Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09502/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 37831 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza Randaccio, n. 1, presso l’avv.

L. do Musa -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, [OSCURATO:PERSONA], Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce -intimati- per la cassazione della sentenza della c orte d’appello di Lecce, pubblicata l’11 novembre 2019, n. 33/19; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino.

Oggetto: Accordo di ristrutturazione dei debiti. – Inadempimento ordine d’integrazione.RG n. 37831/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Brindisi ordinò alla [OSCURATO:SOCIETA], che aveva presentato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis, 6° e 7° comma l. fall., di integrare la documentazione depositata producendo sia l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione, sia la formulazione della proposta d’accordo col creditore Banco di Napoli e che, a fronte dell’inottemperanza della richiedente, ne dichiarò il fallimento, su istanza di uno dei lavoratori, previa dichiarazione d’improcedibilità della proposta di ristrutturazione.

La C orte d’appello di Lecce ha rigettato il reclamo successivamente proposto dalla società ex art. 18 l. fall. facendo leva sull’inidoneità della documentazione esibita posto che, per un verso, dall’elenco dei creditori emergeva che il credito del Banco di Napoli era inferiore al 60% dei crediti e, per altro verso, comunque non ne emergeva l’adesione alla proposta di accordo.

Il giudice del reclamo ha poi evidenziato che la reclamante nulla aveva obiettato in relazione alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Contro questa sentenza la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui non v’è replica.

Motivi della decisione 1.-Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182-bis, 6°e 7° comma, l.fall., perché la corte d’appello, pur avendo verificato la regolarità del deposito della documentazione richiesta, avrebbe trascurato che l’accordocol Banco di Napoli, come gli eventuali ulteriori accordi raggiunti con gli altri creditori, si sarebbero dovuti formalizzare e depositare nel termine che il tribunale avrebbe dovuto assegnare.

2. Il motivo è inammissibile.RG n. 37831/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 3.Va infatti rilevato che l’ammissibilità della proposta di accordo depositata dal debitore ai sensi del 6° comma dell’art. 182 bis cit. è subordinata alla pendenza di trattative con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

La ricorrente non contesta che il credito del Banco di Napoli fosse inferiore a tale soglia né deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, che fosse stata documentata la pendenza di trattative con altri creditori di cui il giudice del reclamo non avrebbe tenuto conto: la doglianza è pertanto inidonea ad incidere sul primo dei due distinti accertament i che sorregg ono la decisione impugnata , concernente, per l’appunto, la mancanza del predetto presupposto. 4.- Inammissibile, in quanto non veicolato in a pposito motivo di censura, oltre che genericamente formulato, è poi il profilo del motivo concernente la non rispondenza del vero dell’affermata non contestazione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, proposta in termini meramente assertivi.

Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 37831 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza Randaccio, n. 1, presso l’avv. L. do Musa -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, [OSCURATO:PERSONA], Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Lecce -intimati- per la cassazione della sentenza della c orte d’appello di Lecce, pubblicata l’11 novembre 2019, n. 33/19; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 14 febbraio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Oggetto: Accordo di ristrutturazione dei debiti. – Inadempimento ordine d’integrazione.RG n. 37831/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] di causa Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Brindisi ordinò alla [OSCURATO:SOCIETA], che aveva presentato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis, 6° e 7° comma l. fall., di integrare la documentazione depositata producendo sia l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione, sia la formulazione della proposta d’accordo col creditore Banco di Napoli e che, a fronte dell’inottemperanza della richiedente, ne dichiarò il fallimento, su istanza di uno dei lavoratori, previa dichiarazione d’improcedibilità della proposta di ristrutturazione. La C orte d’appello di Lecce ha rigettato il reclamo successivamente proposto dalla società ex art. 18 l. fall. facendo leva sull’inidoneità della documentazione esibita posto che, per un verso, dall’elenco dei creditori emergeva che il credito del Banco di Napoli era inferiore al 60% dei crediti e, per altro verso, comunque non ne emergeva l’adesione alla proposta di accordo. Il giudice del reclamo ha poi evidenziato che la reclamante nulla aveva obiettato in relazione alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Contro questa sentenza la società propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.-Con l’unico motivo di ricorso la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 182-bis, 6°e 7° comma, l.fall., perché la corte d’appello, pur avendo verificato la regolarità del deposito della documentazione richiesta, avrebbe trascurato che l’accordocol Banco di Napoli, come gli eventuali ulteriori accordi raggiunti con gli altri creditori, si sarebbero dovuti formalizzare e depositare nel termine che il tribunale avrebbe dovuto assegnare. 2. Il motivo è inammissibile.RG n. 37831/19 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore 3.Va infatti rilevato che l’ammissibilità della proposta di accordo depositata dal debitore ai sensi del 6° comma dell’art. 182 bis cit. è subordinata alla pendenza di trattative con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. La ricorrente non contesta che il credito del Banco di Napoli fosse inferiore a tale soglia né deduce, sotto il profilo del vizio di motivazione, che fosse stata documentata la pendenza di trattative con altri creditori di cui il giudice del reclamo non avrebbe tenuto conto: la doglianza è pertanto inidonea ad incidere sul primo dei due distinti accertament i che sorregg ono la decisione impugnata , concernente, per l’appunto, la mancanza del predetto presupposto. 4.- Inammissibile, in quanto non veicolato in a pposito motivo di censura, oltre che genericamente formulato, è poi il profilo del motivo concernente la non rispondenza del vero dell’affermata non contestazione della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, proposta in termini meramente assertivi. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del con
Sentenza Cassazione n. 09502/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris