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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31426/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1969-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 386/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 01969 sez.

MT - ud. 29-09-2022 -2- Rg n. 1969/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Liguria n. 386 dep. 8/06/2020 avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento con il quale l'Ufficio ha accertato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], per l'anno d'imposta 2011, un maggior reddito imponibile IRAP, in quanto il componente negativo dichiarato risultava sprovvisto di un adeguato supporto documentale in ordine alla natura ed effettività della prestazione resa, con conseguente indeducibilità ai fini Irap.

La CTR Liguria ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione del giudice di prime cure.

Nello specifico la CTR ha statuito che "nella fattispecie, sono stati prodotti il contratto tra Ansaldo e Tomkins, nonché i contratti stipulati per la realizzazione dell'opera di ingente importo, che hanno avuto buon esito.

Sono quindi presenti tutti i requisiti occorrenti per ritenere l'inerenza della fattura pagata alla società inglese, sia per l'effetto delle prestazioni presuntivamente svolte, sia in relazione alla non rilevante incidenza dei costi imputati rispetto all'entità dell'appalto". [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso, deposita memoria.

L'Agenzia delle entrate deposita memoria.

Considerato che:

1. Va preliminarmente disattesa la contestazione, contenuta nella memoria dell'Agenzia delle entrate, con la quale si evidenzia una discrasia, contenuta nella proposta inviata dal relatore, che a fronte della affermazione di "manifesta fondatezza del ricorso" argomenta, dopo avere riportato il motivo di ricorso, sulla sua inammissibilità, corredando tale affermazione con una sintetica motivazione e il richiamo a precedenti di questa Corte.

Pur dando atto della discrasia è tuttavia rilevabile ictu ()culi che il contenuto della proposta è di inammissibilità del ricorso, trattandosi di un refuso inidoneo a creare incertezza.

2. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del D.P.R. n. 633/1972 109 T.U.I.R e 2697 c.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., art. 2697 c.c., per avere la CTR violato il riparto dell'onere probatorio in materia di inerenza dei componenti negativi del reddito d'impresa e provando, attraverso presunzioni- peraltro prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza- l'effettuazione delle prestazioni della cui inerenza si discute.

3. La censura, così formulata, è inammissibile.

4. Invero, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013).

5. Nel caso di specie, l'onere probatorio è stato fatto correttamente ricadere sul contribuente- così come vorrebbe anche all'Ufficio- , atteso che, le prove su cui il giudice ha fondato il proprio convincimento, sono state prodotte da [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto l'Ufficio, con tale doglianza, intende sostenere un'indebita valutazione delle acquisizioni istruttorie non configurabile in una violazione dell'art. 2697 c.c..

6. La censura, là dove si riferisce alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è anch'essa inammissibile, in base all'orientamento secondo il quale è possibile censurare la violazione di queste norme quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/20).

Il che non è accaduto nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria regionale ha valutato gli elementi passati in rassegna dalle parti logicamente collegandoli a fondamento del proprio convincimento.

La CTR ha, infatti, statuito che: "ritiene questa Commissione che l'Ufficio non possa sindacare il tipo di iniziative adottate da un'azienda, nel caso [OSCURATO:PERSONA], per promuovere la propria attività, purché resti nel campo de/lecito.

Per quanto provano gli atti di causa, è indubbio che siano intercorsi rapporti con la società britannica Tomkins & [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività di marketing intesa ad ottenere l'aggiudicazione di un contratto per la realizzazione di un impianto in [OSCURATO:PERSONA].

E' pure indubbio che l'oggetto dell'appalto rientri per Ansa/do Energia tra le attività statutariamente previste e che questo comporti la possibilità di svolgere tutte le azioni propedeutiche e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' altrettanto evidente che possano anche non essere formalizzate le iniziative ed operazioni svolte dalla Società incaricata, atteso che in casi del genere spesso si tratta di attività di lobby basate su rapporti professionali e su pregresse conoscenze anche personali.

Nella fattispecie, sono stati prodotti il contratto tra Ansaldo e Tomkins, nonché i contratti stipulati per la realizzazione dell'opera di ingente importo, che hanno avuto buon esito.

Risultano pertanto presenti tutti i requisiti occorrenti per ritenere l'inerenza della fattura pagata alla società inglese, sia per l'effetto delle prestazioni presuntivamente svolte, sia in relazione alla non rilevante incidenza dei costi imputati rispetto all'entità dell'appalto"

7. Alla luce di quanto esposto, dietro lo schermo della violazione di legge, dell'asserito mancato rispetto del canone dell'onere della prova e dei requisiti della prova presuntiva, la ricorrente chiede in realtà una rivalutazione della prova stessa, mentre va ribadito che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso so stanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332), non potendo la parte limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.600,00, oltre alle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1969-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 386/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01969 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- Rg n. 1969/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Liguria n. 386 dep. 8/06/2020 avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento con il quale l'Ufficio ha accertato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], per l'anno d'imposta 2011, un maggior reddito imponibile IRAP, in quanto il componente negativo dichiarato risultava sprovvisto di un adeguato supporto documentale in ordine alla natura ed effettività della prestazione resa, con conseguente indeducibilità ai fini Irap. La CTR Liguria ha rigettato l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione del giudice di prime cure. Nello specifico la CTR ha statuito che "nella fattispecie, sono stati prodotti il contratto tra Ansaldo e Tomkins, nonché i contratti stipulati per la realizzazione dell'opera di ingente importo, che hanno avuto buon esito. Sono quindi presenti tutti i requisiti occorrenti per ritenere l'inerenza della fattura pagata alla società inglese, sia per l'effetto delle prestazioni presuntivamente svolte, sia in relazione alla non rilevante incidenza dei costi imputati rispetto all'entità dell'appalto". [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso, deposita memoria. L'Agenzia delle entrate deposita memoria. Considerato che: 1. Va preliminarmente disattesa la contestazione, contenuta nella memoria dell'Agenzia delle entrate, con la quale si evidenzia una discrasia, contenuta nella proposta inviata dal relatore, che a fronte della affermazione di "manifesta fondatezza del ricorso" argomenta, dopo avere riportato il motivo di ricorso, sulla sua inammissibilità, corredando tale affermazione con una sintetica motivazione e il richiamo a precedenti di questa Corte. Pur dando atto della discrasia è tuttavia rilevabile ictu ()culi che il contenuto della proposta è di inammissibilità del ricorso, trattandosi di un refuso inidoneo a creare incertezza. 2. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del D.P.R. n. 633/1972 109 T.U.I.R e 2697 c.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., art. 2697 c.c., per avere la CTR violato il riparto dell'onere probatorio in materia di inerenza dei componenti negativi del reddito d'impresa e provando, attraverso presunzioni- peraltro prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza- l'effettuazione delle prestazioni della cui inerenza si discute. 3. La censura, così formulata, è inammissibile. 4. Invero, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. n. 571 del 2017; n. 19064 del 2006, n. 15107 del 2013). 5. Nel caso di specie, l'onere probatorio è stato fatto correttamente ricadere sul contribuente- così come vorrebbe anche all'Ufficio- , atteso che, le prove su cui il giudice ha fondato il proprio convincimento, sono state prodotte da [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto l'Ufficio, con tale doglianza, intende sostenere un'indebita valutazione delle acquisizioni istruttorie non configurabile in una violazione dell'art. 2697 c.c.. 6. La censura, là dove si riferisce alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è anch'essa inammissibile, in base all'orientamento secondo il quale è possibile censurare la violazione di queste norme quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass. n. 3541/20). Il che non è accaduto nel caso in esame, in cui la Commissione tributaria regionale ha valutato gli elementi passati in rassegna dalle parti logicamente collegandoli a fondamento del proprio convincimento. La CTR ha, infatti, statuito che: "ritiene questa Commissione che l'Ufficio non possa sindacare il tipo di iniziative adottate da un'azienda, nel caso [OSCURATO:PERSONA], per promuovere la propria attività, purché resti nel campo de/lecito. Per quanto provano gli atti di causa, è indubbio che siano intercorsi rapporti con la società britannica Tomkins & [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'attività di marketing intesa ad ottenere l'aggiudicazione di un contratto per la realizzazione di un impianto in [OSCURATO:PERSONA]. E' pure indubbio che l'oggetto dell'appalto rientri per Ansa/do Energia tra le attività statutariamente previste e che questo comporti la possibilità di svolgere tutte le azioni propedeutiche e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale. E' altrettanto evidente che possano anche non essere formalizzate le iniziative ed operazioni svolte dalla Società incaricata, atteso che in casi del genere spesso si tratta di attività di lobby basate su rapporti professionali e su pregresse conoscenze anche personali. Nella fattispecie, sono stati prodotti il contratto tra Ansaldo e Tomkins, nonché i contratti stipulati per la realizzazione dell'opera di ingente importo, che hanno avuto buon esito. Risultano pertanto presenti tutti i requisiti occorrenti per ritenere l'inerenza della fattura pagata alla società inglese, sia per l'effetto delle prestazioni presuntivamente svolte, sia in relazione alla non rilevante incidenza dei costi imputati rispetto all'entità dell'appalto" 7. Alla luce di quanto esposto, dietro lo schermo della violazione di legge, dell'asserito mancato rispetto del canone dell'onere della prova e dei requisiti della prova presuntiva, la ricorrente chiede in realtà una rivalutazione della prova stessa, mentre va ribadito che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso so stanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332), non potendo la parte limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.600,00, oltre alle spe
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