CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, affermativa della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio premeditato, commesso in contesto di stampo mafioso; esaminato il ricorso, che, preso atto dell'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., critica il diniego di concorrente riconoscimento delle attenuanti generiche; Ritenuto che esso appare manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto (da ultimo, Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02), secondo cui, in tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante dell'utile collaborazione con la giustizia si fondano su distinti e diversi presupposti, posto che l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante speciale è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e alla .prevenzione di ulteriori attività delittuose; sicché esse non si escludono reciprocamente, ma nemmeno la seconda necessariamente implica il riconoscimento delle prime; che, nella specie, il giudice di merito ha negato le attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo, i numerosi e gravi precedenti allo stesso riferibili e la tardiva resipiscenza; tale valutazione, ineccepibilmente argomentata, va esente dalle avanzate censure, che esorbitano i confini della pura legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così