CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 settembre 1964
Cassazione n. 09696/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1964 avverso il decreto del 21/12/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 21 dicembre 2021 il Presidente del collegio del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione dell'indulto in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce il 26 maggio 2008, irrevocabile il 3 dicembre 2010. L'istanza è stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza in quanto la condanna avrebbe ad oggetto reati ostativi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stato emesso il provvedimento da persona fisica incompatibile in quanto facente parte del collegio che aveva deciso il giudizio di cognizione, nonché per essere stato emesso il provvedimento da giudice monocratico pur se la sentenza era stata pronunciata da giudice collegiale. Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché la decisione con decreto de plano senza fissazione dell'udienza camerale ha impedito al ricorrente di poter integrare l'istanza. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Il primo motivo, nella parte in cui deduce sulla incompatibilità del giudice, è manifestamente infondato, perchè la Corte Costituzionale, con la sentenza 25 novembre 2021, dep. 2022, n. 7, che, peraltro, in senso proprio riguarda soltanto il giudice del giudizio di rinvio, dopo aver ricordato che "la regola generale di incompatibilità del giudice che abbia già compiuto atti nel procedimento è posta dall'art. 34 cod. proc. pen., che ne definisce termini e limiti, e che, in particolare, stabilisce al comma 1 che il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento", ha precisato che "è, in generale, nell'attività della cognizione che il giudice del rinvio, in caso di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, è esposto alla forza della prevenzione insita nel condizionamento per aver egli adottato il provvedimento impugnato", per poi precisare che "ciò accade anche quando nel procedimento di esecuzione il giudice del rinvio, al pari del giudice dell'ordinanza annullata, è chiamato a una valutazione che travalica la stretta esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello della cognizione; ossia quando al giudice dell'esecuzione è demandato un frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale", aggiungendo che in tal caso "si ha, allora, che l'apprezzamento demandato al giudice in sede di rinvio assume, con riferimento alla individuazione del "giusto" trattamento sanzionatorio, la natura di «giudizio» che, in quanto tale, integra il «secondo termine della relazione di incompatibilità [...], espressivo della sede "pregiudicata" dall'effetto di "condizionamento" scaturente dall'avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda". 2 71A-- In definitiva, nel giudizio della sentenza n. 7 del 2022, l'incompatibilità del giudice dell'esecuzione vi può essere solo quando nell'incidente di esecuzione è demandata la decisione su un "frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale", tra cui non vi è il caso in esame,in cui era stata chiesta soltanto l'applicazione dell'indulto, e, pertanto, non c'è alcuna riapertura di questioni decise dal giudice della cognizione su cui potrebbe operare la "forza della prevenzione". 2. Nella parte in cui deduce che l'incidente di esecuzione è stato deciso dal giudice monocratico in un procedimento che in cognizione era stato di competenza del Tribunale collegiale, il motivo è parimenti manifestamente infondato, in quanto, per regola generale, il procedimento di esecuzione conosce una prima fase di carattere eventuale, in cui il giudice dell'esecuzione può effettuare una delibazione di inammissibilità del ricorso. L'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dispone, infatti, che "se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gíà rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato". In questa fase di delibazione dell'istanza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione pronuncia, comunque, in composizione monocratica, e, se si tratta di incidente di esecuzione relativo ad una sentenza emessa dal Tribunale in composizione collegiale, il relativo giudice ex art. 666 cod. proc. pen. è il presidente del collegio, come avvenuto nel caso in esame. 3. Il secondo motivo, che deduce violazione di legge perché la decisione con decreto de plano senza fissazione dell'udienza camerale ha impedito al ricorrente di poter integrare l'istanza, è manifestamente infondato, in quanto, come precisato al punto precedente, il rito prevede il passaggio attraverso la decisione di manifesta infondatezza de plano, talchè il difensore deve preoccuparsi che l'istanza sia ab origine ammissibile per poter superare lo sbarramento della decisione ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas