CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Bolzano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in data 7/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, per quanto in questa sede rileva confermava la decisione del Tribunale di Bolzano che, in data 30/9/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro duecento di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 2. Ha presentato ricorso per Cassaziòne il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità del prevenuto per l'addebito ascrittogli. 3. Il ricorso è inammissibile. Le censure formulate sono affette da radicale genericità in quanto non si confrontano criticamente con la motivazione resa dalla Corte di merito, la quale ha segnalato che l'affermazione di responsabilità del prevenuto riposa non solo sul tenore delle circostanziate dichiarazioni rese dalla p.o. ma anche sugli esiti della perquisizione veicolare. L'impugnazione, pertanto, difetta dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. ai fini di un'utile devoluzione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente