CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20903/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],come da procura agli atti;- controricorrente -nonché controAgenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentantepro tempore;- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 7095/2016, depositata il 19/07/2016.Numero registro generale 25356/2016Numero sezionale 4575/2026Numero di raccolta generale 20903/2026Data pubblicazione 20/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 7095/48/16 è stato accolto l’appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 4036/15/2015, con la quale era stato rigettato il ricorsoproposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento02820130033013608, emessa per IVA, IRAP e accessori. Dagli atti delleparti si apprende che l’iscrizione a ruolo deriva dalla sentenza della CTRdella Campania n. 96/48/2013, con cui è stato rimodulato, previo parzialeaccoglimento dell’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di De VirgiliisRosanna e dalle due socie Angela e [OSCURATO:PERSONA], il recupero atassazione portato dall’avviso di accertamento n. RE50202013262008,emesso nei confronti della predetta società per l’anno d’imposta 2005.2. La contribuente, già socia accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. di DeVirgiliis Rosanna, aveva impugnato la cartella esattoriale deducendo, tral’altro, che la società si era estinta in data 20.12.2007, con trascrizioneintervenuta il 27.2.2012, sicché le imposte dalla stessa dovute, comerimodulate dalla sentenza n. 96/48/2013, non potevano venire richieste adessa ricorrente. Il giudice d’appello ha accolto il gravame, avendo ritenutoche la cartella, in quanto notificata in data successiva alla estinzione,ritualmente iscritta nel registro delle imprese, della società contribuente,dovesse venire annullata, dato che, in tal caso, è possibile richiedere al socioaccomandante il pagamento dei debiti societari esclusivamente nei limitidelle somme da lui eventualmente ricevute all’esito della liquidazione.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avversola sentenza d’appello, affidandolo a due motivi, cui ha replicato laNumero registro generale 25356/2016Numero sezionale 4575/2026Numero di raccolta generale 20903/2026Data pubblicazione 20/06/2026contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria ex art.380-bis.1cod. proc. civ. del 5.9.2025.4. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 25.3.2024,questa Corte, avendo rilevato che, con ordinanza interlocutoria n.7425/2023, era stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai fini della assegnazionealle Sezioni Unite, la questione concernente la successione nei giudizipendenti del socio di una società di capitali estinta, ai fini della decisione sulfenomeno successorio - ossia se da ritenersi automatico ovvero seconfigurabile solo laddove il socio abbia riscosso somme in base al bilanciofinale di liquidazione -, ha aggiornato la causa a nuovo ruolo.5. Con successiva ordinanza, resa all’esito della camera di consiglio del18.9.2025 e depositata in data 11.10.2025, questa Corte, pur avendo presodel contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, che era statoparte nei due precedenti gradi di giudizio.6. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contrastocon l’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in ragione dell’omessaricostruzione, da parte della CTR, dei fatti di causa e per motivazioneapparente.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2495cod. civ., evidenziando che la CTR ha erroneamente ritenuto che, essendocessata la società nell’anno 2007, con cancellazione nel 2012, la cartella siada annullare in quanto notificata nel 2014, due anni dopo la cancellazionemedesima.Numero registro generale 25356/2016Numero sezionale 4575/2026Numero di raccolta generale 20903/2026Data pubblicazione 20/06/20262.1. In particolare, parte ricorrente osserva che l’avviso di accertamentoposto all’origine del giudizio presupposto all’iscrizione a ruolo è statonotificato alla società in data 16.6.2009, ossia prima della cancellazionedell’ente, come accertato dalla della CTR Campania 96/48/13, ed evidenziache tale ultima sentenza (allegata al ricorso) è stata emessa anche neiconfronti delle [OSCURATO:PERSONA], che avevano impugnato, personalmente,l’avviso, al fine di evitare le ricadute in termini di recupero dei redditi loronel 2012, del piano di riparto finale è stata allegata per la prima volta ingrado di appello e ha soggiunto che, ad ogni modo, in caso di cancellazionedella società, persiste la responsabilità del socio per le obbligazionipreesistenti, verificandosi un fenomeno successorio tra società e soci.3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.4. In base alla ricostruzione della controversia operata dalle parti,l’iscrizione a ruolo sottesa alla cartella n. 02820130033013608, notificata il26.6.2014 alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA],quest’ultima quale coobbligata in solido, scaturisce dall’avviso diaccertamento n. RE50202013262009, relativo al periodo d’imposta 2005,notificato in data 16.6.2009 alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA](società della quale la [OSCURATO:PERSONA] era socia accomandante), impugnato siadalla società che dalle due socie e parzialmente riformato, conrimodulazione dell’importo, dalla decisione della CTR di Napoli n.96/48/2013, divenuta irrevocabile.5. Il dato rilevante, nella vicenda così ricostruita, è quello che la sentenzasottesa all’iscrizione a ruolo è passata in giudicato anche nei confronti dellaodierna controricorrente, non quale socia dell’ente ma quale soggettopersonalmente obbligato, dato che ella aveva impugnato, unitamente allasocietà e all’altra socia, l’atto impositivo (cfr. quanto precisato in ricorso enon contestato da controparte: “La contribuente [OSCURATO:PERSONA] in sededi impugnazione della cartella di pagamento ha rappresentato che la societàNumero registro generale 25356/2016Numero sezionale 4575/2026Numero di raccolta generale 20903/2026Data pubblicazione 20/06/2026COIMA [OSCURATO:PERSONA] era cessata a far data dal31/12/2007 con relazione sul piano di riparto avvenuto nell'anno 2012 eche pertanto, non poteva ritenersi coobbligata ad assolvere i debiti di unasocietà estinta. Sul punto si evidenzia innanzitutto che la circostanza è statarappresentata dalla contribuente [OSCURATO:PERSONA] solo in questa sede,mentre nei due gradi di giudizio [proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] e dalle due socie [OSCURATO:PERSONA] e Angela, avversol’avviso di accertamento n. RE 5020201326/2009), definiti il primo nel 2010e il secondo nel 2013 con la citata sentenza del Tribunale di Napoli96/48/13, nulla è stato eccepito. Tale sentenza, emessa dalla CTR di Napolinei confronti della Società COIMA nonché nei confronti delle due socieaccomandanti, è divenuta definitiva per mancata impugnazione dinanzi allaCorte di Cassazione e, pertanto, legittimamente l'Ufficio ha iscritto a ruoloquanto dovuto anche nei confronti dei soci.”).6. Stando così le cose, è evidente che la riscossione non è stata azionatanei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per via del verificarsi del fenomeno, di tiposuccessorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle obbligazioni socialiinadempiute, ma, bensì, sul diverso presupposto che ella era personalmenteobbligata, in solido con la società e con l’altra socia, in quanto direttadestinataria del dictum giudiziale. Ciò in quanto la sentenza fa statodirettamente nei suoi confronti, oltre che nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. diDe [OSCURATO:PERSONA] e dell’altra socia [OSCURATO:PERSONA].7. Non coglie, quindi, nel segno, parte controricorrente, laddoveeccepisce l’inammissibilità del ricorso per essersi uniformata, la CTR, alconsolidato orientamento di legittimità circa la sorte delle obbligazionisocietarie in caso di estinzione della società, posto che tale questione nonrisulta evocabile nel presente giudizio.8. La sentenza impugnata, quindi, va annullata, stante l’accoglimento delsecondo motivo di ricorso nei termini sopra delineati, con assorbimento delprimo motivo, e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di GiustiziaNumero registro generale 25356/2016Numero sezionale 4575/2026Numero di raccolta generale 20903/2026Data pubblicazione 20/06/2026Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversacomposizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spesedel presente grado. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]