CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1974
Cassazione n. 08721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1974 avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che entrambi i motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo relativo all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Il Tribunale ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio il livello di offensività del fatto, apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alle caratteristiche del coltello (in acciaio, a serramanico di 20 centimetri di lunghezza) e alle modalità e circostanze del fatto (l'imputato aveva portato il coltello con sé in auto, durante una trasferta vietata dalle legislazione emergenziale all'epoca vigente, sfruttata per rifornirsi di stupefacente), ma comunque idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01). 1.2. Il secondo motivo che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha desunto la colpevolezza dell'imputato non dalla proprietà dell'autoveicolo a bordo del quale è stato rinvenuto il coltello, bensì dalla diversa circostanza che l'imputato era il conducente di tale veicolo e che il coltello era stato rivenuto nel parasole posto a pochi centimetri dal suo volto, con modalità, quindi, che rendevano visibile la sua presenza. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 g