CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA 2 ct ci 3 sul ricorso iscritto al n. 22824/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio accomandatario e legale 2.0 22 rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], fallita, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 68 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - costituita ai fini della partecipazione all'udienza - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quali già parti del giudizio in grado d'appello - intimate - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 56/48/13, depositata il 18 febbraio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 56/48/13 depositata il 18 febbraio 2013, la CTR della Campania, previa riunione, rigettava gli appelli principali proposti dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA] . s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e dai soci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gennaro e accoglieva l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 223/18/11 del CTP di Napoli che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti: - dal fallimento contro l'avviso di accertamento n. REKO1T101366/2008, con cui l'Ufficio, sulla base di pvc della GDF, aveva accertato nei confronti della società, per l'anno 2003, un maggiore imponibile di euro 840.063,00 a fini kap ed Iva, oltre sanzioni, in relazione a costi ritenuti indebitamente dedotti e a maggiori ricavi non dichiarati a fronte di movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate; - dai singoli soci contro gli avvisi REKO1T101384/2008, REKO1T101385/2008, REKO1T101387/2008 e REKO1T101388/2008, emessi relativamente alla loro quota di partecipazione. 2. Avverso detta sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] Gennaro nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della fallita Coedin, affidandosi a due motivi. 3. Ha depositato atto di costituzione l'Agenzia delle entrate ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. 4. Con ordinanza resa ad esito dell'udienza camerale addì 25 novembre 2020, questa Sezione, dinanzi alla quale il ricorso era chiamato per la trattazione, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, assegnando termine al ricorrente per chiarire la condotta del curatore fallimentare in ordine al presente procedimento e per integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci, nelle persone di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], già parti nel giudizio d'appello. 5. Con "memoria autorizzata" in data 5 luglio 2021, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, in merito alla richiesta di chiarimenti circa la condotta del curatore fallimentare, al fine di rendere contezza della legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 43 I.fall., ha depositato comunicazione "via pec" parimenti in data 5 luglio 2021 del curatore del fallimento Avv. [OSCURATO:PERSONA] al medesimo Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella quale leggesi: "[...] il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] . di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., precisa che la curatela, nella fattispecie in esame, è rimasta inerte ed il fallito ha agito in giudizio per la tutela di tutti i suoi diritti". Figura altresì nel fascicolo un "atto di integrazione del contraddittorio nel ricorso r.g. 22824 del 2013", recante, in calce alle relate delle notificazioni ai soci a mezzo del servizio postale effettuate direttamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (a ciò debitamente autorizzato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati), le cd. "veline" di spedizione. Figurano poi i corrispondenti avvisi di ricevimento. Consta depositata telematicamente una "memoria d'udienza" datata 20 giugno 2022, a tenore della quale il difensore del ricorrente dà atto del compimento degli incombenti demandati con l'ordinanza del 25 novembre 2020 ed argomentatamente insiste per l'accoglimento del ricorso. Seguono ulteriori brevi "note d'udienza" datate 12 novembre 2020, che si concentrano in particolare sul secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve rilevarsi come il ricorrente offra dimostrazione di aver adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio, depositando gli avvisi di ricevimento attestanti l'avvenuto perfezionamento delle notificazioni ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, le notificazioni ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], effettuate sia presso il domiciliatario sia alle medesime personalmente, constano aver sortito esito positivo. Quanto alla notificazione ad [OSCURATO:PERSONA], s'è perfezionata quella alla medesima diretta presso il domiciliatario (giusta elezione di domicilio effettuata a margine del primo foglio del ricorso introduttivo del giudizio dei soci di Coedin), risultando, in relazione a quella personale pure effettuata "ad abundantiam", comunque ritualmente spedita la cd. "CAD" per temporanea assenza del destinatario. 2. Parimenti in via preliminare, deve rilevarsi come il ricorso per cassazione, proposto dal "sig. [OSCURATO:PERSONA] [...] nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [...]", sia inammissibile quanto alla posizione riguardante la società. 2.1. In riferimento a tale posizione, infatti, viene in linea di conto avere il fallimento di Coedin, non solo assunto direttamente l'iniziativa di proporre, a fianco dei soci, l'originaria impugnazione avverso l'avviso di accertamento, ma altresì, in ragione della parziale soccombenza in primo grado, di introdurre, medesimamente a fianco dei soci, il giudizio d'appello. A seguito, tuttavia, dell'esito sfavorevole di quest'ultimo, esso non ha più coltivato il giudizio mediante proposizione del ricorso per cassazione. In tal senso deve essere letta la dichiarazione del curatore contenuta nella comunicazione dal medesimo trasmessa via pec in data 5 luglio 2021 al difensore del ricorrente, dichiarazione a tenore della quale "la curatela, nella fattispecie in esame, è rimasta inerte": invero essa "è rimasta inerte" per non aver proposto, come pure era in sua facoltà di fare, ricorso per cassazione.La mancata proposizione del ricorso per cassazione definisce il rapporto processuale in riferimento alla società, siccome rappresentata, in quanto fallita, in tale rapporto, dal curatore, senza possibilità che nel rapporto stesso subentri il legale rappresentante della medesima, esulando la ricorrenza di alcun fenomeno successorio. Del resto, riguardata la vicenda anche nella prospettiva dell'art. 43 I.fall., l'inerzia del fallimento non manifesta affatto un disinteresse della procedura all'oggetto della lite, atteso che, anzi, il fallimento stesso ha instaurato e coltivato la lite, per la difesa delle sue ragioni e con essa di quelle ad un tempo della massa dei creditori e della società fallita, sino al grado d'appello, ritenendo, in esito a questo, satisfattiva la conferma della decisione parzialmente favorevole di primo grado, con conseguente rideterminazione "in melius" dell'entità della pretesa tributaria ammessa al passivo. Come questa Suprema Corte ha, da ultimo, avuto modo di chiarire con una sentenza, la n. 31313 del 04/12/2018 della Seconda Sezione, massimata "sub" Rv. 651601-03, di ampio respiro motivazionale, riguardante una fattispecie pressoché identica a quella oggetto del presente giudizio (posto che, "per 'valutazioni proprie della curatela", il fallimento non aveva ritenuto di impugnare per cassazione la sentenza resa dalla Corte d'appello in un giudizio in cui pure aveva preso parte, avendo gli organi della procedura "facoltizzato la stessa società fallita ... a proporre, in via suppletiva ed a proprie spese, la relativa impugnazione"), la situazione di "inerzia" in ragione della quale, a fronte dell'esclusiva legittimazione anche processuale del curatore ex art. 43 I.fall., il fallito è eccezionalmente legittimato ad agire in giudizio deve costituire manifestazione di "indifferenza" del fallimento "nei confronti del giudizio": situazione da escludersi "ove" - prosegue detta sentenza - "il fallimento sia stato parte della controversia [...], e sia stato perciò destinatario della sentenza di merito, e la curatela abbia espresso, a giustificazione del maturato disinteresse a ricorrere per cassazione, una propria" - anche implicita, valga aggiungere - "negativa valutazione, poiché, in tal caso, trattandosi di rapporto ormai acquisito al fallimento, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, ed il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto, sicché è rilevabile anche d'ufficio e non rientra nella sola disponibilità dal curatore (cfr., in part., in motiv., p. 15, con ampio apparato di richiami giurisprudenziali, tra cui, in senso conf. Sez. U, n. 1390 del 15/06/1967). Alla luce di quanto precede, il ricorso per cassazione spiegato da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante di Coedin e nell'interesse del fallimento di Coedin è inammissibile. 2.2. Siffatta inammissibilità comporta altresì l'inammissibilità del ricorso per cassazione cumulativamente spiegato dal medesimo nella qualità di socio accomandatario di Coedin. Più precisamente, l'inammissibilità del ricorso per cassazione spiegato nell'interesse del fallimento di Coedin, determinando la definitività dell'avviso di accertamento notificato alla società, riverbera i propri effetti sugli avvisi di accertamento notificati per trasparenza ai soci, i quali, avverso questi ultimi avvisi, possono proporre solo motivi attinenti alla loro singola posizione, senza più rimettere in discussione, altresì, i presupposti della ripresa nei confronti della società. Ciò deriva dall'unitarietà dell'accertamento che inscindibilmente lega la posizione, meramente dipendente, dei soci, da quella, principale, della società, in ragione dell'automatica imputazione dei redditi di questa a ciascuno dei primi: quella medesima unitarietà che, sul piano processuale, comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli uni e l'altra (cfr. "ex multis" Sez. 6-5, n. 15116 del 11/06/2018, Rv. 649266-01) e che, non a caso, - per un verso, s'è ritenuto comportare l'effetto preclusivo del giudicato, nella specie esterno, in un caso in cui la S.C., chiamata a pronunciarsi sulla lite tra l'Amministrazione ed il socio di una società di persone concernente la misura dei redditi di partecipazione, ha rilevato d'ufficio che la sentenza da essa già pronunciata nella analoga lite tra la società e l'erario, avente ad oggetto la misura dei redditi sociali, essendo passata in giudicata, vincolava l'amministrazione anche in merito alla determinazione del reddito dei soci (Sez. 5, n. 14014 del 15/06/2007, Rv. 600872-01); - per altro verso, s'è ritenuto venir meno una volta divenuto incontestabile il reddito della società di persone a seguito della definizione agevolata (nella specie ex art. 9-bis d.l. n. 79 del 1997, conv. con mod. dalla I.n. 140 del 1997) nel giudizio di impugnazione promosso dal socio avverso l'avviso di rettifica del reddito da partecipazione, sia perché l'esigenza di unitarietà dell'accertamento scema con l'intervenuta definizione da parte della società - costituente titolo per l' accertamento nei confronti delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto dal comma 18 dell'art. 9-bis cit.) - sia perché, non controvertendosi della qualità di socio, ovvero della quota a ciascuno spettante, ma, unicamente, degli effetti della definizione agevolata da parte della società su ciascun socio, ognuno di essi può opporre, ad una definizione che costituisce titolo per l'accertamento nei suoi confronti, soltanto ragioni di impugnativa specifiche e quindi di carattere personale (Sez. 5, n. 2827 del 09/02/2010, Rv. 611767-01). 3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato integralmente inammissibile. Nulla v'è da statuire sulle spese, giusta la mancanza di attività processuale, in specie, dell'Agenzia delle entrate. Deve nondimeno dichiararsi il ricorrente tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.Di