Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42417/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato ascrittogli, rideterminando il trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, in punto di mancata riduzione della pena in ragione delle concesse (in regime di prevalenza sull'aggravante ritenuta) attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62 -bis cod. pen. nella massima estensione possibile, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 1J, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha addirittura rettificato l'importo sanzionatorio da applicare all'imputato, il quale, peraltro, non ha neppure indicato gli elementi positivi che avrebbero suggerito un'ulteriore sua riduzione; - rilevato, dunque, che il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato ascrittogli, rideterminando il trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, in punto di mancata riduzione della pena in ragione delle concesse (in regime di prevalenza sull'aggravante ritenuta) attenuanti ex artt. 62 n. 4 e 62 -bis cod. pen. nella massima estensione possibile, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 1J, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), come accaduto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale ha addirittura rettificato l'importo sanzionatorio da applicare all'imputato, il quale, peraltro, non ha neppure indicato gli elementi positivi che avrebbero suggerito un'ulteriore sua riduzione; - rilevato, dunque, che il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42417/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris