CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 50667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiede • l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per le misure cautelari personali di Milano respingeva l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari per la sua partecipazione ad un'associazione a delinquere funzionale alla consumazione di una serie indeterminata di delitti di ricettazione di beni di lusso contraffatti. Pendente il ricorso per cassazione la misura degli arresti domiciliari veniva sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione in ordine la sussistenza delle esigenze cautelari, che sarebbe stata effettuata sulla base di una prognosi di reiterazione basata su motivazione carente ed illogica, che non avrebbe tenuto conto del fatto che la misura era stata applicata a circa due anni di distanza dalla commissione dei fatti; peraltro non sarebbe stato dimostrato che il ricorrente avesse un'influenza sulla raccolta delle prove, che vi fosse un pericolo di fuga, o che lo stesso fosse propenso alla reiterazione di reati della stessa specie; mancherebbe pertanto sia la valutazione in ordine alla esistenza delle esigenze cautelari, che in quella in ordine alla loro concretezza ed attualità. 3. Il 2 novembre 2023 perveniva regolare rinuncia al ricorso, che, pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 4.11 ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali tenuto conto che a fondamento della rinuncia c'è la sopravvenuta carenza di interesse per causa allo stesso non imputabile. Si riafferma, cioè, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (tra le altre: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 10 novembre