima. Il ricorso contesta questa proposizione, affermando che non vi era certezza su quando si fosse accumulato il debito tributario perché nessuno era riuscito a comprenderlo; tale doglianza segue ad analoga questione posta con l'atto di appello (la sentenza di primo grado parlava semplicemente di debiti accumulati negli anni), cui però la sentenza impugnata non ha risposto. In altri termini, di fronte ad una specifica contestazione dell'appellante sul punto, sarebbe stato necessario che i Giudici di appello verificassero se i debiti fiscali della società cui si riferisce la condotta bancarottiera fossero ascrivibili alla gestione dell'imputato ovvero gravassero comunque sulla società al tempo della sua amministrazione e questi avesse omesso di saldarli. Ne consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata per difetto di motivazione, affinché la Corte territoriale, riesamini per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gannbino, Rv. 248413). 3. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (l'intensità del dolo, tratto dalla fittizietà della vendita a [OSCURATO:PERSONA] delle quote sociali e della cessione della carica amministrativa e la sua non incensuratezza). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo b), con ri