CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16654- 202 3 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso il suo studio , rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 8 cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,e D’[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per il regolamento necessario di competenza richiesto avverso l’ordinanza n. cron. 2270/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 21/6/2023; Ric. 2023 n. 16654 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 2 - lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; lette le memorie delle parti; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 14 legge 150/2011 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di Milano la condanna di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Asaro al pagamento del compenso professionale dovutogli; in particolare, ha rappresentato di aver svolto attività difensiva per l’[OSCURATO:PERSONA]Asaro in una causa civile dinnanzi al Tribunale di Monza, iscritta al n. RG 9554/2015 e definita con sentenza n. 243/2019 di quel Tribunale, e, poi, per la stessa [OSCURATO:PERSONA]Asaro e [OSCURATO:PERSONA]Asaro, in una causa civile dinnanzi al Tribunale di Milano, iscritta al n. RG 37125/2017, conclusosi con sentenza n. 6700/2018e nel successivo giudizio di impugnazione avversoquest’ultima sentenza, iscritto al n. RG 84/2019, dinnanzi alla Corte di Appello di Milano , rinunciando in questa fase al mandato con comunicazione del 22/3/2019subito dopo l’introduzione del gravame. 2. Con ordinanza n. cronol. 2270/2023 del 21/06/2023, nella contumacia della società e di [OSCURATO:PERSONA]Asaro, la Corte d’appello di Milano ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Monza quanto alla liquidazione dei compensi nel giudizio iscritto al n. RG 9554/2015 di quel Tribunale; ha ritenuto, infatti, operare nella fattispecie il criterio di competenza stabilito dall’art. 14 comma 2 d.lgs. n. 150/2011. 2.1. Ha, quindi, dichiarato la competenza del Tribunale di Milano quanto alla liquidazione nel giudizio iscritto al n. RG 37125/017 di questo Tribunale e del conseguente giudizio di appello n. 84/2019, Ric. 2023 n. 16654 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 3 - considerando che il Tribunale di Milano è stato l’ultimo giudice ad aver conosciuto quellacontroversia, perché l’unico a statuire con sentenza, laddove del proposto appello non èstato riferito se sia stato definito e con quale pronuncia. 3. Avverso questa ordinanza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, affidato ad un motivo; [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]Asaro non hanno svolto difese; il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con un primo profilo, la violazione dell’art. 28 della legge n.794/1942, per avere la Corte d’appello designato il Tribunale di Monza quale Giudice competente a conoscere la domanda di liquidazione dei compensi nell’ambito del giudizio iscritto al n. RG 9554/2015 di quel Tribunale, nonostante la sussistenza di un’«analogo» fatto costitutivo, per avere ad oggetto, la prima e la seconda causa, il medesimo rapporto degli stessi clienti. 1.2. Con un secondo profilo, ha contestato la violazione dell’art. 14 del d. lgs. n. 150/2011, nonché dell’art. 6 della CEDU, per avere la Corte d’appello disatteso il principio per cui, per attività di difesa svolte in più gradi o fasi di un unico processo, il compenso deve essere chiesto con un giudizio in un unico grado dinnanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia; ciò per esigenze di concentrazione e celerità dell’attività processuale e per la stessa formulazione letterale dell’art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 150 cit. ove è indicato come competente l’«ufficio» adito per «il processo» nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, con l’uso del singolare sia per il termine ufficio che per processo. 2. Il primo profilo è infondato. Aseguito dell'introduzione dell'art. 14 deld.lgs. n. 150 del 2011 (che non ha abrogato l'art. 637, comma Ric. 2023 n. 16654 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 4 - III cod. proc. civ., come stabilito da Cass. n. 5810 de l 2015), la controversia di cui all'art.28 della l . n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. n. 150 cit., può essere introdotta o con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. che dà luogo ad un procedimento sommario«speciale», disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702- bis ss.cod. proc. civ. con le deroghe previste dalle indicate disposizioni o con un ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. con opposizione da proporsi ex art. 702-bis e ss. Al secondo comma,l’art. 14 individua, quale Giudice competente , l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria operae questa regola non può essere modificata in applicazione del principio del cumuloo per ragioni di connessione, se il difensore non agisca in monitorio ex art. 633 e ss. cod. proc. civ.: la procedura monitoria è, infatti,diversamente disciplinata quanto alla competenza. Prevedere, dunque,uno spostamento per ragioni di connessione porterebbe all'individuazione di nuove e diverse regole di competenza rispetto alla disciplina previgente, con interpretazione in contrasto con il principio fissato dall'art. 54, comma 4, lett. a) della leggedelega n. 69 del 2009, dettato in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione rientranti nell'ambito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale, secondo cui illegislatore delegato doveva tener fermi i criteri di competenza fissati dalla legislazione previgente(Cass. Sez. 6 - 2, n. 3120 del 02/02/2022 , con richiami a Cass., Sez. U.,n. 4247 del 19/02/2020). Sul punto, invero, la competenza dell'ufficio giudiziario adito per il processo, come fissata dagli artt. 28 e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi in materia civile dell'avvocato e del procuratore nei confronti del proprio cliente, era Ric. 2023 n. 16654 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 5 - proprio ritenuta da questa Corte di carattere funzionale, sicché su di essa non poteva avere effetto la connessione di cause, al di fuori dell'ipotesi di onorari relativi a più cause svolte nelle due fasi di merito, nella quale la competenza a liquidarli era individuata n el giudice di secondo grado(Cass. Sez. 2, n. 1012 del 08/02/1996; Cass. Sez. 2, n. 13001 del 23/10/2001; Cass. Sez. 2, n. 27402 del 06/12/2013). 2.2. Il motivo è fondato, invece, nel secondo profilo. Nella specie è, infatti, incontroverso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto attività difensiva dinnanzi al Tribunale di Milano prima e, poi, dinnanzi alla Corte d’appello, in pendenza del quale ha rinunciato al mandato : questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite (n. 4247 / 2020 cit. ) , la proponibilità della domanda cumulativa relativa a tutti i compensi relativi alle prestazioni professionali svolte dall'avvocato per il medesimo cliente al giudice che ha deciso per ultimo la causa in più gradi o fasi del processo ex art. 28 della legge13 giugno 1942 n. 794; tale orientamento, per ragioni logico-sistematiche, va collegato all'altro indirizzo in base al quale, l'art. 28 cit. deve essere interpretato nel senso che per «decisione della causa» deve intendersi il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), salvo restando che la procedura può essere attivata anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine, ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione (Cass. 12 luglio 2000, n. 9241). Come regola generale, nel procedimento ex art.28 della legge n. 794 del 1942 (come modificato dagli artt. 14 e 34 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) in caso di attività professionale svolta dall'avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore del medesimo cliente la domanda per i relativi compensi deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo della controversia; la Ric. 2023 n. 16654 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 6 - proposizione da parte dell'avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito; la domanda di pagamento dei compensi può essere proposta «dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura», espressione complessivamente da intendere, come si è detto, nel senso che la «decisione della causa» è il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), ma l'azione è proponibile anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione (Cass. Sez. Un. 4247 del 19/02/2020). Declinando la sua competenza funzionale, la Corte d’appello non ha correttamente applicato i suindicati principi, sicché l’ordinanza deve essere cassata limitatamente alla statuizione di incompetenza sulla domanda di liquidazione dei compensi nei giudizi iscritti al n. RG 37125/2017 del Tribunale di Milano e n. RG 84/2019 della Corte d’appello di Milano. Per la liquidazione dei compensi in questi due giudizi è, dunque, stabilita, lacompetenza della Corte d’appello di Milano, dinnanzi a cui le parti devono essere rimesse, con assegnazione dei termini di legge per la riassunzione. Per la restante parte, il ricorso è rigettato. Statuendo in merito, la Corte d’appello di Milano regolerà anche le spese di legittimità. P.Q.M Ric. 2023 n. 16654 sez. S2 -ud. 11-2-2025 - 7 - La Corte accoglie il ricorsonei limiti di cui in motivazione e cassa l’ordinanza impugnata nella sola statuizione relativaai giudizi iscritti al n. RG 37125/2017del Tribunale di Milano e n. RG 84/2019 della Corte d’appello di Milano, dichiara ndo , quanto agli stessi, la competenza funzionale della Corte d’appello di Milano dinnanzi a cui rimette le parti, con riassunzione nei termini di