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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29545/2026

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addittorio scritto, senza lapartecipazione delle parti, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FabioPicuti che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non hadepositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Milano applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa,con il beneficio della non menzione della condanna in relazione ai reati di usura etentata estorsione, aggravati anche dalla agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore difiducia dell’imputato articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si propone questione di legittimità costituzionale delcombinato disposto degli artt. 59, comma 1 lett. d) e 56 della legge 24 novembre1981 n. 689 per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. nella parte in cuinon consente la conversione della pena detentiva con quella sostitutiva delladetenzione domiciliare.Quanto alla rilevanza della questione, assume la difesa ricorrente che ilGiudice dell’udienza preliminare aveva ritenuto inammissibile la richiesta di penaconcordata nella misura di anni due di reclusione con sostituzione della stessa indetenzione domiciliare in quanto preclusa dall’art. 59 della legge n.689/81 essendoi delitti contestati aggravati dalla agevolazione mafiosa e pertanto compresi nelcatalogo previsto dall’art. 4 bis legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 354.In assenza di tale disposizione, il giudicante avrebbe potuto procedere ad unavalutazione in concreto della applicabilità della sanzione sostitutiva .Quanto al profilo di non manifesta infondatezza, si deduce che tale preclusionesi pone in contrasto con l’art. 3 Cost. (poiché impedisce al giudice di tenere contodelle peculiarità del caso concreto e delle condizioni soggettive dell’imputato), conl’art. 27 Cost. (poiché compromette la funzione rieducativa della pena escludendoin via automatica l’accesso a sanzioni sostitutive anche quando esse risultino, inconcreto, più idonee a favorire il reinserimento sociale e a prevenire il rischio direcidiva) e con l’art. 76 Cost (per eccesso di delega, avendo il legislatore eccedutoi limiti tracciati dalla legge n. 134 del 2021 la quale, nel disciplinare le penesostitutive, mira a valorizzare la discrezionalità del giudice nella scelta dellasanzione più idonea a perseguire le finalità rieducative e preventive).2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravantedi cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Assume la difesa ricorrente che il percorso argomentativo del giudice è, sulpunto, meramente apparente poiché si risolve in una clausola di stile priva di unreale contenuto valutativo con mero richiamo per relationem al compendioprobatorio senza indicare gli elementi dai quali ha tratto, specie sotto il profilosoggettivo, il convincimento in ordine alla ricorrenza della agevolazione mafiosa.2.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art.129 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione avendo il giudice omesso il controllosulla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,limitandosi ad un rinvio recettizio alle risultanze processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo non è consentito ed è comunque manifestamenteinfondato.Dall’esame degli atti processuali, risulta che, successivamente all’ordinanza diinammissibilità della richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., di applicazione dellapena di due anni di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, sostituita con ladetenzione domiciliare, le parti raggiungevano un nuovo accordo che, purlasciando intatta la quantificazione della pena originariamente concordata,espungeva la richiesta di pena sostitutiva.Ne deriva che la doglianza relativa questione di legittimità costituzionaleproposta rispetto al separato provvedimento di rigetto di applicazione della penacome originariamente concordata non è proponibile per evidente irrilevanza, inquanto superata dal nuovo atto negoziale che non prevedeva la sostituzione indetenzione domiciliare.In ogni caso, il proposto incidente di costituzionalità del combinato dispostodegli artt. 59, comma 1 lett. d) e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 percontrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. nella parte in cui non consente laconversione della pena detentiva con quella sostitutiva della detenzionedomiciliare è già stata affrontato e deciso dalla Corte Costituzionale con sentenzan. 139 del 9 luglio 2025 che ne ha dichiarato l’infondatezza con riferimento a tuttie tre i profili sollevati nel ricorso ed attinenti alla violazione degli artt. 3, 27, terzocomma, e 76 della Costituzione, rilevando che rientra nella discrezionalità dellegislatore il potere di determinare limiti oggettivi - di pena e di tipologia di reati -entro i quali escludere le pene sostitutive (paragrafi da 7 a 9 del “ considerato indiritto”).3.

Non sono deducibili in questa sede il secondo ed il terzo motivo di ricorsocon i quali ci si duole della omessa valutazione da parte del Giudice circa lasussistenza delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione in ordine alla ricorrenzadell’aggravante della agevolazione mafiosa.Con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza.In forza di detto assetto normativo, che deroga alla disciplina generale di cuiall’art. 606 cod. proc. pen. e limita l'impugnabilità della pronuncia di applicazionepena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ilmancato assolvimento dell’obbligo in capo al giudice di pronunciarsi sullainsussistenza di condizioni ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen per ilproscioglimento, ovvero il difetto di pronuncia sul punto non possono essere fattivalere in sede di legittimità con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 1031 del07/11/2019-dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv.272014) né è proponibile il vizio di motivazione che in questasede viene lamentata con riferimento alla ricorrenza della aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e alversamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il giorno 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
addittorio scritto, senza lapartecipazione delle parti, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, FabioPicuti che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non hadepositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per l’udienza preliminare delTribunale di Milano applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa,con il beneficio della non menzione della condanna in relazione ai reati di usura etentata estorsione, aggravati anche dalla agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore difiducia dell’imputato articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si propone questione di legittimità costituzionale delcombinato disposto degli artt. 59, comma 1 lett. d) e 56 della legge 24 novembre1981 n. 689 per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. nella parte in cuinon consente la conversione della pena detentiva con quella sostitutiva delladetenzione domiciliare.Quanto alla rilevanza della questione, assume la difesa ricorrente che ilGiudice dell’udienza preliminare aveva ritenuto inammissibile la richiesta di penaconcordata nella misura di anni due di reclusione con sostituzione della stessa indetenzione domiciliare in quanto preclusa dall’art. 59 della legge n.689/81 essendoi delitti contestati aggravati dalla agevolazione mafiosa e pertanto compresi nelcatalogo previsto dall’art. 4 bis legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 354.In assenza di tale disposizione, il giudicante avrebbe potuto procedere ad unavalutazione in concreto della applicabilità della sanzione sostitutiva .Quanto al profilo di non manifesta infondatezza, si deduce che tale preclusionesi pone in contrasto con l’art. 3 Cost. (poiché impedisce al giudice di tenere contodelle peculiarità del caso concreto e delle condizioni soggettive dell’imputato), conl’art. 27 Cost. (poiché compromette la funzione rieducativa della pena escludendoin via automatica l’accesso a sanzioni sostitutive anche quando esse risultino, inconcreto, più idonee a favorire il reinserimento sociale e a prevenire il rischio direcidiva) e con l’art. 76 Cost (per eccesso di delega, avendo il legislatore eccedutoi limiti tracciati dalla legge n. 134 del 2021 la quale, nel disciplinare le penesostitutive, mira a valorizzare la discrezionalità del giudice nella scelta dellasanzione più idonea a perseguire le finalità rieducative e preventive).2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravantedi cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Assume la difesa ricorrente che il percorso argomentativo del giudice è, sulpunto, meramente apparente poiché si risolve in una clausola di stile priva di unreale contenuto valutativo con mero richiamo per relationem al compendioprobatorio senza indicare gli elementi dai quali ha tratto, specie sotto il profilosoggettivo, il convincimento in ordine alla ricorrenza della agevolazione mafiosa.2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art.129 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione avendo il giudice omesso il controllosulla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,limitandosi ad un rinvio recettizio alle risultanze processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo non è consentito ed è comunque manifestamenteinfondato.Dall’esame degli atti processuali, risulta che, successivamente all’ordinanza diinammissibilità della richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., di applicazione dellapena di due anni di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, sostituita con ladetenzione domiciliare, le parti raggiungevano un nuovo accordo che, purlasciando intatta la quantificazione della pena originariamente concordata,espungeva la richiesta di pena sostitutiva.Ne deriva che la doglianza relativa questione di legittimità costituzionaleproposta rispetto al separato provvedimento di rigetto di applicazione della penacome originariamente concordata non è proponibile per evidente irrilevanza, inquanto superata dal nuovo atto negoziale che non prevedeva la sostituzione indetenzione domiciliare.In ogni caso, il proposto incidente di costituzionalità del combinato dispostodegli artt. 59, comma 1 lett. d) e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 percontrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. nella parte in cui non consente laconversione della pena detentiva con quella sostitutiva della detenzionedomiciliare è già stata affrontato e deciso dalla Corte Costituzionale con sentenzan. 139 del 9 luglio 2025 che ne ha dichiarato l’infondatezza con riferimento a tuttie tre i profili sollevati nel ricorso ed attinenti alla violazione degli artt. 3, 27, terzocomma, e 76 della Costituzione, rilevando che rientra nella discrezionalità dellegislatore il potere di determinare limiti oggettivi - di pena e di tipologia di reati -entro i quali escludere le pene sostitutive (paragrafi da 7 a 9 del “ considerato indiritto”).3. Non sono deducibili in questa sede il secondo ed il terzo motivo di ricorsocon i quali ci si duole della omessa valutazione da parte del Giudice circa lasussistenza delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione in ordine alla ricorrenzadell’aggravante della agevolazione mafiosa.Con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erroneaqualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura disicurezza.In forza di detto assetto normativo, che deroga alla disciplina generale di cuiall’art. 606 cod. proc. pen. e limita l'impugnabilità della pronuncia di applicazionepena alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ilmancato assolvimento dell’obbligo in capo al giudice di pronunciarsi sullainsussistenza di condizioni ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen per ilproscioglimento, ovvero il difetto di pronuncia sul punto non possono essere fattivalere in sede di legittimità con ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 1031 del07/11/2019-dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv.272014) né è proponibile il vizio di motivazione che in questasede viene lamentata con riferimento alla ricorrenza della aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod. pen.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e alversamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il giorno 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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